Messaggio numero 7372 del 20-03-2007
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl messaggio INPS riepiloga e integra le istruzioni sulle modalità di accesso all’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà, chiarendo gli adempimenti a carico delle aziende e delle sedi INPS, la presentazione delle domande, i fondi interessati, i requisiti dei lavoratori e la documentazione necessaria.
Fondi di solidarietà: accesso alle prestazioni straordinarie e adempimenti operativi
Fondi di solidarietà: modalità di accesso alle prestazioni straordinarie
Il documento riepiloga e integra le istruzioni già fornite dall’INPS in materia di assegno straordinario per il sostegno al reddito nell’ambito dei Fondi di solidarietà. L’obiettivo è chiarire gli adempimenti operativi delle aziende e delle sedi INPS, nonché le condizioni per la presentazione e l’istruttoria delle domande.
Contesto e finalità del messaggio
Il messaggio richiama:
- la circolare n. 89 dell’11 aprile 2001, che aveva illustrato le modalità di accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), con particolare riguardo agli adempimenti delle aziende;
- il messaggio n. 024359 del 30 giugno 2005, relativo all’individuazione delle aziende iscritte ai Fondi di solidarietà.
A seguito di richieste di chiarimento provenienti dalle aziende esodanti e dalle strutture periferiche, vengono quindi riepilogate le regole applicative.
Adempimenti a carico delle aziende
Per accedere alla prestazione straordinaria, l’azienda iscritta al Fondo di solidarietà di settore deve aver espletato le procedure contrattuali preventive e/o di legge previste per i processi che comportano riduzione dei livelli occupazionali, oppure le procedure aziendalmente concordate finalizzate all’esodo volontario.
Le procedure devono concludersi con un accordo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti e dal datore di lavoro.
L’azienda interessata deve presentare domanda di accesso alla prestazione straordinaria all’Agenzia INPS che gestisce la posizione aziendale, individuata in base alla matricola azienda, utilizzando il fac-simile allegato al messaggio. Alla domanda devono essere allegati e indicati:
- copia dell’accordo contenente l’indicazione del ricorso alla prestazione straordinaria;
- sede INPS presso la quale versare la provvista mensile anticipata, corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari richiesti;
- matricola aziendale da abbinare al codice identificativo dell’azienda assegnato ai fini del finanziamento della prestazione;
- codice ABI, per gli istituti di credito e di credito cooperativo;
- numero dei lavoratori interessati;
- arco temporale di vigenza dell’accordo;
- ultima decorrenza utile per l’accesso all’assegno straordinario.
Adempimenti a carico delle sedi INPS
La sede INPS competente, ricevuta la domanda, deve svolgere l’istruttoria verificando che l’azienda richiedente risulti iscritta al corrispondente Fondo di solidarietà.
Ai fini del controllo è sufficiente verificare:
- per il Fondo di solidarietà del credito ordinario, l’attribuzione del codice di autorizzazione "3D";
- per il Fondo di solidarietà del credito cooperativo, l’attribuzione del codice di autorizzazione "3F";
- per il Fondo di solidarietà del settore della riscossione dei tributi erariali, l’inclusione dell’azienda nell’elenco allegato alla circolare n. 27 del 14 febbraio 2005.
Tutta la documentazione deve essere trasmessa tempestivamente alla Direzione centrale competente.
Presentazione delle domande di assegno straordinario
Le domande di assegno straordinario devono essere trasmesse dall’azienda esodante alla sede INPS competente per la liquidazione, secondo il criterio della residenza del lavoratore.
Costituisce eccezione il caso delle aziende di credito per le quali esiste già un’apposita convenzione di accentramento della liquidazione: in tali ipotesi anche gli assegni straordinari sono liquidati presso le sedi convenzionate.
Finalità dell’assegno straordinario
L’assegno straordinario è finalizzato al perfezionamento dei requisiti di legge per il conseguimento della pensione di anzianità o di vecchiaia.
Il messaggio precisa che alcuni comitati amministratori di Fondi di solidarietà, con apposite deliberazioni, hanno ampliato la possibilità di accesso all’assegno straordinario in funzione di determinate tipologie di pensione. In allegato è quindi richiamato il prospetto riepilogativo delle prestazioni pensionistiche per le quali ciascun Fondo può erogare l’assegno straordinario.
