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Sentenza

Sentenza del 20/01/2016 n. 941 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

La società aveva presentato domanda di condono tombale ai sensi dell'art. 9 della L. n. 289/2002 per gli anni 2000 e 2001. L'Agenzia delle Entrate aveva negato la definizione automatica ritenendo sussistente la causa ostativa prevista dall'art. 9, comma 14, lett. b), consistente nella formale conoscenza dell'esercizio dell'azione penale per determinati illeciti. La CTR aveva annullato i dinieghi e i conseguenti avvisi di accertamento, ritenendo insussistente la causa ostativa al momento della domanda. In Cassazione, l'Agenzia ha contestato soprattutto la legittimazione dei presunti amministratori di fatto a impugnare il diniego di condono emesso nei confronti della società.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il primo motivo dell'Agenzia, dichiarando che i presunti amministratori di fatto non erano legittimati a impugnare in proprio il diniego di condono rivolto alla società, che aveva autonoma soggettività giuridica ed era l'unica destinataria dell'atto. La responsabilità solidale per le sanzioni tributarie non attribuisce agli amministratori una legittimazione straordinaria o surrogatoria. Poiché la società non aveva impugnato il diniego, questo era divenuto definitivo e non poteva essere rimesso in discussione da soggetti diversi. Gli ulteriori motivi dell'Agenzia sono stati dichiarati assorbiti; il ricorso incidentale dei contribuenti è stato dichiarato inammissibile, anche per violazione dell'art. 366-bis c.p.c. La sentenza della CTR è stata cassata senza rinvio e, decidendo nel merito, la Corte ha respinto i ricorsi introduttivi dei contribuenti. Le spese dell'intero giudizio sono state compensate.

Norme richiamate

  • Legge n. 289/2002, art. 9

    Disciplina la definizione automatica dei periodi d'imposta mediante condono tombale.

  • Legge n. 289/2002, art. 9, comma 14, lett. b)

    Prevede una causa ostativa alla definizione automatica in presenza della formale conoscenza dell'esercizio dell'azione penale per gli illeciti indicati dalla norma.

  • Codice di procedura civile, art. 81

    Nessuno può far valere nel processo, in nome proprio, un diritto altrui salvo i casi espressamente previsti dalla legge. Gli amministratori non potevano quindi esercitare in proprio il diritto della società di impugnare il diniego.

  • D.Lgs. n. 546/1992, art. 19, lett. h)

    Riguarda l'impugnabilità del diniego o della revoca di agevolazioni e definizioni fiscali, tra cui il diniego di condono.

  • Codice di procedura civile, art. 100

    Richiede un interesse concreto e attuale ad agire. L'interesse indiretto degli amministratori, derivante dalle possibili conseguenze sanzionatorie, non era sufficiente a fondare la loro legittimazione processuale.

  • Codice di procedura civile, art. 366-bis

    Imponeva, per i motivi allora soggetti alla disciplina, la formulazione di un quesito di diritto o di un momento di sintesi; la sua violazione ha determinato l'inammissibilità del ricorso incidentale.

Massime di principio

  • Il provvedimento fiscale emesso nei confronti di una società deve essere impugnato dalla società stessa, quale titolare autonoma della posizione giuridica, salvo una specifica previsione normativa che attribuisca la legittimazione a soggetti diversi.
  • Gli amministratori, anche se ritenuti amministratori di fatto o personalmente esposti a sanzioni, non possono impugnare in proprio il diniego di un condono richiesto dalla società quando vantano soltanto un interesse indiretto o di fatto.
  • La mancata impugnazione dell'atto da parte dell'unico soggetto legittimato rende il provvedimento definitivo e impedisce a soggetti terzi, anche se indirettamente pregiudicati, di riaprire la questione.
  • La responsabilità solidale per sanzioni tributarie non comporta automaticamente una legittimazione processuale a contestare gli atti rivolti alla società.
  • Nei giudizi di legittimità i motivi devono rispettare rigorosamente i requisiti formali applicabili ratione temporis; la carenza del quesito o del momento di sintesi può determinare l'inammissibilità del ricorso.
  • Quando la cassazione rileva un difetto di legittimazione e non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, può decidere direttamente nel merito respingendo il ricorso originario.

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