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Provvedimento

Deliberazione n. 746 del 27/11/2024

Provvedimento del 27 novembre 2024

Garante Privacy746

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il Garante ratifica un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso tramite piattaforma digitale senza consenso. Il dirigente competente aveva ingiunto l’adozione immediata di misure per impedire la diffusione del materiale, trasmesso in formato hash, e aveva prescritto la conservazione dell’eventuale contenuto acquisito in chiaro per fini probatori per dodici mesi. Il Collegio conferma integralmente l’operato urgente.

Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited: ratifica di un provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale riconducibile a revenge porn segnalato dall’interessato

Ratifica di provvedimento urgente in materia di revenge porn nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited

Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento adottato d’urgenza dal dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited, a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis del Codice privacy relativa a materiale sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso senza consenso su una piattaforma digitale.

Quadro normativo richiamato

Il provvedimento richiama:

  • il Regolamento (UE) 2016/679;
  • il d.lgs. 196/2003, come modificato dal d.lgs. 101/2018;
  • l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto dal d.l. 139/2021 convertito dalla l. 205/2021, relativo alle segnalazioni in materia di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione di registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito senza consenso;
  • il termine di 48 ore per la decisione del Garante previsto dal medesimo art. 144-bis;
  • l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente l’adozione urgente di un provvedimento finalizzato a impedire l’eventuale diffusione del materiale segnalato, salvo ratifica successiva del Collegio.

Segnalazione dell’interessato e attivazione dell’intervento urgente

La persona interessata ha rappresentato di rientrare in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Facebook indicata nella segnalazione. Sulla base della verifica di compatibilità della segnalazione con la fattispecie normativa, il dirigente competente ha adottato la determinazione n. 558 del 19 novembre 2024.

Misure urgenti disposte

Con il provvedimento d’urgenza, il dirigente ha:

  • ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure volte a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash;
  • prescritto la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente ai fini probatori, per dodici mesi decorrenti dalla ricezione del provvedimento;
  • richiesto che la conservazione avvenisse con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
  • previsto la tempestiva comunicazione all’Autorità delle misure adottate.

Ratifica finale del Collegio

Il Garante, riunito il 27 novembre 2024, ha preso atto della documentazione in atti e delle osservazioni presentate ai sensi dell’art. 15 del regolamento del Garante n. 1/2000, quindi ha ratificato il provvedimento urgente n. 558/2024 ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019.

Elementi di rilievo operativo

Il provvedimento ha natura essenzialmente cautelare e preventiva: non contiene una sanzione amministrativa pecuniaria né una valutazione di merito su ulteriori violazioni, ma conferma l’ordine di bloccare la diffusione del materiale segnalato e di preservarne l’eventuale evidenza probatoria per il tempo strettamente indicato. Per i titolari e i gestori di piattaforme digitali, il caso evidenzia l’immediata operatività delle misure richieste dal Garante in presenza di segnalazioni riconducibili al revenge porn.

Punti principali

Origine della segnalazione e presupposti normativi

Una persona interessata ha segnalato al Garante di trovarsi in una delle ipotesi previste dall’art. 144-bis del Codice privacy, chiedendo l’intervento dell’Autorità nei confronti della piattaforma Facebook. Il provvedimento richiama la disciplina del c.d. revenge porn e la competenza del Garante a decidere entro quarantotto ore dalla ricezione della segnalazione ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.

Intervento urgente del dirigente competente

Verificata la compatibilità della segnalazione con la fattispecie normativa richiamata, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 558 del 19 novembre 2024. Con essa ha ingiunto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash.

Prescrizione di conservazione ai fini probatori

La determinazione urgente ha anche prescritto la conservazione dell’eventuale materiale oggetto della segnalazione che fosse acquisito in chiaro dalla piattaforma, esclusivamente per finalità probatorie, per dodici mesi dalla ricezione del provvedimento. La conservazione doveva avvenire con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.

Ratifica del Garante

Il Collegio, riunito il 27 novembre 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento del Garante n. 1/2019 il provvedimento d’urgenza già adottato dal dirigente competente. Il testo non riporta ulteriori contestazioni, sanzioni pecuniarie o misure correttive aggiuntive oltre alla ratifica dell’ordine urgente.

Come è indicizzato

Materierevenge pornpiattaforme digitalimisure urgentipubblicazione e diffusione di contenuti sessualmente esplicitiminori

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