Salta al contenuto
Circolare

Circolare Inail n. 15 del'11 aprile 2016

Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale. Beneficiari di misure di sostegno al reddito; detenuti e internati; migranti richiedenti asilo. Art. 1, commi 312-316 della Legge del 28 dicembre 2015, n. 208.

INAIL

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La circolare illustra la disciplina 2016-2017 della copertura Inail per le attività di volontariato a fini di utilità sociale, riproducendo il meccanismo già sperimentato nel 2014-2015. Vengono ampliati i soggetti promotori, includendo Comuni ed enti locali, e i destinatari della tutela, che comprendono anche detenuti/internati e stranieri richiedenti asilo in specifiche condizioni. La circolare disciplina inoltre premi, attivazione telematica, verifiche dei requisiti, registri, denunce di infortunio e malattia professionale, prestazioni, regresso, finanziamento e monitoraggio della misura.

Copertura assicurativa volontariato per beneficiari di sostegno al reddito, detenuti e richiedenti asilo

Copertura assicurativa dei soggetti coinvolti in attività di volontariato a fini di utilità sociale

La circolare illustra l’applicazione, per gli anni 2016 e 2017, della disciplina prevista dall’art. 1, commi 312-316, della legge n. 208/2015 in materia di copertura assicurativa Inail delle attività di volontariato a fini di utilità sociale. La misura riprende il modello sperimentale già introdotto per il biennio 2014-2015 dall’art. 12 del d.l. n. 90/2014, con finanziamento a carico di un Fondo istituito presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali.

Quadro generale e finalità della misura

La normativa conferma una tutela assicurativa per le attività di volontariato svolte in favore di Comuni o enti locali, con una dotazione di 5 milioni di euro per ciascuno degli anni 2016 e 2017. Il Fondo ministeriale ha la funzione di reintegrare l’Inail degli oneri derivanti dalla copertura degli obblighi assicurativi contro infortuni e malattie professionali. La circolare chiarisce che il meccanismo di finanziamento e attivazione resta sostanzialmente identico a quello già previsto nella disciplina sperimentale precedente, in attesa dell’adozione del decreto ministeriale di attuazione.

Soggetti promotori dei progetti di volontariato

La circolare individua nei soggetti promotori coloro che attivano la copertura assicurativa. Accanto alle organizzazioni del terzo settore già contemplate dalla precedente disciplina, la legge di stabilità 2016 estende tale ruolo anche ai Comuni e agli enti locali.

Per organizzazioni del terzo settore si intendono:

  • organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali;
  • associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali;
  • cooperative sociali.

I Comuni e gli enti locali possono realizzare i progetti di utilità sociale anche in collaborazione con organizzazioni del terzo settore. In tale caso sono essi a richiedere l’attivazione della copertura assicurativa per i volontari. Inoltre, gli enti locali interessati devono promuovere adeguate iniziative informative e pubblicitarie per rendere noti i progetti attivi sul territorio.

Destinatari della copertura assicurativa

La platea dei destinatari della tutela Inail viene ampliata rispetto alla disciplina precedente. Oltre ai soggetti beneficiari di ammortizzatori sociali e di altre forme di integrazione e sostegno del reddito, sono inclusi:

  • i detenuti e gli internati impegnati in attività volontarie e gratuite;
  • gli stranieri richiedenti asilo in possesso del permesso di soggiorno che consente attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla domanda se il procedimento non è concluso e il ritardo non è imputabile al richiedente.

Per la categoria dei detenuti e degli internati, la circolare richiama l’art. 21, comma 4-ter, della legge n. 354/1975. Per i richiedenti asilo, il riferimento è all’art. 22, comma 1, del d.lgs. n. 142/2015.

Detenuti e internati: ambito specifico

Per detenuti e internati la circolare evidenzia che la misura riguarda esclusivamente quelli impegnati in progetti di pubblica utilità in favore della collettività, svolti a titolo volontario e gratuito. Tali attività possono essere eseguite non solo presso Comuni o enti locali, ma anche presso lo Stato, le regioni, le aziende sanitarie locali o presso enti e organizzazioni, anche internazionali, di assistenza sociale, sanitaria e di volontariato. È inoltre prevista la possibilità di svolgere attività a sostegno delle famiglie delle vittime dei reati commessi.

