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Messaggio

Messaggio numero 2084 del 11-05-2016

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio chiarisce quali documenti devono essere allegati alle domande per l’intervento dei Fondi di garanzia nelle diverse situazioni (fallimento, concordato, procedure in altri Stati UE, esecuzione individuale, eredità giacente, liquidazione del patrimonio, domande degli eredi e cessione del TFR) e introduce l’invio telematico della documentazione tramite il servizio WEB DOMANDA FONDO DI GARANZIA. Indica inoltre le dichiarazioni sostitutive richieste, i controlli di veridicità, le ipotesi in cui alcuni documenti non sono necessari e le modalità per acquisire copie autentiche o attestazioni di conformità.

Documenti da allegare alle domande di prestazioni dei Fondi di garanzia e nuove modalità web

Documentazione per l’istruttoria delle domande ai Fondi di garanzia

Il messaggio definisce in modo organico la documentazione necessaria per istruire le domande di prestazioni a carico dei Fondi di garanzia, distinguendo tra le diverse tipologie di procedura in cui versa il datore di lavoro o il soggetto obbligato. Vengono anche illustrate le nuove modalità di trasmissione telematica dei documenti e le regole di consultazione interna per gli operatori.

Aggiornamento della domanda tramite WEB

Il servizio DOMANDA FONDO DI GARANZIA, disponibile nell’area SERVIZI ONLINE del sito dell’Istituto, è stato implementato con una funzione che consente di allegare la documentazione a corredo della domanda. La procedura richiede obbligatoriamente la dichiarazione di conformità agli originali dei documenti allegati, resa ai sensi dell’art. 19 e ss. del D.P.R. 445/2000.

Si ricorda che:

  • i beneficiari della prestazione devono conservare gli originali;
  • le strutture territoriali devono effettuare i controlli sulle autocertificazioni, secondo le modalità richiamate dal messaggio 547/2015.

Gli operatori possono consultare domanda e allegati tramite Intranet seguendo il percorso: Processi -> Prestazioni a sostegno del reddito -> Fondo di Garanzia e Fondo di Tesoreria -> Consultazione domande Fondo di Garanzia -> Ricerca e Consultazione domande.

All’interno di ogni domanda è presente la sezione “Lista Documenti”, che elenca gli allegati; tramite l’apposito simbolo a destra di ciascun allegato è possibile consultarli e stamparli.

Procedura in caso di datore di lavoro soggetto a fallimento, liquidazione coatta amministrativa o amministrazione straordinaria

Per queste procedure, il messaggio elenca i documenti da allegare alla domanda di intervento del Fondo.

1. Stato passivo

È richiesta la copia autentica, anche per estratto, dello stato passivo reso esecutivo.

Lo stato passivo non va allegato se è trasmesso direttamente all’Istituto dalla cancelleria del Tribunale fallimentare o dal responsabile della procedura concorsuale. L’Istituto segnala di disporre, ad oggi, degli stati passivi di alcune procedure aperte dai Tribunali di Milano, Bergamo, Taranto e, per le sole amministrazioni straordinarie, di Roma. Alcuni stati passivi sono disponibili in Intranet; quelli dei fallimenti di Milano e Bergamo possono essere richiesti alla DR Lombardia, mentre quelli del Tribunale di Taranto al responsabile delle prestazioni a sostegno del reddito della direzione provinciale.

In attesa di un sistema organico di trasmissione, il lavoratore può richiedere direttamente lo stato passivo alla cancelleria del Tribunale e allegarlo alla domanda telematica.

Il legale che ha assistito il lavoratore può attestare la conformità della copia estratta dal fascicolo informatico ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9-bis, del D.L. 179/2012, convertito dalla L. 221/2012, come modificato dall’art. 52 del D.L. 90/2014. La dichiarazione deve contenere il riferimento normativo, secondo la formula esemplificativa riportata nel messaggio.

Se il lavoratore non allega l’estratto, l’operatore deve richiederlo alla cancelleria della Sezione Fallimentare competente.

2. Dichiarazione sostitutiva sull’assenza di opposizione o impugnazione

È richiesta la dichiarazione sostitutiva dell’attestazione della cancelleria che il credito non è stato oggetto di opposizione o impugnazione ai sensi dell’art. 98 L.F..

La dichiarazione sostitutiva è stata integrata nella domanda di intervento dei Fondi di garanzia e può essere verificata nel percorso Intranet indicato, selezionando la pagina dei dati lavorativi.

Se il lavoratore non l’ha resa, salvo i casi in cui la domanda sia presentata dopo il decreto di cui all’art. 99 L.F., la domanda deve essere respinta con la motivazione indicata nel testo.

