Cassazione Penale, Sentenza n. 10936/2025 del 19/03/2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
La controversia
Chianello impugna la conferma in appello della condanna (per induzione indebita, truffa aggravata, peculato e gestione non autorizzata di rifiuti) lamentando: 1) la mancata esclusione della sua qualifica di "incaricato di pubblico servizio" (art. 358 c.p.), sostenendo che le sue mansioni erano meri compiti d'ordine e che era sottoposto al controllo del responsabile Mariani (nota n. 769/7-8-2018); 2) l'assenza dell'elemento soggettivo e oggettivo del reato di induzione indebita (art. 319-quater c.p.), poiché le richieste sarebbero state semplici favori senza pressione o prevaricazione; 3) la erronea applicazione dell'aggravante dell'art. 61 n.9 c.p. e l'ignoranza della propria qualità pubblicistica come possibile errore sulla legge. Ha inoltre chiesto rimessione alle Sezioni Unite sulla qualificazione pubblicistica.
La decisione
La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Motivi principali: i primi e il terzo motivo (e il motivo aggiunto) sono ritenuti reiterativi delle questioni già dedotte in appello e, nella parte in cui insistono sul ruolo di vigilanza di Mariani, privi di specificità. La Corte ha ritenuto corretta la valutazione della natura pubblicistica della società in house Broni-Stradella Pubblica s.r.l. e l'attribuzione a Chianello della qualifica pubblicistica sulla base della nota n. 769/7-8-2018 che attribuiva funzioni di coordinamento, gestione del parco mezzi e ruolo di referente operativo. La censura sull'ignoranza della qualifica è priva di effetto esimenti perché si tratta di un errore sulla legge penale non idoneo ad escludere il dolo. Il secondo motivo (sull'elemento della pressione) è stato ritenuto generico e infondato: la Corte ha confermato che la condotta di Chianello integrava induzione indebita, anche alla luce dei rapporti con Mariani, delle intercettazioni e della modalità con cui venivano distolti i dipendenti dalle mansioni per vantaggi personali. Conseguenze: ricorso dichiarato inammissibile, condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali, al versamento di euro 3.000 alla Cassa delle ammende e alla rifusione delle spese sostenute dalla parte civile.
Norme richiamate
art. 358 cod. pen.
art. 358, comma secondo, cod. pen.
La Corte ha interpretato la nozione di "incaricato di pubblico servizio" in senso ampio, ritenendo che le mansioni di coordinamento, gestione del parco mezzi e ruolo di referente operativo non siano meri compiti d'ordine ma attribuiscano la qualità pubblicistica necessaria per i reati contestati
art. 319-quater cod. pen.
art. 319-quater cod. pen.
Il reato di induzione indebita richiede una condotta di pressione non irresistibile che lasci al destinatario un margine significativo di autodeterminazione; la Corte ha ritenuto che le condotte di Chianello rientrino in questa fattispecie, distinguendole dalla concussione
art. 61, n.9 cod. pen.
L'aggravante per abuso della qualità pubblicistica è stata ritenuta applicabile ove emerga che l'agente abbia sfruttato la propria qualifica per ottenere vantaggi indebiti; la Corte ha confermato l'applicazione in relazione alle condotte accertate
art. 640 cod. pen.
art. 640 cod. pen. (truffa)
Richiamato tra i reati per i quali è stata confermata la condanna; la Corte non ha ritenuto fondata la censura difensiva relativa all'elemento soggettivo o alla qualificazione
art. 357 cod. pen.
richiamo alle definizioni di pubblico ufficiale e incaricato di pubblico servizio (art. 357 e 358 c.p.)
La Corte richiama la giurisprudenza consolidata sul significato delle definizioni e sul fatto che tali definizioni, riferendosi a norme extrapenali, acquistano rilievo ai fini penali e non possono essere eluse con un errore di interpretazione della legge
art. 530, comma 2 e art. 533 cod. proc. pen.
art. 530, comma 2 e art. 533 cod. proc. pen.
Norme processuali citate dal ricorrente (sull'accertamento del dubbio ragionevole e sulla motivazione); la Corte ha ritenuto che la motivazione della sentenza impugnata sia adeguata e immune da vizi tali da giustificare il ricorso
Massime di principio
- Per qualificare una persona come "incaricato di pubblico servizio" non è sufficiente che abbia compiti materiali: rilevano le mansioni di coordinamento, vigilanza e gestione che denotino autonomia decisionale e operativa rispetto a semplici compiti esecutivi
- L'errore sulla qualifica pubblicistica che derivi da ignoranza o da una falsa interpretazione della legge costituisce errore sulla legge penale e, di regola, non esclude il dolo richiesto per reati che presuppongono la qualità pubblicistica
- La distinzione tra induzione indebita (art. 319-quater) e concussione è fondata sull'intensità della pressione: l'induzione implica una pressione che lascia al soggetto un margine significativo di autodeterminazione; la concussione comporta una compressione radicale della volontà
- In casi di abuso di qualità/potere è importante valutare non solo le attribuzioni formali ma anche l'effettiva capacità di influire sulla posizione lavorativa di terzi (es. rapporti informali con superiori, minacce di licenziamento, intercettazioni)
- In Cassazione le censure devono essere specifiche e non meramente reiterative delle questioni già dibattute nei gradi precedenti: argomentazioni generiche o esplorative sono ad alto rischio di inammissibilità
- Le prove documentali (note di inquadramento, mansioni formalmente attribuite, intercettazioni, testimonianze sulla prassi) sono decisive per valorizzare l'autonomia funzionale e per distinguere compiti d'ordine da funzioni pubblicistiche
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