Restano escluse dal nuovo regime assicurativo le altre ipotesi di detenuti, internati e soggetti assimilati, come i condannati al lavoro di pubblica utilità e le persone sottoposte a messa alla prova.

Stranieri richiedenti asilo e attività di volontariato

La circolare collega la nuova previsione alla necessità di favorire percorsi di integrazione dei migranti. Le attività di volontariato di pubblica utilità, per essere coperte, devono rispettare specifici requisiti:

  • essere destinate ai richiedenti asilo in possesso del relativo permesso di soggiorno;
  • essere svolte esclusivamente su base volontaria e gratuita;
  • perseguire uno scopo sociale e non lucrativo;
  • prevedere una formazione adeguata alle attività da svolgere.

La circolare ricorda anche che, già nella disciplina precedente, la copertura era stata estesa ai richiedenti asilo o ai titolari di protezione internazionale o umanitaria accolti sul territorio nazionale e/o beneficiari di misure assistenziali, coerentemente con gli orientamenti del Ministero del lavoro.

Attività assicurate e premio speciale unitario

La copertura riguarda le attività volontarie e gratuite che rientrano tra quelle protette dall’art. 1 del d.p.r. n. 1124/1965. Per queste attività continua ad applicarsi il premio speciale unitario previsto dal decreto ministeriale 22 dicembre 2014.

L’importo è confermato in:

  • 258,00 euro annui;
  • 0,86 euro per ogni giornata di attività effettivamente prestata nel 2016.

Il premio è frazionabile in base alle giornate di effettivo volontariato e viene aggiornato in relazione al limite minimo di retribuzione giornaliera vigente per le contribuzioni previdenziali e assistenziali. L’onere resta a carico del Fondo ministeriale.

Modalità di attivazione della copertura

La copertura non opera automaticamente. Il soggetto promotore, una volta acquisita la disponibilità del volontario e verificato il possesso dei requisiti, deve richiedere l’attivazione all’Inail esclusivamente per via telematica, almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’attività.

Lo stesso termine vale per eventuali variazioni dei dati già comunicati, come la modifica del numero di giornate di attività. L’Inail, verificata la sussistenza dei requisiti e la capienza del Fondo, comunica via PEC al soggetto promotore e al Comune o ente locale l’attivazione della copertura. Il sistema telematico aggiorna il “contatore” delle risorse disponibili su www.inail.it.

La circolare precisa che, anche se la richiesta è stata presentata tempestivamente, la copertura opera solo dalla data in cui l’Inail comunica formalmente l’attivazione.

Obblighi delle sedi Inail e gestione delle richieste

Le sedi Inail devono monitorare quotidianamente le denunce web ricevute, trattarle tempestivamente e inviare le comunicazioni di attivazione, variazione o cessazione della copertura. La gestione è quindi improntata a un controllo costante delle richieste e delle relative disponibilità finanziarie.

Verifica dei requisiti e registrazione dei volontari

I Comuni e gli enti locali devono verificare la sussistenza dei requisiti soggettivi richiesti dalla legge per accedere alla misura sperimentale, secondo quanto previsto dalla precedente circolare n. 45/2015.

Il soggetto promotore è inoltre tenuto a tenere un registro dei soggetti coinvolti nel volontariato, con indicazione delle generalità e della registrazione giornaliera delle presenze. Il registro deve essere numerato progressivamente in ogni pagina e deve essere timbrato e firmato in ogni foglio dal rappresentante legale del soggetto promotore titolare del progetto.

Gli oneri relativi agli eventi occorsi a volontari non regolarmente registrati sono posti a carico del soggetto promotore. Se la presenza del soggetto non è stata effettivamente annotata nel giorno dell’evento, i costi delle prestazioni erogate dall’Inail restano a carico del promotore.