Trattandosi di dichiarazione sostitutiva, essa è soggetta ai controlli di veridicità previsti dagli artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000, salvo che il responsabile della procedura concorsuale abbia trasmesso all’Istituto la lista delle posizioni per le quali gli è stato notificato il ricorso ex art. 99 L.F.

3. Decreto che decide l’eventuale opposizione o impugnazione

Deve essere allegata la copia autentica del decreto che ha deciso l’eventuale azione di opposizione o impugnazione relativa ai crediti del lavoratore, quando il credito sia stato oggetto di tali contestazioni.

Anche questo documento può essere richiesto dal lavoratore alla cancelleria del Tribunale ed allegato in forma telematica. Il legale può attestare la conformità della copia informatica ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9-bis, con dichiarazione contenente il relativo riferimento normativo.

Se il documento manca, l’operatore deve richiederlo alla cancelleria della Sezione Fallimentare competente.

4. Modelli SR52 e/o SR95

Devono essere allegati il modello SR52 per la liquidazione del TFR e dei crediti di lavoro e/o il modello SR95 per la liquidazione delle omissioni contributive alla previdenza complementare, sottoscritti dal responsabile della procedura.

È disponibile un servizio di trasmissione dei dati del modello in formato XML e per via telematica, da segnalare in particolare per le procedure con numerosi lavoratori. Per attivare tale modalità occorre fare richiesta all’indirizzo Info.FondoGaranzia@inps.it.

Se il responsabile della procedura rifiuta di compilare i modelli, le domande non vanno respinte: le informazioni necessarie devono essere richieste al lavoratore tramite idonea documentazione, ad esempio l’istanza di ammissione al passivo, con compilazione del modello SR54, che sostituisce per le procedure concorsuali il modello SR53. La nota di rifiuto del responsabile della procedura va allegata al modello SR54. I modelli SR52 e SR54 risultano aggiornati secondo il messaggio 2830 del 25.2.2014.

5. Domanda di ammissione al passivo con documentazione allegata

La copia della domanda di ammissione al passivo e dei documenti allegati è necessaria quando:

  • non è stato allegato il modello SR52/SR95 firmato dal curatore;
  • dallo stato passivo non si evincono il dettaglio dei crediti ammessi;
  • non si evincono i mesi cui si riferiscono le retribuzioni ammesse;
  • non si evince l’eventuale quota di TFR di competenza del Fondo di tesoreria;
  • non si evince l’importo del credito per contributi omessi alla previdenza complementare.

La domanda di ammissione è sempre necessaria se, insieme all’accertamento del credito, è stato richiesto anche l’accertamento dell’esistenza o della natura subordinata del rapporto di lavoro.

6. Modello SR98 per previdenza complementare

Il modello SR98, sottoscritto dal legale rappresentante del Fondo di previdenza complementare, deve essere sempre allegato quando si chiede l’intervento del Fondo di garanzia della posizione previdenziale complementare.

Il modello deve essere integralmente compilato, inclusa la dichiarazione sull’eventuale riscatto della posizione esercitato dal lavoratore. In caso di riscatto integrale della posizione, la domanda non può essere accolta perché manca il requisito dell’iscrizione a un fondo complementare al momento della domanda, salvo successiva iscrizione a un’altra forma di previdenza complementare prevista dal d.lgs. 252/2005.

7. Documento di identità

È richiesto quando la domanda è presentata da soggetto diverso dal lavoratore.

8. Mandato di assistenza e rappresentanza

Deve essere trasmesso se la domanda è presentata tramite patronato o tramite legale.

Procedura in caso di concordato preventivo

Per il datore di lavoro soggetto a concordato preventivo, il messaggio richiede i seguenti documenti.

1. Decreto di omologazione

Va allegata la copia autentica del decreto di omologazione di cui all’art. 180 L.F..

Il documento non è necessario se viene trasmesso all’Istituto dalla cancelleria del Tribunale fallimentare o dal Commissario Giudiziale. Anche in questo caso il lavoratore può richiederne copia alla cancelleria e il legale può attestare la conformità della copia estratta dal fascicolo informatico con dichiarazione conforme al riferimento all’art. 16-bis, comma 9-bis.

Se il documento non viene allegato, l’operatore deve richiederlo alla cancelleria della Sezione Fallimentare competente.

2. Comunicazione di convocazione dei creditori ex art. 171 L.F.

Deve essere allegata la copia della comunicazione di cui all’art. 171 L.F., ricevuta dal commissario giudiziale, dalla quale risultino:

  • l’ammontare del credito;
  • il privilegio riconosciuto;
  • la proposta del debitore.

Il documento non è necessario se dal decreto di omologazione si evince la misura di soddisfazione dei crediti di lavoro o dei crediti privilegiati e se alla domanda è allegato il modello SR52 e/o SR95. Negli altri casi è indispensabile per verificare l’importo del credito riconosciuto e la quota che sarà soddisfatta.

