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Messaggio

Messaggio numero 7118 del 15-03-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’INPS chiarisce che gli istituti scolastici committenti possono recuperare entro il 2007, mediante autoconguaglio, le somme corrispondenti alla quota di 1/3 dei contributi dovuti per i lavoratori LSU, versate in eccesso. In alternativa, possono ripresentare gli E-mens per il 2005 e 2006 con le correzioni necessarie. Il rimborso ordinario è ammesso solo se la posizione contributiva dell’istituto scolastico è già chiusa, previa verifica di eventuali debiti pregressi.

Recupero, tramite autoconguaglio, della quota di 1/3 dei contributi della Gestione separata versati in eccedenza per i lavoratori LSU dalle scuole committenti

Recupero della quota di 1/3 dei contributi LSU versati in eccedenza

Il documento riguarda la Gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, della legge 8 agosto 1995, n. 335, con specifico riferimento al recupero della quota di un terzo del contributo di pertinenza dei lavoratori socialmente utili (LSU) versata in eccedenza dagli istituti scolastici committenti. L’INPS fornisce indicazioni operative per semplificare il recupero delle somme indebitamente versate.

Contesto e chiarimento precedente

Il messaggio richiama il precedente messaggio n. 004726 del 21 febbraio 2006, con il quale era stato comunicato che il Ministero della Pubblica Istruzione aveva disposto che:

  • non fosse posta a carico dei lavoratori LSU la prescritta quota di 1/3;
  • le somme eventualmente trattenute fossero rimborsate direttamente ai lavoratori;
  • gli istituti scolastici prendessero contatti con gli uffici territoriali dell’Istituto per il recupero delle somme versate a tale titolo.

Modalità di recupero consentite

A scioglimento della riserva formulata nel messaggio precedente, l’INPS precisa che gli istituti scolastici committenti possono recuperare le quote contributive di 1/3 a loro credito mediante autoconguaglio. Tale operazione deve essere effettuata entro e non oltre il corrente anno 2007.

In alternativa operativa, le scuole possono ripresentare la denuncia mensile individuale "E-mens" relativa agli anni 2005 e 2006, apportando le necessarie modifiche.

Contenuto della comunicazione scritta per l’autoconguaglio

Per effettuare il recupero tramite autoconguaglio, le scuole committenti devono presentare una comunicazione scritta contenente:

  • i nominativi dei lavoratori interessati;
  • il codice fiscale di ciascun lavoratore;
  • la quota di un terzo da recuperare riferita a ciascuno di essi;
  • il totale complessivo delle quote, che costituisce l’ammontare dell’autoconguaglio.

Rimborso ordinario

La procedura ordinaria di rimborso, subordinata al preventivo accertamento dell’eventuale presenza di partite debitorie per gli anni precedenti, può essere utilizzata solo nel caso in cui l’istituto scolastico committente abbia già chiuso la propria posizione contributiva con l’Istituto.

Termine operativo

Il termine indicato per il recupero mediante autoconguaglio è il corrente anno 2007, entro il quale devono essere completate le operazioni di recupero delle somme in questione.

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