Cassazione Civile, Sentenza n. 1672/2025 del 23/01/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
La ricorrente impugnava la decisione della CTR che aveva confermato il rigetto del ricorso contro la cartella di pagamento relativa a tributi 2007. Il ricorso in Cassazione si fondava su tre censure: (1) nullità della sentenza per omessa valutazione della validità della notifica della cartella (mancato deposito della cartolina di ritorno ai sensi dell'art. 140 c.p.c.); (2) inesistenza/nullità della notifica della cartella notificata dopo la fusione per incorporazione (decadenza), perché la notifica era stata effettuata alla società incorporata dopo la sua incorporazione/cancellazione; (3) incompetenza territoriale dell'Agente della riscossione (Equitalia Centro) per la cartella, essendo la sede in ambito diverso.
La decisione
La Corte di Cassazione ha accolto il secondo motivo, ritenendo applicabile l'orientamento della Suprema Corte (Cass. S.U. n. 26970/2021) secondo cui la fusione per incorporazione determina l'estinzione della società incorporata dalla data di cancellazione dal registro delle imprese e la conseguente successione a titolo universale della società incorporante: pertanto la notificazione della cartella effettuata alla società incorporata dopo la cancellazione è nulla. Per effetto di ciò il primo motivo è stato assorbito; il terzo motivo è stato dichiarato inammissibile perché la parte non ha dimostrato il pregiudizio né che l'atto non avesse natura vincolata. La sentenza della CTR è cassata (in relazione al motivo accolto) e la causa rinviata alla Corte territoriale di secondo grado della Toscana in diversa composizione per il prosieguo.
Norme richiamate
art. 2504-bis c.c.
Norma richiamata nell'ambito del regime delle fusioni; la Corte interpreta la giurisprudenza recente secondo la quale, nella fusione per incorporazione, la società incorporata si estingue con la cancellazione dal registro delle imprese e i rapporti (attivi e passivi) trasferiscono universalmente alla incorporante.
art. 2501 e ss. c.c.
Richiamati nel dibattito giurisprudenziale: orientamenti precedenti avevano considerato la fusione come vicenda evolutivo-modificativa che non estingue la società incorporata; la Corte osserva che tale orientamento è stato superato dalla S.U. 26970/2021.
art. 25 DPR 602/1973
Norma sulla formazione del ruolo e imputazione dei debiti tributari; nella giurisprudenza citata è stato affermato che l'inclusione nel ruolo di una società in relazione al periodo anteriore alla fusione è legittima, ma la notificazione post-cancellazione deve essere considerata alla luce della estinzione dell'incorporata.
art. 26 DPR 602/1973
Norma sulle modalità di notifica della cartella; la Corte ha ritenuto che la validità della notifica va valutata considerando la data di cancellazione della società incorporata e la successione universale alla incorporante.
art. 46 DPR 602/1973
Disposizione richiamata sul trasferimento delle competenze dell'agente della riscossione; la Corte ha ritenuto che la mera lamentela di incompetenza territoriale non è sufficiente a invalidare automaticamente la cartella se non è dimostrato un pregiudizio o che l'atto non avesse natura vincolata.
art. 140 c.p.c.
Norma sulle notificazioni tramite deposito presso il Comune e comunicazione di avvenuto deposito; la ricorrente deduceva la mancata prova (cartolina di ritorno), ma tale censura è stata assorbita dalla decisione sul secondo motivo.
art. 57 d.lgs. 546/1992
Richiamata nella censura di nullità relativa alla valutazione delle notifiche nel processo tributario; la Corte non decide nel merito la questione della cartolina perché ha accolto il motivo principale relativo alla estinzione post-fusione.
Cass. S.U. n. 26970/2021
Giurisprudenza nomofilattica applicata: stabilisce che la fusione per incorporazione comporta l'estinzione della società incorporata dalla data di cancellazione e la successione universale della società incorporante; conseguenza diretta: notifiche effettuate in favore della incorporata dopo la cancellazione sono inefficaci/nulla.
Cass. n. 24579/2022 e Cass. n. 20611/2022
Precedenti della Sezione che confermano l'orientamento secondo cui, in tema di riscossione tributaria, la notificazione successiva alla cancellazione dell'incorporata è nulla e che la legittimazione passiva per la notificazione spetta alla società incorporante che subentra universalmente.
Massime di principio
- Se una cartella di pagamento viene notificata a una società incorporata dopo la sua cancellazione dal registro delle imprese, la notifica è nulla: la titolarità dei rapporti si è già trasferita alla società incorporante.
- La distinzione temporale è cruciale: i debiti riferibili a periodi anteriori alla fusione possono essere imputati alla società estinta in quanto fatti storici, ma la notifica degli atti processuali/di riscossione compiuta dopo la cancellazione deve essere diretta alla incorporante.
- In caso di contestazione di notifica (mancanza di cartolina di ritorno o prova di deposito), è fondamentale far valere tempestivamente e documentatamente l'assenza di prova; tuttavia, se sussiste un vizio più grave (es. notifica a soggetto estinto), quest'ultimo prevale e può assorbire contestazioni formali.
- L'incompetenza territoriale dell'agente della riscossione non invalida automaticamente l'atto: la parte che la deduce deve dimostrare il pregiudizio subito o che l'atto non aveva natura vincolata; altrimenti la censura può essere dichiarata inammissibile.
- Prima di impugnare una cartella o prima di difendersi in giudizio è essenziale verificare la data di cancellazione dal registro delle imprese e le date di notifica per valutare se la notifica sia diretta a un soggetto ancora esistente.
- La giurisprudenza sulla fusione è evoluta: bisogna controllare gli arresti più recenti (in particolare le Sezioni Unite) per stabilire correttamente se la fusione abbia effetti estintivi o meramente modificativi e adattare la strategia processuale di conseguenza.
- Nelle controversie tributarie relative a notifiche, conviene articolare le censure in ordine gerarchico (vizi di legittimazione/passaggio di titolarità prima di vizi formali), poiché un vizio sostanziale può assorbire e rendere irrilevanti altre censure procedurali.
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