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Messaggio

Messaggio numero 7083 del 15-03-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS riepiloga e integra le istruzioni per l’accesso all’assegno straordinario dei Fondi di solidarietà. Definisce gli adempimenti delle aziende e delle sedi INPS, le modalità di presentazione delle domande, le verifiche sull’iscrizione ai Fondi, i casi particolari (riscossione tributi erariali, invalidi, contributivo/opzione) e le regole per la segnalazione della maggiorazione contributiva. In allegato sono riportati un fac-simile di domanda e una tabella riepilogativa delle prestazioni pensionistiche per ciascun Fondo.

Fondi di solidarietà: modalità di accesso alle prestazioni straordinarie

Fondi di solidarietà: modalità di accesso alle prestazioni straordinarie

Il documento riepiloga e integra le istruzioni operative già fornite dall’INPS in materia di assegno straordinario per il sostegno al reddito nell’ambito dei Fondi di solidarietà. L’obiettivo è chiarire gli adempimenti delle aziende, i controlli delle sedi INPS, la documentazione necessaria e le casistiche particolari di accesso alla prestazione.

Quadro generale e finalità del messaggio

Il messaggio richiama la circolare n. 89 dell’11 aprile 2001, che aveva illustrato le modalità di accesso alle prestazioni di cui all’articolo 5, comma 1, lettera b), e il messaggio n. 024359 del 30 giugno 2005, relativo all’individuazione delle aziende iscritte ai Fondi di solidarietà. A seguito di richieste di chiarimento da parte delle aziende esodanti e delle strutture periferiche, vengono quindi riepilogate e integrate le indicazioni operative.

Adempimenti a carico delle aziende

Per poter accedere alla prestazione straordinaria, l’azienda iscritta al Fondo di solidarietà di settore deve aver espletato preventivamente le procedure contrattuali o di legge previste per i processi che determinano la riduzione dei livelli occupazionali, oppure le procedure aziendalmente concordate finalizzate all’esodo volontario. Tali procedure devono concludersi con un accordo sottoscritto dalle organizzazioni sindacali dei dipendenti e dal datore di lavoro.

L’azienda interessata deve presentare la domanda di accesso alla prestazione straordinaria all’Agenzia INPS che ha in carico la posizione aziendale, individuata sulla base della matricola azienda. La domanda va presentata secondo il fac-simile allegato (allegato 1) e corredata dei seguenti elementi:

  • copia dell’accordo contenente l’indicazione del ricorso alla prestazione straordinaria;
  • sede INPS presso la quale si intende versare la provvista mensile anticipata, corrispondente al fabbisogno di copertura degli assegni straordinari richiesti;
  • matricola aziendale alla quale deve essere abbinato il codice identificativo dell’azienda assegnato ai fini del finanziamento della prestazione straordinaria;
  • codice ABI, per gli istituti di credito e di credito cooperativo;
  • numero dei lavoratori interessati;
  • arco temporale di vigenza dell’accordo;
  • ultima decorrenza utile per l’accesso all’assegno straordinario.

Adempimenti a carico delle sedi INPS

La sede INPS che ha in carico la posizione aziendale, ricevuta la domanda, deve procedere all’istruttoria verificando che l’azienda richiedente risulti iscritta al corrispondente Fondo di solidarietà.

Ai fini del controllo, è sufficiente verificare:

  • per il Fondo di solidarietà del credito ordinario, l’attribuzione del codice di autorizzazione "3D";
  • per il Fondo di solidarietà del credito cooperativo, l’attribuzione del codice di autorizzazione "3F";
  • per il Fondo di solidarietà del settore della riscossione dei tributi erariali, l’inclusione dell’azienda nell’elenco allegato alla circolare n. 27 del 14 febbraio 2005.

Tutta la documentazione deve essere trasmessa tempestivamente alla Direzione centrale competente.

Presentazione delle domande di assegno straordinario

Le domande di assegno straordinario devono essere trasmesse dall’azienda esodante alla sede INPS competente per la liquidazione, secondo il criterio della residenza del lavoratore, come già precisato nella circolare n. 55 dell’8 marzo 2001.

L’unica eccezione riguarda le aziende di credito per le quali esiste già un’apposita convenzione di accentramento della liquidazione delle prestazioni: in tali casi anche la liquidazione degli assegni straordinari è accentrata presso le sedi convenzionate.

Finalità dell’assegno straordinario e prestazioni pensionistiche interessate

L’assegno straordinario è finalizzato al perfezionamento dei requisiti di legge per conseguire la pensione di anzianità o di vecchiaia.

I comitati amministratori di alcuni Fondi, con apposite deliberazioni, hanno esteso la possibilità di accesso all’assegno straordinario anche ad alcune ulteriori tipologie di pensione. In allegato 2 è riportato il prospetto riepilogativo delle prestazioni pensionistiche per le quali ciascun Fondo di solidarietà può erogare l’assegno straordinario.

