Messaggio numero 2078 del 10-05-2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento ribadisce che le aziende tenute a versare le quote TFR al Fondo di Tesoreria devono essere munite del codice di autorizzazione "1R". Il codice va richiesto con decorrenza dall’insorgenza dell’obbligo e, dal mese di competenza giugno c.a., non sarà più possibile inviare Uniemens con versamenti al Fondo in assenza del suddetto codice.
Obbligo del codice di autorizzazione "1R" per il versamento al Fondo di Tesoreria TFR
Obbligo del codice di autorizzazione "1R" per il Fondo di Tesoreria TFR
Il documento richiama la disciplina già definita con la circolare n. 70 del 3 aprile 2007 e con successivi messaggi, soffermandosi sull’obbligo di versamento delle quote di TFR al "Fondo per l’erogazione ai lavoratori dipendenti del settore privato dei trattamenti di fine rapporto" istituito dall’art. 1, commi 755 e seguenti, della legge n. 296/2006. Viene ribadita la necessità del codice di autorizzazione "1R" per le aziende tenute al versamento e vengono fornite indicazioni operative sul suo utilizzo e sulla gestione dei flussi Uniemens.
Quadro normativo e soggetti obbligati
La circolare n. 70/2007 aveva già individuato i datori di lavoro tenuti al versamento delle quote di TFR al Fondo di Tesoreria, principalmente in base a due elementi:
- appartenenza al settore privato;
- raggiungimento del limite dimensionale aziendale.
Con riferimento al requisito occupazionale, era stato previsto che i datori di lavoro con almeno 50 dipendenti dovessero rilasciare all’Istituto una specifica dichiarazione, anche telematica. Le strutture competenti attribuivano alle posizioni aziendali interessate il codice di autorizzazione "1R", con il significato di "Azienda con almeno 50 addetti".
Il documento sottolinea però che il limite dimensionale non è l’unico presupposto rilevante per l’obbligo di versamento, poiché l’obbligo può derivare anche da situazioni diverse, come quelle connesse a operazioni societarie.
Passaggio di personale e continuità del rapporto di lavoro
Viene richiamata la casistica dei lavoratori che, in seguito a operazione societaria o cessione di contratto, passano in continuità di rapporto di lavoro ai sensi dell’art. 2112 c.c. presso un diverso datore di lavoro.
In tale ipotesi, è stato chiarito che:
- se il personale proviene da un datore di lavoro precedentemente soggetto all’obbligo verso il Fondo di Tesoreria;
- il nuovo datore di lavoro è tenuto al versamento delle quote di TFR;
- tale obbligo opera limitatamente a quel personale, anche se il nuovo datore di lavoro non è in sé soggetto al Fondo di Tesoreria.
Il messaggio n. 21062 del 23 settembre 2009 ha ribadito questa impostazione, precisando anche le modalità di compilazione dei flussi Uniemens per assicurare la corretta gestione delle quote confluite al Fondo.
Ampliamento del significato del codice "1R"
Per individuare le aziende tenute a versare quote di TFR al Fondo di Tesoreria almeno per un dipendente, il messaggio n. 6509 dell’8 agosto 2014 ha ampliato il significato del codice di autorizzazione "1R", attribuendogli il seguente valore:
- "azienda in cui sono occupati lavoratori per i quali è dovuto il contributo di finanziamento del Fondo di Tesoreria".
Di conseguenza, il codice non è più riferito soltanto alle imprese con almeno 50 addetti, ma più in generale alle aziende che, per requisiti occupazionali o per effetto di operazioni societarie, risultano tenute al versamento delle quote di TFR al Fondo per almeno un lavoratore.
Obbligatorietà del codice e decorrenza
Il documento ribadisce in modo espresso che la presenza del codice di autorizzazione "1R" è obbligatoria per il versamento della contribuzione al Fondo di Tesoreria. La sua efficacia decorre dal momento in cui si verificano le condizioni previste dalla legge n. 296/2006, secondo quanto illustrato nei precedenti atti di prassi richiamati.
Ne consegue che le aziende tenute al versamento delle quote di TFR, ma ancora sprovviste del codice, devono:
- richiederne l’attribuzione alla Sede competente;
- far decorrere la richiesta dalla data di insorgenza del relativo obbligo.
Blocco delle denunce Uniemens senza codice "1R"
Il documento introduce inoltre una conseguenza operativa rilevante: a decorrere dal mese di competenza giugno c.a. non sarà più possibile trasmettere denunce Uniemens contenenti versamenti al Fondo di Tesoreria in assenza del codice di autorizzazione "1R".
Si tratta quindi di un presidio obbligatorio sia sotto il profilo sostanziale, per identificare correttamente i soggetti tenuti al versamento, sia sotto il profilo procedurale, per consentire la corretta presentazione delle denunce contributive.
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