Salta al contenuto
Ordinanza

Ordinanza n. 220/2026 - Roma, Sezione 3B

per l'annullamento - Del provvedimento prot. n. 58433 del 20.10.2025 con cui il Ministero dell'Istruzione e del Merito - Dipartimento per il sistema educativo di istruzione e formazione - Direzione generale per gli ordinamenti scolastici e la valutazione del sistema nazionale di istruzione - ha rigettato la domanda della ricorrente n. 22223 del 7/7/2023, volta al riconoscimento in Italia dei titoli di studio/professionali Nivel I e Nivel II, conseguiti in Romania, ai fini dell'abilitazione all'insegnamento della classe di concorso A-48 Scienze -Motorie e Sportive nell'istruzione secondaria di I e II grado - (ex A-48 ed ex A-49); - di ogni altro atto presupposto, conseguente o comunque connesso ivi compresa la comunicazione di prerigetto (comunicazione dei motivi ostativi)

Giustizia amministrativa202515283

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. III bisOrdinanza cautelareAzione di annullamento

Atto impugnato: diniego ministeriale del riconoscimento in Italia dei titoli Nivel I e Nivel II conseguiti in Romania, ai fini dell'abilitazione all'insegnamento della classe di concorso A-48

Esito

ACCOGLIMENTO

Favorevole al ricorrente (professionista)

Prevale il privato

La controversia

La ricorrente ha impugnato il provvedimento ministeriale che ha rigettato la domanda di riconoscimento in Italia dei titoli rumeni Nivel I e Nivel II, nonché gli atti connessi, inclusa la comunicazione dei motivi ostativi. In sede cautelare ha dedotto l'illegittimità del diniego assoluto fondato sulla mancata produzione della c.d. Adeverinta finale del Ministero dell'istruzione rumeno. Il TAR ha rilevato, in via sommaria, che il Nivel non è un titolo estraneo al riconoscimento legale in Romania né privo di carattere ufficiale, poiché conduce direttamente all'Adeverinta ministeriale e la Romania non nega la sua efficacia ai fini della qualificazione. La ricorrente è stata comunque onerata di procurarsi e depositare diligentemente in giudizio l'Adeverinta ministeriale. È stato inoltre considerato che l'Amministrazione è intervenuta oltre i termini previsti dall'art. 51 della direttiva 2013/55/UE e, comunque, oltre un termine ragionevole, sicché non avrebbe potuto fissare propri termini perentori per il completamento della documentazione. Il pregiudizio cautelare è stato ravvisato nell'incidenza del diniego sugli incarichi lavorativi in essere e sui diritti al lavoro e alla libera circolazione nell'Unione europea.

La decisione

Il TAR ha ritenuto sussistenti sia il fumus boni iuris sia il periculum in mora e ha accolto la domanda cautelare, sospendendo l'efficacia dei provvedimenti impugnati. Il fumus deriva, in particolare, dalla valutazione secondo cui l'Adeverinta finale ha natura eminentemente ricognitiva e la sua mancanza non può giustificare, senza un esame sostanziale dell'istanza, il diniego assoluto del riconoscimento; il documento può tuttavia rilevare per l'eventuale imposizione di misure compensative aggravate e per la ricostruzione dei contenuti sostanziali della documentazione prodotta. Il TAR ha precisato che il caso non rientra nell'ambito della sentenza della Corte di giustizia UE del 20 novembre 2025, poiché il Nivel è ufficialmente riconosciuto in Romania e conduce de plano all'Adeverinta. Nel bilanciamento degli interessi ha ritenuto prevalente la tutela cautelare della ricorrente, in ragione dell'incidenza del diniego sugli incarichi lavorativi e dell'esigenza di effettività dei rimedi giurisdizionali. Ha fissato l'udienza pubblica e compensato le spese per la non univocità della giurisprudenza.

Norme richiamate

  • art. 55 c.p.a.

    Disciplina la tutela cautelare nel processo amministrativo; nel caso concreto ha costituito la base processuale per la sospensione dell'efficacia degli atti impugnati.

  • artt. 13 e 51 direttiva 2005/36/CE

    Sono richiamati per valutare il rilievo dell'Adeverinta ministeriale e i limiti del diniego di riconoscimento dei titoli professionali; l'Adeverinta è considerata titolo eminentemente ricognitivo, la cui assenza non legittima un diniego assoluto senza esame sostanziale.

  • art. 51 direttiva 2013/55/UE

    I termini previsti per il procedimento di riconoscimento devono essere rispettati dall'Amministrazione; l'intervento tardivo impedisce al Ministero di fissare successivi termini perentori propri per il completamento della documentazione.

Massime di principio

  • Nel procedimento di riconoscimento di qualifiche professionali conseguite in un altro Stato membro, la mancanza di un documento finale avente funzione prevalentemente ricognitiva non legittima, di per sé, il diniego assoluto dell'istanza senza una valutazione sostanziale dei titoli e della documentazione prodotta.
  • Un titolo ufficiale rilasciato nello Stato membro d'origine non può essere trattato come titolo estraneo al riconoscimento quando conduce direttamente a una certificazione ministeriale ulteriore e lo Stato d'origine non ne nega l'efficacia ai fini della qualificazione professionale.
  • La certificazione finale ricognitiva può assumere rilievo per la determinazione di eventuali misure compensative e per la ricostruzione dei contenuti sostanziali degli altri documenti, ma non costituisce necessariamente una condizione assoluta e automatica per l'esame della domanda di riconoscimento.
  • Quando l'Amministrazione procede oltre i termini stabiliti dalla disciplina unionale sul riconoscimento delle qualifiche professionali e comunque oltre un termine ragionevole, non può fissare successivamente propri termini perentori per il completamento della documentazione a corredo dell'istanza.
  • Nel giudizio cautelare amministrativo, il pregiudizio derivante dall'incidenza del diniego su incarichi lavorativi collegati al diritto al lavoro e alla libera circolazione nell'Unione europea può giustificare la sospensione dell'atto, in applicazione del principio di effettività della tutela giurisdizionale.

Come è indicizzato

MaterieRiconoscimento dei titoli di studioEsami di abilitazioneTutela cautelare
RamiIstruzione e universitàProfessioni e ordini professionaliProcesso amministrativo
IstitutiTutela cautelareProporzionalità e ragionevolezzaPrimato del diritto UE e disapplicazioneTermini del procedimento

Testo integrale

Continua a leggere gratis

Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale della pronuncia, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.

7 giorni di prova · Nessuna carta di credito

Hai già un account? Accedi

La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Giustizia amministrativa, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.

Dal documento al tuo caso

Chiedi a Trovanorma cosa dice per il tuo caso

Descrivi i fatti: Trovanorma trova le norme, la prassi e le sentenze pertinenti, le mette in relazione e cita ogni fonte, che puoi aprire e verificare.