Sentenza del 09/02/2015 n. 716 - Comm. Trib. Reg. per il Lazio
Accertamento liquidazione e controlli - IRPEF - Controlli bancari - Autorizzazione - Mancata allegazione - Conseguenze - Nullità - Esclusione - Prova contraria - Necessità
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale l’amministrazione
La controversia
Il contribuente ha contestato la legittimità dell'accertamento sostenendo che l'autorizzazione allo svolgimento delle indagini bancarie non era stata allegata all'avviso di accertamento. Ha inoltre contestato le presunzioni derivanti dai movimenti bancari, ritenendo insufficienti o non valide le conclusioni dell'Amministrazione.
La decisione
La mancata allegazione dell'autorizzazione non comporta automaticamente la nullità dell'avviso di accertamento. L'atto può essere illegittimo soltanto se l'autorizzazione mancava materialmente e se tale omissione ha arrecato un concreto pregiudizio al contribuente. Le risultanze dei controlli bancari possono fondare presunzioni a carico del contribuente, il quale deve fornire una prova contraria specifica, riferita a ciascun movimento contestato. Non sono sufficienti dichiarazioni generiche, assertive o prive di adeguato supporto documentale. L'impostazione della decisione è quindi favorevole all'Amministrazione finanziaria.
Norme richiamate
Art. 32 del D.P.R. n. 600/1973
La norma consente all'Amministrazione finanziaria di utilizzare i dati dei rapporti e dei movimenti bancari ai fini dell'accertamento, applicando presunzioni che il contribuente può superare mediante prova contraria specifica e documentata.
Massime di principio
- L'assenza dell'allegazione di un documento amministrativo all'avviso non determina automaticamente la nullità dell'atto: occorre verificare se il documento esistesse e se la sua mancata allegazione abbia causato un concreto pregiudizio al diritto di difesa.
- Nel caso di indagini bancarie, la contestazione deve riguardare in modo puntuale ogni singolo accredito o movimento, indicando la relativa causale e fornendo documenti idonei a dimostrarne la natura non reddituale.
- Affermazioni generiche, spiegazioni non documentate o la mera contestazione delle presunzioni bancarie normalmente non sono sufficienti a superare l'accertamento.
- Il contribuente dovrebbe conservare e produrre documentazione coerente per ciascun movimento, come contratti, fatture, ricevute, scritture contabili, atti di prestito o restituzione e prove dei trasferimenti tra conti.
- La mancanza materiale dell'autorizzazione alle indagini bancarie è distinta dalla sua mancata allegazione: solo la prima può incidere sulla legittimità dell'accertamento, e comunque occorre dimostrare uno specifico pregiudizio.
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