Il messaggio ricorda inoltre che il Fondo di garanzia interviene in sostituzione del datore di lavoro solo per le somme da questo dovute e non per quelle da cui i lavoratori sono stati liberati aderendo alla proposta concordataria.

3. Modelli SR52 e/o SR95

Devono essere allegati il modello SR52 e/o SR95 sottoscritti dal Commissario Giudiziale o dal liquidatore nominato dal Tribunale in caso di concordato con cessione dei beni.

In caso di rifiuto comprovato, il lavoratore deve allegare il modello SR54; il rifiuto va attestato secondo le modalità indicate per le procedure concorsuali.

4. Prospetti paga

Devono essere allegati i prospetti paga relativi alle mensilità richieste quando si chiede la liquidazione dei crediti di lavoro ex art. 2 del D.lgs. 80/92 e non è stato presentato il modello SR52.

5. Documento di identità

È richiesto quando la domanda è presentata da soggetto diverso dal lavoratore.

6. Mandato di assistenza e rappresentanza

È necessario se la domanda è presentata tramite patronato o legale.

Procedura in caso di datore di lavoro assoggettato a procedura in un altro Stato membro dell’Unione Europea

Per i datori di lavoro soggetti a procedura in un altro Stato membro UE, devono essere allegati:

  • copia autentica dello stato passivo con traduzione legale, dalla quale risulti in modo inequivocabile che le somme sono dovute a titolo di TFR e/o di retribuzione per i mesi richiesti;
  • dichiarazione del Tribunale o del responsabile della procedura, con traduzione legale, attestante che lo stato passivo è definitivo o non più modificabile per quanto riguarda il credito del lavoratore;
  • modello SR54 compilato e sottoscritto dal lavoratore come dichiarazione sostitutiva dell’atto di notorietà;
  • copia dei cedolini stipendiali relativi al TFR e alle mensilità richieste;
  • copia della lettera o contratto di assunzione e della lettera di licenziamento;
  • documento di identità, se la domanda è presentata da soggetto diverso dal lavoratore;
  • mandato di assistenza e rappresentanza, se la domanda è presentata tramite patronato o legale.

Procedura in caso di datore di lavoro non assoggettabile a procedura concorsuale

Il documento disciplina anche le ipotesi di esecuzione individuale, eredità giacente e liquidazione del patrimonio di cui all’art. 14-ter L. 3/2012.

A. Esecuzione individuale

Per l’istruttoria servono:

  • modello SR53 per TFR e crediti di lavoro e/o modello SR96 per omissioni contributive alla previdenza complementare, compilati e sottoscritti dal lavoratore;
  • decreto del Tribunale di reiezione dell’istanza di fallimento, necessario per accedere al Fondo con i requisiti dei datori non fallibili.

Il decreto non è necessario in alcuni casi già individuati dalla circolare 74/2008 e dalla circolare 32/2010, e cioè:

  • se l’Istituto ne è già in possesso perché ha promosso direttamente l’istanza di fallimento;
  • se il datore è una S.r.l. o S.r.l. unipersonale e dai bilanci depositati per i tre anni precedenti risultano congiuntamente: attivo patrimoniale non superiore a euro 300.000 per ciascun anno, ricavi lordi non superiori a euro 200.000 per ciascun anno, debiti non superiori a euro 500.000 nell’ultimo bilancio;
  • se il datore, imprenditore individuale o società di persone, non ha avuto in media più di tre dipendenti nei tre anni precedenti;
  • se il datore è stato cancellato dal Registro delle imprese da oltre un anno.

Il decreto di reiezione è comunque necessario anche se il credito del lavoratore è inferiore a euro 30.000,00, poiché l’Istituto non può accertare autonomamente l’ammontare complessivo dei debiti scaduti, che devono emergere dall’istruttoria prefallimentare ex art. 15 L.F..

Sono inoltre richiesti:

  • originale del titolo esecutivo, da consegnare fisicamente alla struttura territoriale competente; la mancata produzione impedisce l’azione di surroga ex art. 2, comma 7, L. 297/82;
  • copia del ricorso che ha dato origine al titolo esecutivo, con allegati, se dal titolo non si evincono mensilità, TFR e quota previdenza complementare;
  • copia del/dei verbale/i di pignoramento negativo.

Per il pignoramento negativo il messaggio precisa che, quando la domanda è presentata da più dipendenti dello stesso datore, basta che l’esecuzione promossa da uno solo sia rimasta infruttuosa. Inoltre, un secondo accesso dell’ufficiale giudiziario è richiesto solo se può ragionevolmente produrre un esito diverso; se il verbale indica che il debitore è sconosciuto o trasferito, il secondo accesso non è necessario.

Ai fini della prova dell’insufficienza patrimoniale si considerano anche le dichiarazioni rese dal debitore all’ufficiale giudiziario ex art. 492 c.p.c. sull’esistenza di altri beni pignorabili.

