Messaggio numero 1985 del 05-05-2016
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento fornisce le istruzioni INPS per la gestione del pagamento diretto dell’assegno ordinario a carico del Fondo di solidarietà residuale, poi Fondo di integrazione salariale, indicando ambito di applicazione, decorrenza delle tutele, modalità di invio del Mod. SR41, iter autorizzativo, contributi dovuti e nuovi conti contabili istituiti.
Istruzioni operative e contabili per il pagamento diretto dell’assegno ordinario del Fondo di solidarietà residuale/FIS
Istruzioni operative e contabili per il pagamento diretto dell’assegno ordinario del Fondo di solidarietà residuale
Il documento disciplina le modalità operative e contabili per la gestione del pagamento diretto dell’assegno ordinario erogato dal Fondo di solidarietà residuale, successivamente denominato Fondo di integrazione salariale. Vengono richiamati il quadro normativo di riferimento, la decorrenza della tutela, gli adempimenti a carico delle aziende e le registrazioni contabili da utilizzare.
Quadro normativo e ambito di applicazione
Il D.I. n. 79141 del 7 febbraio 2014 ha istituito presso l’INPS il Fondo di solidarietà Residuale, destinato a garantire una tutela in costanza di rapporto di lavoro ai dipendenti di datori di lavoro appartenenti a settori non rientranti nel campo di applicazione della normativa sull’integrazione salariale.
L’ambito riguarda i datori di lavoro:
- con più di quindici dipendenti;
- per i quali non siano stati costituiti Fondi di solidarietà bilaterali o bilaterali alternativi ai sensi degli articoli 26 e 27 del D.lgs. 148/2015.
Si ricorda che, ai sensi dell’art. 46, comma 2, lettera c), del D.Lgs. 148/2015, il D.I. n. 79141/2014 è stato abrogato dal 1° gennaio 2016 e, dalla stessa data, il Fondo ha assunto la denominazione di Fondo di integrazione salariale.
Prestazione riconosciuta e criteri di concessione
Il Fondo riconosce, in relazione alle causali previste dalla normativa in materia di cassa integrazione guadagni ordinaria e straordinaria, con esclusione della cessazione anche parziale di attività, un assegno ordinario di importo pari all’integrazione salariale, ridotto di un importo equivalente ai contributi previsti dall’art. 26 della legge 28 febbraio 1986, n. 41.
La concessione dell’intervento è disposta dal Comitato amministratore del Fondo con deliberazione conforme, assunta a maggioranza dei presenti.
Decorrenza della tutela e periodo di presentazione delle domande
Con DM 30 novembre 2015 è stato costituito il Comitato amministratore del Fondo; l’insediamento è avvenuto il 18 dicembre 2015. Con messaggio n. 7637 del 28 dicembre 2015 sono state fornite le prime istruzioni operative.
Successivamente, con nota prot. n. 29/530 del 28 gennaio 2016, il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali ha precisato che, per la presentazione delle domande di accesso alla prestazione, rileva la data di costituzione del Comitato, coincidente con il decreto ministeriale di nomina del 30 novembre 2015.
In conseguenza di ciò, e tenuto conto del termine previsto dall’art. 30, comma 2, del D.Lgs. 148/2015, viene rettificato quanto indicato nel messaggio 7637/2015: il Fondo assicura la tutela per eventi di sospensione o riduzione dell’attività lavorativa decorrenti dal 15 novembre 2015.
Le domande di accesso all’assegno ordinario potevano essere inoltrate fino al 12 gennaio 2016.
Modalità di pagamento: esclusivamente pagamento diretto
Per assicurare continuità di reddito ai lavoratori sospesi o in riduzione di orario, il pagamento dell’assegno ordinario avviene esclusivamente con la modalità del pagamento diretto.
Il messaggio chiarisce che, con le istruzioni contenute nel documento, vengono sciolte le riserve rinviate nel messaggio n. 7637/2015 e disciplinata l’operatività del pagamento diretto.
Adempimenti delle aziende e trasmissione del Mod. SR41
Le aziende rientranti nel campo di applicazione del Fondo, interessate da sospensione o riduzione dell’attività lavorativa per le causali previste in materia di CIGO o CIGS, dopo aver presentato domanda alla sede territorialmente competente secondo le istruzioni della circolare n. 122/2015, devono trasmettere per ciascun lavoratore interessato il Mod. SR41.
I modelli devono essere:
- raggruppati in file aziendali con periodicità mensile;
- inviati tramite il sito INPS, nella sezione Servizi online > Servizi per le aziende e consulenti > CIG > Invio richieste pag. dir SR41.
L’invio del Mod. SR41 può avvenire anche prima dell’adozione della delibera del Comitato amministratore, ma il pagamento ai lavoratori resta subordinato all’adozione della delibera e ai limiti della stessa.
Iter autorizzativo e gestione del pagamento
La delibera di concessione del Comitato amministratore indica:
- il periodo autorizzato;
- le ore;
- il numero dei lavoratori;
- l’importo autorizzato.