Prestazioni in caso di infortunio o malattia professionale

Le prestazioni Inail sono dovute solo se la copertura risulta attiva al momento dell’evento lesivo. Non vi è quindi diritto automatico alle prestazioni in assenza di copertura assicurativa.

Per il calcolo delle prestazioni economiche viene assunta una retribuzione convenzionale giornaliera corrispondente al limite minimo di retribuzione giornaliera vigente per tutte le contribuzioni dovute in materia di previdenza e assistenza sociale. La circolare chiarisce che la base retributiva è convenzionale, poiché per questa categoria di soggetti non è prevista una retribuzione effettiva.

Obblighi di denuncia e ruolo del volontario

In caso di infortunio sul lavoro o di malattia professionale, l’obbligo di denuncia grava sul soggetto promotore, che deve adempiere agli obblighi previsti dagli artt. 53 e 54 del d.p.r. n. 1124/1965. La modifica introdotta dal d.lgs. n. 151/2015 comporta che la denuncia di infortunio debba essere corredata dai riferimenti al certificato medico già trasmesso telematicamente all’Inail dal medico o dalla struttura sanitaria.

Per la notizia all’autorità di pubblica sicurezza degli eventi con morte o prognosi superiore a trenta giorni, la circolare precisa che l’obbligo si intende assolto con l’invio telematico della denuncia di infortunio all’Inail.

Il volontario, in qualità di assicurato, deve:

  • dare immediata notizia di qualsiasi infortunio, anche lieve;
  • comunicare l’identificativo e la data di rilascio del certificato medico già trasmesso telematicamente;
  • denunciare la malattia professionale al soggetto promotore.

La contestazione di eventuali violazioni degli obblighi di denuncia deve essere effettuata solo in presenza di elementi certi e obiettivi, considerate le particolari modalità di svolgimento dell’attività volontaria.

Azione di regresso e sicurezza sul lavoro

La circolare richiama l’art. 3, comma 12-bis, del d.lgs. n. 81/2008, sottolineando che gli obblighi di salute e sicurezza nei confronti dei volontari della legge n. 266/1991 gravano sia sul soggetto promotore sia sui beneficiari del progetto di pubblica utilità. Di conseguenza, entrambi possono essere destinatari dell’azione di regresso dell’Istituto qualora abbiano violato le norme prevenzionali e l’evento lesivo integri un reato perseguibile d’ufficio.

Copertura finanziaria, rendicontazione e monitoraggio

La spesa per la misura sperimentale grava sul capitolo 4326 dello stato di previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali. Ai fini del rimborso degli oneri contributivi, l’Inail trasmette al Ministero, entro il 31 marzo di ogni anno, il rendiconto dei premi dovuti in relazione al numero delle giornate di volontariato e degli assicurati impegnati nell’anno precedente.

Il Ministero effettua il monitoraggio sull’attuazione della misura avvalendosi di Isfol, Anci e Forum del terzo settore.

Progetti già avviati nel biennio 2014-2015

Per i progetti di volontariato avviati nel biennio 2014-2015 e proseguiti nel 2016 e 2017, la copertura finanziaria è garantita nei limiti delle risorse disponibili per ciascun anno. I soggetti promotori già titolari di posizioni assicurative territoriali e di polizze volontari devono accedere al servizio online Inail con credenziali dispositive. In tali ipotesi la copertura opera senza soluzione di continuità.

Punti principali

Ambito e finalità della misura

La legge di stabilità 2016, ai commi 312-316 dell’art. 1 della legge n. 208/2015, ripropone per gli anni 2016 e 2017 la copertura assicurativa dell’attività di volontariato a fini di utilità sociale svolta in favore di Comuni o enti locali. La misura è finanziata da un Fondo presso il Ministero del lavoro e delle politiche sociali, destinato a reintegrare l’Inail dell’onere assicurativo, con uno stanziamento di 5 milioni di euro per ciascun anno.