È infine richiesta una dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti, dagli atti della Conservatoria dei registri immobiliari, l’assenza di immobili nei luoghi di nascita e residenza del datore oppure la presenza di immobili gravati da ipoteche superiori al loro valore. Tale dichiarazione sostituisce la visura o il certificato della Conservatoria ed è soggetta ai controlli ex artt. 71 e 72 del D.P.R. 445/2000.

Devono inoltre essere allegati il documento di identità, se la domanda è presentata da soggetto diverso dal lavoratore, e il mandato di assistenza e rappresentanza se interviene patronato o legale.

B. Eredità giacente

Per l’istruttoria servono:

  • modello SR53 e/o SR96, secondo le indicazioni già richiamate per l’esecuzione individuale;
  • originale del titolo esecutivo con cui sono stati riconosciuti i crediti del lavoratore;
  • copia autentica dello stato di graduazione ex art. 499 c.c., del riparto finale e del provvedimento di chiusura della liquidazione; tali documenti devono essere richiesti al curatore dell’eredità nominato dal Tribunale ai sensi dell’art. 528 c.c.;
  • documento di identità, se la domanda è presentata da soggetto diverso dal lavoratore;
  • mandato di assistenza e rappresentanza, se presentata tramite patronato o legale.

C. Liquidazione del patrimonio ex art. 14-ter L. 3/2012

Per questa procedura vanno allegati:

  • copia del decreto del Tribunale che dichiara aperta la procedura di liquidazione ex art. 14-ter L. 3/2012;
  • copia autentica dello stato passivo definitivo redatto dal liquidatore o dal giudice incaricato, salvo che il liquidatore lo abbia già trasmesso all’Istituto;
  • modello SR52 e/o SR95 compilato e firmato dal liquidatore;
  • copia del decreto di chiusura della procedura, se presente;
  • copia autentica dei provvedimenti di riparto delle somme ricavate dalla liquidazione, se presenti;
  • documento di identità, se la domanda è presentata da soggetto diverso dal lavoratore;
  • mandato di assistenza e rappresentanza, se presentata tramite patronato o legale.

Documentazione aggiuntiva quando la domanda è presentata dagli eredi

Il messaggio distingue la documentazione da allegare in caso di presentazione della domanda da parte degli eredi del lavoratore, in aggiunta a quella prevista per il tipo di intervento richiesto.

Successione legittima

Devono essere allegati:

  • dichiarazione sostitutiva del certificato di morte e dello stato di famiglia alla data del decesso;
  • atto di notorietà che indichi:
    • generalità del de cuius, luogo e data di nascita, stato civile, ultimo luogo di residenza e domicilio;
    • generalità di tutti gli eredi;
    • assenza di sentenza di separazione passata in giudicato con addebito a carico del coniuge superstite;
    • persone che rappresentano o assistono eventuali minori o incapaci;
    • persone di cui non consti con certezza l’esistenza in vita;
    • che si tratta di successione legittima, non essendo stato disposto testamento sulla prestazione richiesta;
  • modello SR22 con eventuale delega alla riscossione in favore di uno solo degli eredi.

Successione testamentaria

Devono essere allegati:

  • copia autentica del testamento pubblico o del verbale di pubblicazione del testamento olografo o segreto, contenente il certificato di morte;
  • la documentazione necessaria in base al contenuto delle disposizioni testamentarie;
  • modello SR22 con eventuale delega alla riscossione in favore di uno solo degli eredi.

Se tra gli eredi vi sono minori o incapaci, deve essere allegata anche copia autentica dell’autorizzazione del giudice tutelare a riscuotere TFR e altri crediti di lavoro.

Documentazione in presenza di cessione del TFR

Quando la domanda riguarda una situazione con cessione del TFR, devono essere allegati:

  • copia del contratto di cessione;
  • modello SR131 compilato e sottoscritto dal lavoratore e dal cessionario del credito per TFR.

Indicazioni operative e controlli

Il messaggio ha natura eminentemente operativa: oltre a elencare la documentazione necessaria, individua i casi in cui alcuni documenti possono essere sostituiti, non richiesti o trasmessi direttamente dai soggetti della procedura.

In particolare:

  • alcune copie autentiche possono essere richieste dal lavoratore direttamente alle cancellerie e allegate alla domanda;
  • il legale può attestare la conformità delle copie informatiche ai sensi dell’art. 16-bis, comma 9-bis, del D.L. 179/2012;
  • le dichiarazioni sostitutive sono soggette ai controlli di veridicità previsti dal D.P.R. 445/2000;
  • in mancanza di documenti essenziali, l’operatore deve richiederli alla cancelleria competente.

Il documento si conclude con l’indicazione del Direttore Generale Cioffi.

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