Cassazione Civile, Ordinanza n. 07155/2026 del 25/03/2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente (banca)
La controversia
La controversia riguardava operazioni bancarie e, in particolare, diritti di credito derivanti da un rapporto di conto corrente bancario asseritamente posti in essere da un soggetto privo di potere rappresentativo in nome della società poi fallita. Il fallimento ha impugnato in cassazione la sentenza d'appello che aveva dichiarato improcedibile il giudizio, sostenendo con due motivi: (1) violazione del d.l. n. 99 del 2017, conv. in l. n. 121/2017, degli artt. 52, 93 e 201 l. fall. e dell'art. 111 c.p.c., assumendo che la controversia fosse tra quelle cedute a Intesa Sanpaolo nell'ambito della cessione d'azienda delle banche venete; (2) omesso esame di un fatto decisivo, cioè l'effettiva cessione della specifica controversia a Intesa Sanpaolo, che avrebbe escluso il presupposto dell'improcedibilità dichiarata dalla corte territoriale.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondati entrambi i motivi, osservando che il rapporto di conto corrente si era già sciolto prima dell'introduzione del giudizio per effetto del fallimento della società, e che la pretesa riguardava crediti maturati in un rapporto in cui Intesa Sanpaolo non era subentrata. Richiamando la propria giurisprudenza sulla cessione d'azienda ex d.l. n. 99 del 2017, ha affermato che i rapporti bancari già estinti al 26 giugno 2017 rientrano nel contenzioso escluso dalla cessione, sicché Intesa Sanpaolo non è passivamente legittimata. La domanda doveva quindi essere coltivata nei confronti della liquidazione coatta amministrativa; tuttavia, per effetto dell'apertura della procedura concorsuale, operava l'art. 83 t.u.b., che impedisce la prosecuzione delle azioni contro la banca in liquidazione, con conseguente correttezza della declaratoria di improcedibilità. Le spese sono state compensate e la Corte ha dato atto dell'obbligo del contributo unificato დამატivo.
Norme richiamate
art. 3 d.l. n. 99 del 2017
La cessione d'azienda delle banche venete a Intesa Sanpaolo non ricomprende i rapporti già estinti e i relativi contenziosi esclusi dagli effetti della cessione.
l. n. 121 del 2017
Norma di conversione del d.l. n. 99 del 2017 richiamata come base della disciplina della cessione.
artt. 52, 93 e 201 l. fall.
Richiamati dal ricorrente per sostenere la propria tesi, ma non ritenuti decisivi ai fini dell'accoglimento del ricorso.
art. 111 c.p.c.
Invocato per la successione nel rapporto controverso; la Corte esclude che nel caso concreto potesse operare in favore di Intesa Sanpaolo.
art. 78, comma 1, l. fall.
Il rapporto di conto corrente si era sciolto prima del giudizio per effetto del fallimento.
art. 83 t.u.b.
Dalla data di insediamento degli organi liquidatori non può essere proseguita alcuna azione contro la banca in liquidazione, salvo le eccezioni previste.
artt. 87, 88, 89 e 92, comma 3, l. fall.
Richiamati come eccezioni alla regola di improseguibilità delle azioni contro la banca in liquidazione.
art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115 del 2002
Fondamento del raddoppio del contributo unificato in caso di rigetto del ricorso.
art. 1, comma 17, l. n. 228 del 2012
Norma che ha inserito il comma 1-quater nell'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002.
Massime di principio
- Nella cessione d'azienda delle banche venete, i rapporti bancari già estinti alla data di efficacia del subentro dell'acquirente non rientrano tra quelli trasferiti, con la conseguenza che il relativo contenzioso resta escluso dalla cessione e l'acquirente non è passivamente legittimato.
- Se la pretesa deriva da un rapporto contrattuale non trasferito all'acquirente, la domanda va mantenuta nei confronti della procedura liquidatoria; tuttavia, l'apertura della liquidazione coatta comporta l'improcedibilità della prosecuzione dell'azione, salvo le eccezioni espressamente previste dalla legge.
- L'omesso esame di un fatto decisivo non sussiste quando la decisione sia comunque correttamente fondata sulla disciplina sostanziale e processuale applicabile alla fattispecie concreta, anche se la motivazione di merito richieda integrazione.
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