La delibera viene trasmessa tramite PEC alla struttura territoriale INPS competente per il rilascio della relativa autorizzazione di pagamento. Tale autorizzazione è presupposto per la corresponsione del trattamento economico ai lavoratori e la struttura territoriale provvede anche alla notifica della delibera all’azienda istante.
Ai fini della corretta imputazione contabile e del monitoraggio, nella procedura informatica di autorizzazione CIGS sono stati istituiti:
- il codice intervento 400;
- l’evento 401, per individuare le prestazioni in oggetto.
L’erogazione della prestazione è gestita tramite la procedura Sistema Unico per le prestazioni a sostegno del reddito.
Contribuzione correlata e contributo addizionale
Il Fondo provvede, ai sensi dell’art. 4, comma 3, del D.I. n. 79141/2014, al versamento alla competente gestione assicurativa obbligatoria della contribuzione correlata per i periodi di erogazione dell’assegno ordinario.
Resta inoltre a carico del datore di lavoro un contributo addizionale, ai sensi dell’art. 5, comma 1, lettera b), del D.I. n. 79141/2014, pari a:
- 3% per le imprese che occupano fino a 50 dipendenti;
- 4,50% per le imprese che occupano più di 50 dipendenti.
Il contributo è calcolato sulle retribuzioni imponibili ai fini previdenziali perse dai lavoratori interessati dalle prestazioni. Le modalità applicative per richieste e recupero del contributo addizionale dovuto in relazione ai pagamenti diretti saranno comunicate con separato messaggio.
Istruzioni contabili: nuovi conti istituiti
Per la rilevazione contabile dell’onere per l’erogazione degli assegni ordinari con pagamento diretto, nella gestione contabile FRR vengono istituiti i seguenti conti:
- FRR30100 – Assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’art. 4, comma 1, del D.I. n. 79141/2014, a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa;
- FRR10130 – Debiti per assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’art. 4, comma 1, del D.I. n. 79141/2014, a favore dei lavoratori interessati da riduzione o sospensione temporanea dell’attività lavorativa;
- FRR22100 – per la trattenuta di importo pari ai contributi previsti dall’art. 26 della legge n. 41/1986.
La procedura informatica per la liquidazione dell’assegno ordinario sarà aggiornata per utilizzare la struttura già in uso per i pagamenti diretti della CIG.
Gestione di riaccrediti, partite residue e recuperi
Per gli eventuali riaccrediti di assegni registrati contabilmente con le regole in uso, nell’ambito del partitario del conto GPA10031, deve essere indicato il nuovo codice bilancio:
- 3137 – Somme non riscosse dai beneficiari – Assegni ordinari a sostegno del reddito, art. 4, comma 1, del D.I. n. 79141/2014 – FRR.
Gli importi delle partite ancora da definire al termine dell’esercizio devono essere imputati al conto FRR10131.
Per eventuali recuperi delle prestazioni è istituito il conto:
- FRR24130.
A tale conto è abbinato, nella procedura “Recupero crediti per prestazioni”, il codice bilancio:
- 1129 – Recupero di assegni ordinari a sostegno del reddito, art. 4, comma 1, del D.I. n. 79141/2014 – FRR.
Le eventuali partite creditorie residue a fine esercizio devono essere imputate al conto FRR00130, sulla base della ripartizione del saldo del conto GPA00032, effettuata dalla procedura aggiornata. Il codice bilancio 01129 deve essere utilizzato anche per i crediti per prestazioni divenuti inesigibili, nell’ambito del partitario del conto GPA00069.
I saldi dei conti FRR00130 e FRR10131, risultanti a fine esercizio, sono ripresi in carico nel nuovo esercizio in via automatizzata, in contropartita rispettivamente dei conti FRR55150 e FRR55151.
Contabilizzazione della contribuzione figurativa correlata
Per l’imputazione contabile della contribuzione correlata agli assegni ordinari, il cui onere è interamente a carico del Fondo, viene istituito il conto:
- FRR32141 – Onere per contribuzione figurativa correlata all’erogazione degli assegni ordinari per il sostegno del reddito di cui all’art. 4, comma 1, del D.I. n. 79141/2014 – art. 4, comma 3, del D.I. n. 79141/2014.
Il conto deve essere movimentato in DARE, in contropartita dei nuovi conti della serie xxx22141, da movimentare in AVERE a cura della procedura dei pagamenti accentrati delle prestazioni temporanee. Viene inoltre ricordato che il conto FPR22141, relativo alla medesima fattispecie nell’ambito del Fondo pensioni lavoratori dipendenti, era già stato istituito con il messaggio n. 7636 del 28/12/2015.
Contributo addizionale: rilevazione contabile rinviata
Le istruzioni contabili per la riscossione del contributo addizionale di cui all’art. 5, comma 1, lettera b), del D.I. n. 79141/2014 saranno fornite separatamente, insieme alle relative istruzioni procedurali, secondo modalità già in uso per la gestione del contributo addizionale di finanziamento della CIG.
Allegato e aggiornamento del piano dei conti
Nel documento si dà atto che nell’allegato n. 1 sono riportate le variazioni intervenute al piano dei conti.
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