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Legge

L.R. TAA 3/2000

Norme urgenti in materia di personale (Supplemento n.1 al B.U. n. 31/I-II del 25 luglio 2000)

Normativa regionaleL.R. TAA 3/2000Non più vigente

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge disciplina, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, organizzazione del personale, contrattazione collettiva, accesso agli impieghi, mansioni, incompatibilità, disciplina e valutazione dei dirigenti. Contiene anche norme su trasparenza e copertura finanziaria. Molte disposizioni richiamano regolamenti e atti amministrativi; la norma finanziaria del 2000 è oggi esaurita, ma il resto della disciplina è ancora rilevante.

Norme urgenti sul personale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol

Norme urgenti in materia di personale regionale

La legge definisce il quadro generale dell’organizzazione del personale della Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, ripartendo competenze tra legge, regolamenti, atti amministrativi e contrattazione collettiva. Disciplina inoltre l’accesso agli impieghi, le mansioni, le incompatibilità, il sistema disciplinare, la valutazione della dirigenza e alcuni profili di trasparenza.

Riparto delle competenze e organizzazione del personale

La disciplina riserva alla legge regionale, o sulla base di legge regionale a regolamenti e atti amministrativi, i principi dell’organizzazione, le strutture organizzative, la dotazione organica complessiva, le forme di accesso, i requisiti, le selezioni, il bilinguismo, la proporzionale linguistica, incompatibilità e divieto di cumulo di impieghi e incarichi, responsabilità giuridiche, garanzie dei diritti fondamentali del personale e ogni altro aspetto non rimesso alla contrattazione collettiva.

La contrattazione collettiva regola i diritti e le obbligazioni direttamente pertinenti al rapporto di lavoro e le relazioni sindacali. Con atti amministrativi, previo parere della commissione legislativa competente e informazione alle organizzazioni sindacali, si disciplinano la misurazione e valutazione dei risultati delle strutture, la verifica della soddisfazione dell’utenza e il riconoscimento e la valorizzazione del merito del personale, con previsione di percentuali minime di risorse destinate alla produttività. Le determinazioni organizzative e le misure inerenti i rapporti di lavoro sono assunte in via esclusiva dagli organi di gestione, con i poteri del privato datore di lavoro, salvo gli obblighi informativi previsti dai contratti collettivi.

Indirizzo politico-amministrativo della Giunta

La Giunta regionale definisce l’indirizzo politico-amministrativo e verifica la corrispondenza dei risultati della gestione alle direttive generali. Periodicamente e comunque ogni anno, dopo l’approvazione della legge di bilancio o dell’autorizzazione all’esercizio provvisorio, fissa obiettivi, programmi, priorità e direttive generali e assegna a ciascuna struttura organizzativa una quota del bilancio commisurata alle risorse e agli obiettivi da realizzare.

Criteri di organizzazione delle strutture

Il numero delle strutture organizzative regionali resta riservato alla legge, mentre attribuzioni e denominazioni sono determinate dalla Giunta con regolamento, previa informazione sindacale. Le dotazioni organiche delle qualifiche funzionali, dei profili professionali, delle strutture e delle loro articolazioni sono stabilite dalla Giunta previo esame con le organizzazioni sindacali regionali; le qualifiche funzionali sono invece individuate dalla contrattazione collettiva.

È consentita la trasformazione di posti della dotazione organica in posti a tempo parziale fino al 30 per cento, con provvedimento della Giunta, tenendo conto delle esigenze di servizio e previa informazione sindacale. Il rapporto a tempo parziale è tale se l’orario non è inferiore al 30 per cento di quello a tempo pieno; la disciplina applicativa è rimessa alla contrattazione collettiva.

Disciplina del rapporto di lavoro

I rapporti di lavoro del personale regionale sono regolati dal diritto privato del lavoro subordinato, inclusa la legge n. 300 del 1970, salvo i limiti posti dalla legge per gli interessi generali. Il rapporto è disciplinato contrattualmente: i contratti collettivi sono stipulati secondo i criteri della legge regionale, mentre i contratti individuali devono garantire parità di trattamento e comunque trattamenti non inferiori a quelli collettivi.

Contrattazione collettiva

La contrattazione collettiva si svolge sulle materie riservate dall’articolo 1, comma 1-bis, nel rispetto dei principi delle leggi regionali. I contratti collettivi hanno durata triennale sia per la parte giuridica sia per quella economica.

Il sistema contrattuale è articolato in due livelli:

  • contratto collettivo di comparto, riferito all’area dirigenziale, direttoriale e non dirigenziale;
  • contratto decentrato riferito al singolo ente, come definito dal contratto collettivo.

Alla stipulazione provvedono le parti negoziali previste dalla normativa regionale di settore. Prima delle trattative la Giunta, sentite le Giunte delle Camere di commercio di Trento e Bolzano, determina entro i limiti di bilancio la spesa massima complessiva e le direttive per la delegazione pubblica. Il testo concordato è trasmesso alla Giunta con la relazione finanziaria; la Giunta autorizza la sottoscrizione solo se il testo è conforme alle direttive e ai limiti di spesa.

