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Sentenza

Sentenza del 30/03/2016 n. 6096 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

Prevale l’amministrazione

La controversia

Il ricorrente contestava sei avvisi di liquidazione con cui l'Agenzia delle Entrate aveva richiesto l'imposta di registro in misura fissa per atti del 2007 aventi a oggetto donazioni di beni immobili tra coniugi, di valore inferiore a 1.000.000 di euro. Sosteneva che tali trasferimenti, rientrando nella franchigia prevista dal D.L. n. 262 del 2006, non fossero soggetti all'imposta sulle donazioni e dovessero inoltre essere esenti da qualsiasi altra imposizione indiretta, inclusa l'imposta di registro in misura fissa. Secondo il ricorrente, l'art. 55, comma 1, del D.Lgs. n. 346 del 1990 avrebbe imposto la registrazione in misura fissa soltanto quando una specifica norma assoggettasse l'atto all'imposta di registro.

La decisione

La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso e confermato la debenza dell'imposta di registro in misura fissa. Ha chiarito che l'imposta sulle donazioni e l'imposta di registro hanno presupposti differenti: la prima colpisce l'incremento patrimoniale gratuito, mentre la seconda è dovuta per il servizio di registrazione dell'atto. Pertanto, anche quando la donazione non è soggetta all'imposta sulle donazioni per effetto della franchigia, l'atto pubblico di donazione resta soggetto a registrazione e alla relativa imposta fissa, ricavabile dal combinato disposto dell'art. 41, comma 2, del D.P.R. n. 131 del 1986 e dell'art. 11, Parte I, della Tariffa allegata. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate per la novità e delicatezza della questione.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 55, comma 1

    Gli atti di donazione sono soggetti a registrazione secondo le disposizioni del testo unico dell'imposta di registro concernenti gli atti da registrare a termine fisso.

    La disposizione conferma l'obbligo di registrazione degli atti di donazione e il pagamento dell'imposta di registro in misura fissa, anche quando l'imposta sulle donazioni non è dovuta.

  • D.Lgs. 31 ottobre 1990, n. 346, art. 55, comma 2

    Prevede un'eccezione per gli atti di donazione a favore dello Stato e delle sue articolazioni, non applicabile alla fattispecie esaminata.

  • D.L. 3 ottobre 2006, n. 262, art. 2, commi da 47 a 53, convertito dalla L. 24 novembre 2006, n. 286

    Ha reintrodotto l'imposta sulle donazioni prevedendo franchigie; la franchigia esclude o riduce l'imposta sull'incremento patrimoniale gratuito, ma non elimina l'obbligo autonomo di registrazione dell'atto.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 41, comma 2

    Costituisce, insieme all'art. 11 della Tariffa, la base normativa per l'applicazione dell'imposta di registro in misura fissa agli atti pubblici di donazione.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 11, Parte I, della Tariffa allegata

    Prevede la tassazione in misura fissa degli atti pubblici soggetti a registrazione, inclusi gli atti pubblici di donazione.

  • D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, artt. 21, 25 e 41

    Confermano la distinzione tra tassazione delle diverse componenti di un atto e tra il trasferimento oneroso o gratuito di ricchezza e il distinto obbligo di registrazione dell'atto.

  • L. 18 ottobre 2001, n. 383, art. 13, comma 1

    La Corte richiama l'abrogazione temporanea del D.Lgs. n. 346 del 1990 per evidenziare che, anche in assenza dell'art. 55, comma 1, l'imposta fissa di registro per l'atto pubblico di donazione sarebbe comunque derivata dalla disciplina generale dell'imposta di registro.

Massime di principio

  • L'esenzione o la franchigia dall'imposta sostanziale sulle donazioni non comporta automaticamente l'esenzione dall'imposta di registro dovuta per la formalità di registrazione dell'atto.
  • Occorre distinguere tra l'imposta che colpisce l'incremento patrimoniale gratuito e l'imposta dovuta per la registrazione dell'atto: si tratta di tributi autonomi, con presupposti diversi.
  • Gli atti pubblici di donazione restano normalmente soggetti a registrazione e all'imposta di registro in misura fissa, salvo una specifica esenzione normativa.
  • Nelle donazioni immobiliari tra coniugi, il valore inferiore alla franchigia può escludere l'imposta sulle donazioni, ma non necessariamente la tassa fissa di registrazione.
  • Per valutare casi analoghi è necessario verificare separatamente la disciplina dell'imposta sulle donazioni, le franchigie applicabili e le norme generali sulla registrazione degli atti pubblici.

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