Soggetti promotori dei progetti

Possono promuovere i progetti, oltre alle organizzazioni del terzo settore già contemplate dalla disciplina precedente, anche Comuni ed enti locali. Le organizzazioni del terzo settore comprendono organizzazioni di volontariato iscritte nei registri regionali, associazioni di promozione sociale iscritte nei registri nazionali, regionali e provinciali e cooperative sociali. I Comuni e gli enti locali, se promotori, attivano direttamente la copertura assicurativa e promuovono iniziative informative e pubblicitarie sui progetti presenti sul territorio.

Destinatari della copertura assicurativa

La tutela Inail riguarda i soggetti beneficiari di ammortizzatori e altre forme di integrazione e sostegno al reddito, nonché due nuove categorie: detenuti e internati impegnati in attività volontarie e gratuite, e stranieri richiedenti asilo in possesso del permesso di soggiorno che consente attività lavorativa, trascorsi sessanta giorni dalla domanda se il procedimento non è concluso e il ritardo non è imputabile al richiedente. Restano escluse le altre fattispecie di detenuti e soggetti assimilati, come i condannati al lavoro di pubblica utilità e le persone in messa alla prova.

Attività assicurate e premio speciale unitario

Sono coperte le attività svolte a titolo volontario e gratuito nell’ambito di progetti di utilità sociale, purché rientrino tra le attività protette dall’art. 1 del d.p.r. 1124/1965. Si conferma l’applicazione del premio speciale unitario stabilito dal d.m. 22 dicembre 2014, pari a 258,00 euro annui e, per il 2016, a 0,86 euro per giornata di volontariato effettivamente prestata. Il premio è posto a carico del Fondo ministeriale.

Attivazione della copertura e gestione del Fondo

Il soggetto promotore, verificati i requisiti del volontario, richiede l’attivazione della copertura esclusivamente per via telematica almeno 10 giorni prima dell’inizio dell’attività. La stessa regola vale per le variazioni dei dati comunicati. L’Inail, verificata la capienza del Fondo, comunica via PEC l’attivazione della copertura; fino a tale comunicazione la tutela non opera. Se il Fondo è esaurito, il sistema non consente nuove richieste.

Obblighi di registrazione, controlli e denunce

Il soggetto promotore deve tenere un registro numerato, timbrato e firmato, con generalità e presenze giornaliere dei volontari. Gli eventi occorsi a soggetti non regolarmente registrati sono a carico del promotore. In caso di infortunio o malattia professionale, il promotore effettua le denunce secondo gli artt. 53 e 54 del d.p.r. 1124/1965, con le modifiche introdotte dal d.lgs. 151/2015; l’invio telematico all’Inail assolve anche l’obbligo di notizia all’autorità di pubblica sicurezza per eventi con morte o prognosi superiore a trenta giorni. Il volontario deve dare immediata notizia dell’infortunio e denunciare la malattia professionale al promotore.

Prestazioni, regresso e finanziamento

Le prestazioni Inail sono dovute solo se il volontario è assicurato al momento dell’evento; non vi è automatismo del diritto in assenza di copertura attiva. La base di calcolo è una retribuzione convenzionale giornaliera pari al minimo di retribuzione giornaliera valido per le contribuzioni previdenziali e assistenziali. In tema di sicurezza sul lavoro, gli obblighi gravano sia sul promotore sia sui beneficiari del progetto; pertanto, entrambi possono essere destinatari dell’azione di regresso in caso di violazioni prevenzionali con evento lesivo penalmente rilevante. La spesa grava sul capitolo 4326 del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, che riceve da Inail il rendiconto entro il 31 marzo di ogni anno. Il monitoraggio è svolto con il supporto di Isfol, Anci e Forum del terzo settore.

Progetti avviati nel biennio 2014-2015

Per i progetti iniziati nel biennio 2014-2015 e proseguiti nel 2016-2017, la copertura finanziaria è garantita nei limiti delle risorse disponibili per ciascun anno. I soggetti promotori già titolari di posizioni assicurative territoriali e di polizze volontari accedono al servizio online Inail con credenziali dispositive. In questi casi la copertura opera senza soluzione di continuità.

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INAIL, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.