Se il testo si discosta dai limiti o dalle direttive, la Giunta fissa un termine non superiore a 60 giorni per una nuova proposta. Non può essere autorizzato un contratto che ecceda la spesa massima complessiva. In caso di maggiori oneri, le parti firmatarie si incontrano per concordare la proroga dell’efficacia temporale del contratto oppure la compensazione sui rinnovi successivi.

Accesso agli impieghi

L’accesso all’impiego regionale avviene mediante:

  • concorso pubblico per esami, per titoli o per titoli ed esami;
  • corso-concorso;
  • selezione pubblica per l’accertamento della professionalità richiesta;
  • avviamento dagli iscritti nelle liste di collocamento per qualifiche di scuola dell’obbligo;
  • chiamata numerica dei lavoratori disabili;
  • mobilità con altri enti pubblici;
  • utilizzo di graduatorie di concorsi pubblici approvate dal Consiglio regionale, dalle Camere di commercio di Trento e Bolzano, dalle Province autonome, dai rispettivi Consigli e dai Comuni della regione.

Per la provincia di Bolzano, limitatamente a gravi carenze di organico, assunzioni a tempo determinato e garanzia dell’operatività della giustizia come servizio essenziale e del diritto all’uso della lingua propria, è ammesso anche l’accesso tramite graduatorie per titoli, nel rispetto di trasparenza e non discriminazione. Per i profili specifici degli uffici giudiziari è possibile usare anche graduatorie del Ministero della giustizia e, se compatibili, di altri ministeri.

La Regione può inoltre disciplinare, con regolamento, un biennio di formazione e lavoro per giovani dai 18 ai 32 anni; l’età si valuta alla scadenza del bando. Durante il biennio i giovani svolgono mansioni del profilo e seguono formazione, aggiornamento e perfezionamento. Le graduatorie concorsuali possono essere utilizzate, per ragioni di economia procedurale, per stipulare contratti di formazione-lavoro con gli idonei non vincitori. Tali assunzioni a termine con finalità formative possono essere tra il 5% e il 10% del personale a tempo indeterminato in servizio.

I cittadini dell’Unione europea possono accedere ai posti che non implicano esercizio diretto o indiretto di pubblici poteri; i bandi individuano i posti per i quali resta richiesta la cittadinanza italiana. Per l’ammissione è richiesta l’età minima di 18 anni; per profili con particolare idoneità fisica il bando può prevedere un massimo non superiore a 50 anni. Le prove possono essere sostenute in italiano o in tedesco secondo quanto dichiarato nella domanda.

I criteri e le modalità di ricorso alle varie forme di accesso, le procedure per il personale a tempo determinato, i requisiti generali, le modalità concorsuali, gli adempimenti dei nuovi assunti e la quota di posti riservati all’ingresso dall’esterno, non inferiore al 50%, sono definiti da regolamento previa informazione sindacale. Per i profili di scuola dell’obbligo il regolamento può prevedere graduatorie permanenti aggiornate periodicamente, formate anche sulla base di titoli e situazione familiare o delle graduatorie delle selezioni pubbliche a tempo determinato.

Sono previste anche forme di progressione e mobilità interna: il testo consente l’uso di concorsi interni entro determinati limiti percentuali per fronteggiare vacanze di organico, ma tale comma risulta dichiarato incostituzionale; resta invece la regola per cui la percentuale di posti riservata al personale a tempo indeterminato, per effetto dell’applicazione dei commi pertinenti, non può superare il 50% nel periodo di riferimento. La mobilità è favorita per ridurre il ricorso al tempo determinato, con approvazione di una tabella di comparazione dei livelli di inquadramento mediante atto della Giunta d’intesa con gli enti interessati.

Mansioni, incompatibilità, progressioni e disciplina

La disciplina delle mansioni è demandata alla Giunta con atto amministrativo, previa informazione sindacale. Le incompatibilità, il divieto di cumulo di impieghi e di incarichi e le relative responsabilità sono disciplinati con regolamento, sempre previa informazione sindacale, per armonizzarli con gli ordinamenti delle Province di Trento e Bolzano.

Le progressioni dalla posizione economica di inquadramento a quella immediatamente successiva avvengono tramite procedure selettive previste dalla contrattazione collettiva, basate su valutazione e merito. Restano ferme le responsabilità civile, amministrativa, penale e contabile; ai dipendenti si applicano anche l’articolo 2106 c.c. e l’articolo 7 dello Statuto dei lavoratori nelle parti richiamate.

