Risposta n. 704 del 14/10/2021
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl contribuente propone di attribuire integralmente al lotto oggi edificabile il costo determinato con la prima rivalutazione e di scomputare per intero l'imposta sostitutiva già versata dalla nuova imposta dovuta in caso di seconda rivalutazione parziale.
Determinazione del valore fiscalmente riconosciuto della parte edificabile di un terreno già rivalutato ai fini della plusvalenza da cessione e della quota scomputabile dell'imposta sostitutiva in caso di seconda rivalutazione parziale (art.7, L.28/12/2001 n.448)
Il quesito
Il contribuente, che nel 2010 ha rivalutato fiscalmente l'intero terreno con perizia (valore perizia €1.200.000), intende cedere solo la porzione oggi edificabile (973 mq): quale valore fiscalmente riconosciuto attribuire a tale porzione per il calcolo della plusvalenza? In caso di nuova rivalutazione parziale della sola area edificabile, è possibile scomputare integralmente l'imposta sostitutiva già versata nella prima procedura?
Il parere dell’Agenzia
L'Agenzia ritiene che per la cessione si debba adottare un criterio proporzionale: calcolare il valore per metro quadro risultante dalla perizia del 2010 e moltiplicarlo per i 973 mq della porzione edificabile, da usare come riferimento per la plusvalenza. È ammessa una nuova rivalutazione parziale con nuova perizia; il nuovo valore deriva dalla nuova perizia e sostituisce il precedente. L'imposta sostitutiva già versata può essere scomputata solo per la quota proporzionale riferibile alla porzione oggetto della nuova rivalutazione (o chiesta a rimborso nei limiti), non integralmente se la prima imposta era riferita all'intera area.
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