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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24279/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un imputato già condannato in primo grado per tentata rapina aggravata, poi nuovamente condannato in sede di giudizio rescissorio dalla Corte di appello di Bologna. Nel ricorso per cassazione, proposto dal difensore di ufficio, si sostiene anzitutto che il ricorso sia ammissibile pur senza specifico mandato ad impugnare rilasciato dopo la sentenza, perché l'imputato aveva partecipato al primo grado. Con il primo motivo si deduce la nullità o irregolarità della notifica del decreto di citazione per l'appello e, in generale, l'erronea applicazione della disciplina del processo in assenza nel secondo grado, assumendo che non vi fosse prova della conoscenza del procedimento da parte dell'imputato e che fosse illegittimo giudicarlo in assenza. Con il secondo motivo si chiede, in via subordinata, di sollevare questione di legittimità costituzionale dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. per asserita violazione degli artt. 3 e 24 Cost. Il terzo motivo denuncia vizio di motivazione e travisamento della prova sulla responsabilità per tentata rapina impropria, sostenendo che le videoregistrazioni e le altre prove non dimostrerebbero una condotta finalizzata a procurarsi l'impunità, e censura inoltre il trattamento sanzionatorio ritenuto ingiustificatamente più severo rispetto a quello applicato al correo in separato procedimento.

La decisione

La Corte di cassazione ha ritenuto ammissibile il ricorso del difensore di ufficio, escludendo l'applicabilità dell'art. 581, comma 1-quater, c.p.p. quando l'impugnazione investe proprio la decisione sulla dichiarazione di assenza dell'imputato. Nel merito ha respinto il primo motivo, giudicando rituale la notifica del decreto di citazione per l'appello effettuata al difensore ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p. dopo il mancato reperimento dell'imputato presso il domicilio dichiarato, e ha ritenuto corretta anche la declaratoria di giudizio in assenza dell'imputato appellante, valorizzando l'art. 598-ter, comma 1, c.p.p. Ha dichiarato assorbito il secondo motivo sulla questione di legittimità costituzionale. Ha poi ritenuto manifestamente infondato il terzo motivo, escludendo il travisamento della prova e reputando congrua la motivazione con cui la Corte territoriale aveva ricostruito il tentativo di sottrazione di bottiglie, la successiva violenza sulla guardia giurata e la qualificazione giuridica come tentata rapina impropria, nonché il trattamento sanzionatorio, motivato anche con i precedenti penali dell'imputato. Il ricorso è stato quindi rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.

Norme richiamate

  • art. 581, comma 1-quater, c.p.p.

    "nel caso di imputato rispetto al quale si è proceduto in assenza, con l'atto d'impugnazione del difensore di ufficio è depositato, a pena d'inammissibilità, specifico mandato ad impugnare, rilasciato dopo la pronuncia della sentenza e contenente la dichiarazione o l'elezione di domicilio dell'imputato, ai fini della notificazione del decreto di citazione a giudizio"

    L'onere del mandato specifico si applica al ricorso per cassazione proposto dal difensore di ufficio, ma non quando l'impugnazione investe proprio l'ordinanza o la decisione dichiarativa dell'assenza dell'imputato.

  • art. 161, comma 4, c.p.p.

    Se il domicilio dichiarato dall'imputato non consente la notificazione del decreto di citazione per il giudizio di appello, la notifica al difensore è rituale.

  • art. 162, comma 4-bis, c.p.p.

    L'elezione di domicilio presso il difensore di ufficio non produce effetto se il difensore non vi consente.

  • art. 598-ter, comma 1, c.p.p.

    Nel giudizio di appello, quando le notificazioni sono regolari, l'imputato appellante non presente è sempre giudicato in assenza, anche fuori dei casi di cui all'art. 420-bis c.p.p.

  • art. 420-ter c.p.p.

    Non risultando impedimenti a comparire rilevanti e documentati, non è configurabile una causa ostativa alla celebrazione del giudizio in assenza.

  • art. 17 d.lgs. n. 286 del 1998

    Anche un'eventuale espulsione non sarebbe di per sé idonea, nel caso esaminato, a integrare un impedimento assoluto a comparire.

  • art. 616 c.p.p.

    In caso di rigetto del ricorso, il ricorrente è condannato al pagamento delle spese processuali.

  • art. 133 c.p.

    La determinazione della pena richiede la considerazione dei parametri legali, compresa la personalità e la vita anteatta dell'imputato.

Massime di principio

  • Quando il ricorso per cassazione proposto dal difensore di ufficio attacca proprio la regolarità della dichiarazione di assenza o degli atti presupposti alla celebrazione del giudizio in assenza, l'onere del mandato specifico ad impugnare rilasciato dopo la sentenza non opera in modo automatico come causa di inammissibilità.
  • Nel giudizio di appello, se il decreto di citazione non può essere notificato al domicilio dichiarato dall'imputato, la notificazione al difensore può ritenersi rituale ai sensi dell'art. 161, comma 4, c.p.p.
  • L'imputato appellante che non compaia all'udienza, in presenza di notificazioni regolari, è giudicato in assenza per effetto dell'art. 598-ter, comma 1, c.p.p., senza necessità di applicare integralmente i criteri elaborati per il primo grado sull'effettiva conoscenza della data di udienza.
  • Il travisamento della prova è configurabile solo quando il giudice di merito abbia rappresentato in modo oggettivamente errato e decisivo il contenuto della prova, non quando il ricorrente solleciti una diversa lettura del materiale probatorio.
  • La rapina impropria può essere ravvisata quando la violenza sia immediatamente successiva al tentativo di sottrazione del bene e risulti funzionale a garantire la fuga o a impedire l'intervento dell'addetto alla vigilanza, anche se parte dell'azione non sia captata integralmente dalle videoregistrazioni.
  • La censura sul trattamento sanzionatorio è inammissibile o comunque infondata se è formulata in modo generico e non confronta i parametri di cui all'art. 133 c.p. che il giudice di merito ha effettivamente valutato.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniRapina
RamiProcesso penaleDelitti contro il patrimonio
IstitutiInutilizzabilità della prova

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