Fondo di solidarietà per il personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali

Per il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito, dell’occupazione e della riconversione e della riqualificazione professionale del personale addetto al servizio della riscossione dei tributi erariali, il documento richiama il D.M. n. 375/2003.

Possono essere ammessi alle prestazioni del Fondo i lavoratori in servizio alla data del 31 dicembre 2000 dipendenti:

  • delle concessionarie del servizio nazionale della riscossione dei tributi e delle aziende costituite per il controllo azionario di tali concessionarie, iscritti alla data del 31 dicembre 2000 allo speciale Fondo di previdenza di cui alla legge 2 aprile 1958, n. 377, e successive modificazioni, nonché quelli inquadrati come ausiliari;
  • dell’associazione nazionale di categoria (Ascotributi);
  • del consorzio nazionale obbligatorio tra i concessionari della riscossione (CNC).

Per l’ammissione alla prestazione è quindi necessario verificare che il lavoratore per il quale viene presentata la domanda fosse dipendente, alla data del 31 dicembre 2000, da una delle aziende indicate.

Assegno straordinario per lavoratori invalidi in misura superiore all’80%

Il documento richiama l’articolo 1 della legge n. 503/1992, che stabilisce i nuovi limiti di età per il pensionamento di vecchiaia: 60 anni per le donne e 65 anni per gli uomini. Il comma 8 prevede che l’elevazione dei limiti di età non si applichi agli invalidi in misura non inferiore all’80 per cento.

La verifica dello stato di invalidità nella percentuale richiesta deve essere effettuata al momento dell’accesso al pensionamento. Non rileva, quindi, che il soggetto avesse in passato un’invalidità superiore all’80 per cento, se tale percentuale non sussiste più al raggiungimento dell’età pensionabile.

Di conseguenza, non è possibile rilasciare la certificazione del diritto a pensione e non può essere liquidato l’assegno straordinario in relazione a una condizione che dovrà essere verificata in un momento successivo alla decorrenza della prestazione.

Documentazione a corredo delle domande di assegno straordinario

Le domande devono essere corredate da documentazione specifica in alcuni casi particolari.

Per l’assegno straordinario finalizzato alla pensione di anzianità con il sistema di calcolo contributivo, la possibilità è stata ammessa dai Fondi del credito, del credito cooperativo e della riscossione dei tributi erariali. La domanda deve essere accompagnata da una dichiarazione sottoscritta dall’interessata con la quale venga espressa la scelta di liquidare la pensione con le regole del sistema contributivo previste dal decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 180. Tale scelta è irrevocabile.

Per l’assegno straordinario richiesto da lavoratori sordomuti, o con invalidità superiore al 74 per cento, o privi della vista, che intendano avvalersi al pensionamento dei benefici di maggiorazione dell’anzianità contributiva, la possibilità è ammessa solo per i lavoratori del Fondo di solidarietà del credito. In tal caso la domanda deve essere corredata da una dichiarazione dell’interessato dalla quale risulti l’intenzione di avvalersi delle maggiorazioni previste dalla legge ai fini del perfezionamento del requisito pensionistico.

In assenza di tali dichiarazioni, le domande non possono essere accolte.

Inoltre, nel caso di assegno finalizzato alla pensione di vecchiaia contributiva richiesto da un assicurato con anzianità contributiva precedente al 1° gennaio 1996, deve risultare l’opzione per il sistema contributivo presentata dal lavoratore contestualmente alla domanda di assegno straordinario oppure in un momento antecedente.

Modalità di segnalazione della maggiorazione dell’anzianità contributiva

Il numero di settimane attribuite sull’assegno straordinario a titolo di incremento dell’anzianità contributiva deve essere indicato nell’apposita casella del modello di domanda, nel quadro D oppure nel quadro D1 per gli assegni straordinari del Fondo di solidarietà della riscossione dei tributi erariali finalizzati alla pensione di vecchiaia nel Fondo esattoriali.

Il numero di settimane attribuite a titolo di incremento deve coincidere con il numero di settimane per le quali sarà versata dall’azienda la contribuzione figurativa correlata.

In fase di acquisizione dei dati, la maggiorazione:

  • deve essere segnalata nella quota B, in caso di liquidazione con il sistema di calcolo retributivo o misto;
  • deve essere inclusa nel montante, nella sola ipotesi di calcolo interamente contributivo.

Contenuto degli allegati

L’allegato 1 contiene il fac-simile della domanda di accesso alla prestazione straordinaria ex articolo 5, comma 1, lettera b), con i dati aziendali da compilare, tra cui denominazione, codice fiscale, indirizzo, matricola INPS, sede INPS competente, sede presso la quale versare la provvista mensile anticipata, data di inizio e fine validità dell’accordo, numero dei lavoratori interessati e ambito territoriale di validità degli accordi.

L’allegato 2 riporta una tabella riepilogativa dei Fondi di solidarietà e delle finalità pensionistiche per cui è possibile erogare l’assegno straordinario, distinguendo tra credito, credito cooperativo, ex Monopoli e tributi erariali, nonché precisando le condizioni particolari per i lavoratori privi della vista.

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