Fondo di solidarietà per la riscossione dei tributi erariali: soggetti ammessi
Per il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali, il regolamento di settore (D.M. n. 375/2003) prevede l’accesso alle prestazioni per i lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 2000, dipendenti:
- delle concessionarie del servizio nazionale della riscossione dei tributi e delle aziende costituite per il controllo azionario di tali concessionarie, iscritti alla data del 31 dicembre 2000 allo speciale Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, nonché di quelli inquadrati come ausiliari;
- dell’associazione nazionale di categoria (Ascotributi);
- del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione (CNC).
Pertanto, in sede di verifica, occorre accertare che il lavoratore per il quale è presentata la domanda fosse dipendente, alla data del 31 dicembre 2000, da una delle aziende indicate.
Assegno straordinario per lavoratori invalidi in misura superiore all’80%
Il messaggio richiama l’articolo 1 della legge n. 503/1992, che stabilisce nuovi limiti di età per il pensionamento di vecchiaia: 60 anni per le donne e 65 per gli uomini. Il comma 8 prevede che l’elevazione dei limiti di età non si applichi agli invalidi in misura non inferiore all’80%.
Viene precisato che lo stato di invalidità deve essere verificato al momento dell’accesso al pensionamento. Non rileva che il soggetto abbia avuto, in precedenza, un’invalidità superiore all’80% se questa può poi ridursi sotto tale soglia al raggiungimento dell’età pensionabile.
Di conseguenza, non è possibile rilasciare la certificazione del diritto a pensione, né procedere alla liquidazione dell’assegno straordinario, in relazione a una condizione che deve essere verificata in un momento successivo a quello di decorrenza della prestazione.
Documentazione a corredo delle domande di assegno straordinario
Le domande devono essere corredate da documentazione specifica nei seguenti casi:
- assegno straordinario finalizzato al conseguimento della pensione di anzianità con sistema di calcolo contributivo, per le lavoratrici 57enni ammesse al regime sperimentale di cui all’articolo 1, comma 9, della legge n. 243/2004: la possibilità è ammessa dai Fondi di solidarietà del credito, del credito cooperativo e della riscossione dei tributi erariali. La domanda deve contenere la dichiarazione sottoscritta dall’interessata di scelta della liquidazione della pensione con le regole del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180; tale scelta è irrevocabile;
- assegno straordinario richiesto per lavoratori sordomuti, o con invalidità superiore al 74%, o privi della vista che intendano avvalersi, al momento del pensionamento, dei benefici previsti dalla legge ai fini della maggiorazione dell’anzianità contributiva: tale possibilità è ammessa solo per i lavoratori del Fondo di solidarietà del credito. La domanda deve essere accompagnata da dichiarazione sottoscritta dall’interessato circa l’intenzione di avvalersi delle maggiorazioni previste dalla legge.
In assenza di tali dichiarazioni, le domande non possono essere accolte.
Inoltre, nel caso di assegno finalizzato alla pensione di vecchiaia contributiva richiesto da un assicurato con anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996, deve risultare l’opzione per il sistema contributivo presentata dal lavoratore contestualmente alla domanda di assegno straordinario oppure in un momento anteriore.
Segnalazione della maggiorazione dell’anzianità contributiva
Il numero di settimane attribuito all’assegno straordinario a titolo di incremento dell’anzianità contributiva deve essere indicato nell’apposita casella del modello di domanda:
- quadro D;
- quadro D1 per gli assegni straordinari del Fondo di solidarietà della riscossione dei tributi erariali finalizzati alla pensione di vecchiaia nel Fondo esattoriali.
Il numero delle settimane attribuite a titolo di incremento deve coincidere con il numero di settimane per le quali sarà versata dall’azienda la contribuzione figurativa correlata.
In fase di acquisizione dei dati, la maggiorazione deve essere:
- indicata nella quota B, in caso di liquidazione con sistema di calcolo retributivo o misto;
- inclusa nel montante, nel caso di calcolo interamente contributivo.
Elementi conclusivi
Il messaggio ha dunque funzione chiarificatrice e operativa: definisce i passaggi procedurali per aziende e sedi INPS, specifica i controlli sull’iscrizione ai Fondi, chiarisce i requisiti soggettivi di alcune categorie di lavoratori e disciplina la documentazione e la corretta segnalazione delle maggiorazioni contributive ai fini dell’assegno straordinario.
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