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Ordinanza

Ordinanza n. 154/2026 - Napoli, Sezione 7

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia, - della Deliberazione della Giunta del Comune di Capri del 13 maggio 2025, n. 110, avente a oggetto “Indirizzi in materia di demanio marittimo”; - della Determinazione Dirigenziale del 31 luglio 2025 n. 96, recante “Concessioni demaniali marittime per le finalità turistico ricreative e nautica da diporto. Differimento della scadenza e prospetto per il calcolo dell’imposta di registro”; - di ogni altro atto presupposto, connesso o conseguente.

Giustizia amministrativa202600030

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Campania - Napoli, Sez. VIIOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: Deliberazione della Giunta del Comune di Capri sugli indirizzi in materia di demanio marittimo e determinazione dirigenziale sul differimento della scadenza delle concessioni demaniali marittime e sul calcolo dell’imposta di registro

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (comune)

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato ha proposto ricorso ai sensi dell’art. 21-bis della legge n. 287/1990 per l’annullamento, previa sospensione cautelare, di atti del Comune di Capri relativi alle concessioni demaniali marittime per finalità turistico-ricreative e nautica da diporto. Dal testo emerge che l’Autorità ha esercitato la legittimazione speciale attribuitale dalla norma per impugnare atti amministrativi ritenuti lesivi delle norme a tutela della concorrenza e del mercato, previa emissione di un parere motivato e mancato adeguamento dell’amministrazione. Il testo dell’ordinanza non espone gli specifici profili di violazione concorrenziale dedotti nel parere o nel ricorso, né sviluppa una valutazione del fumus boni iuris e del periculum in mora.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti la propria giurisdizione e competenza. In relazione alla domanda cautelare, non ha disposto la sospensione degli atti impugnati né ha esaminato nel merito i dedotti profili di illegittimità; ha invece ritenuto che le esigenze dell’Autorità ricorrente potessero essere adeguatamente tutelate mediante la sollecita fissazione dell’udienza di merito. Ha quindi fissato la trattazione di merito per il 12 marzo 2026 e ha compensato le spese della fase cautelare.

Norme richiamate

  • art. 21-bis l. 287/1990

    “l'Autorità garante della concorrenza e del mercato è legittimata ad agire in giudizio contro gli atti amministrativi generali, i regolamenti ed i provvedimenti di qualsiasi amministrazione pubblica che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato”

    La disposizione riconosce all’Autorità una legittimazione speciale a impugnare atti amministrativi lesivi della concorrenza e disciplina il previo parere motivato, il termine per l’adeguamento dell’amministrazione e il termine per la proposizione del ricorso.

  • art. 55 c.p.a.

    Richiamato quale fondamento della domanda cautelare; il giudice ha ritenuto sufficiente, in luogo della sospensione, la sollecita fissazione dell’udienza di merito.

  • Libro IV, Titolo V, d.lgs. 104/2010

    “ai giudizi instaurati ai sensi del comma 1 si applica la disciplina di cui al Libro IV, Titolo V, del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104”

    La disciplina dei giudizi promossi dall’Autorità ai sensi dell’art. 21-bis, comma 1, l. 287/1990 è quella relativa alla tutela cautelare nel processo amministrativo.

Massime di principio

  • L’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato è legittimata a impugnare atti amministrativi generali, regolamenti e provvedimenti di qualsiasi pubblica amministrazione quando ritenga che violino le norme a tutela della concorrenza e del mercato.
  • L’esercizio della legittimazione speciale dell’Autorità ai sensi dell’art. 21-bis, comma 2, l. 287/1990 presuppone l’emissione di un parere motivato entro sessanta giorni, l’indicazione degli specifici profili di violazione e il mancato adeguamento dell’amministrazione nei sessanta giorni successivi alla comunicazione.
  • Nei giudizi promossi dall’Autorità ai sensi dell’art. 21-bis l. 287/1990 si applica la disciplina cautelare del processo amministrativo; qualora le esigenze di tutela possano essere soddisfatte con la sollecita fissazione dell’udienza di merito, il giudice può non sospendere l’atto e fissare rapidamente la trattazione della causa.

Come è indicizzato

MaterieAntitrust e concorrenza (AGCM)Concessioni demaniali marittimeTutela cautelare
RamiAutorità indipendenti e regolazioneDemanio e patrimonio pubblicoProcesso amministrativo
IstitutiConcorrenza ed evidenza pubblicaTutela cautelareLegittimazione e interesse a ricorrere

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