In caso di condotte disciplinarmente rilevanti, il dirigente della struttura segnala il fatto alla struttura competente in materia di personale, informando contestualmente il dipendente; il dirigente della struttura del personale contesta per iscritto l’addebito. Dopo la contestazione il dipendente è sentito a difesa, con eventuale assistenza di un procuratore o di un rappresentante sindacale. Il rimprovero verbale è irrogato dal dirigente della struttura di assegnazione; per le altre sanzioni provvede il dirigente del personale. Tipologia delle infrazioni, sanzioni, termini e modalità del procedimento sono rimessi al contratto collettivo.

Per dirigenti e incaricati di funzioni dirigenziali la contestazione e l’irrogazione delle sanzioni sono effettuate dalla Giunta. Inoltre la Giunta non può autorizzare contratti collettivi non conformi alle norme disciplinari della legge n. 15 del 2009, anche per il rapporto tra procedimento disciplinare e penale.

Valutazione della dirigenza e organismo indipendente

L’organismo indipendente di valutazione e verifica è nominato dalla Giunta ed è composto da tre membri scelti tra professori universitari, magistrati ed esperti di pubblica amministrazione privi di conflitti di interesse. I componenti non devono aver avuto, nel biennio precedente, incarichi alle dipendenze della Regione o delle Province autonome né consulenze o collaborazioni con la Regione. L’organismo dura in carica tre anni ed è rinnovabile una sola volta.

L’organismo supporta la Giunta nella fissazione di criteri e procedure di valutazione per verificare la corrispondenza dell’attività della dirigenza alle prescrizioni normative, agli obiettivi, alla corretta ed economica gestione, all’imparzialità e al buon andamento. La Giunta può valutare annualmente i dirigenti o demandare la valutazione all’organismo, che predispone una proposta.

La Giunta può avvalersi dell’organismo anche per conferimenti e rinnovi di incarichi di preposizione alle strutture, rinnovi di incarichi direttoriali, revoche di direttori d’ufficio, monitoraggio dei controlli interni, organizzazione delle strutture e verifica della soddisfazione dell’utenza. Le funzioni possono essere affidate in tutto o in parte a enti pubblici o privati qualificati tramite convenzione.

La valutazione della dirigenza e dei direttori d’ufficio tiene conto delle direttive ricevute, degli obiettivi e delle risorse effettivamente assegnate. La Giunta definisce i criteri e la procedura sulla base del parere dell’organismo, prevedendo un contraddittorio in caso di elementi negativi e garantendo la preventiva fissazione degli obiettivi e le modalità di verifica dei risultati. La conferma o revoca degli incarichi e gli emolumenti connessi dipendono dagli esiti della valutazione. Gli incarichi dirigenziali possono essere revocati per inosservanza delle direttive, per responsabilità grave o reiterata e negli altri casi previsti dall’articolo 21 del d.lgs. n. 165 del 2001.

Contratti a tempo determinato

La Regione e le Camere di commercio di Trento e Bolzano possono stipulare contratti a tempo determinato nei casi e secondo le procedure del regolamento previsto per l’accesso agli impieghi, nel rispetto del d.lgs. n. 368 del 2001. In caso di violazione di norme imperative sull’assunzione o impiego si applica l’articolo 36, comma 5, del d.lgs. n. 165 del 2001.

Le amministrazioni non possono utilizzare il medesimo lavoratore a termine per periodi di servizio superiori a tre anni nell’arco del quinquennio precedente la nuova assunzione; il limite di tre anni si riferisce a ciascuna procedura selettiva o alla stessa attività lavorativa. Il limite non si applica alla sostituzione di personale assente, agli incarichi di segreteria del Presidente e degli Assessori e al personale dell’Ufficio stampa regionale.

Trasparenza amministrativa

La Giunta deve rendere pubblici con strumenti elettronici delibere, decreti, determinazioni dirigenziali e, in generale, gli atti amministrativi, salvo la tutela dei dati sensibili e giudiziari. Gli atti da pubblicare sono quelli prodotti dal 1° gennaio 2009; restano accessibili sul sito per cinque anni decorrenti dal 1° gennaio dell’anno successivo a quello da cui nasce l’obbligo di pubblicazione. Sono esclusi dalla pubblicazione gli atti di gestione del personale e i documenti relativi alla contrattazione collettiva regionale in corso.

Norme finanziarie

La legge conteneva una copertura finanziaria per le tornate contrattuali allora in corso, con stanziamenti riferiti agli anni 2000 e 2001 e successivi. La disciplina finanziaria è oggi storicamente esaurita e non ha più autonoma utilità applicativa, poiché riferita a contratti e esercizi ormai conclusi; resta però il principio per cui i limiti di spesa per la contrattazione sono determinati in sede di bilancio o variazione di bilancio e le risorse confluiscono in un apposito fondo, dal quale la Giunta preleva le somme necessarie dopo la sottoscrizione dei contratti.

La verifica della compatibilità finanziaria deve essere effettuata con riferimento alla consistenza del personale in servizio al 31 dicembre dell’anno precedente la decorrenza economica del contratto.

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