Deliberazione n. 458 del 17/07/2024
Provvedimento del 17 luglio 2024
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited a seguito di una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy. L’intervento riguarda materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato, potenzialmente oggetto di diffusione tramite la piattaforma Instagram senza il consenso della persona interessata. Il provvedimento conferma l’ordine di impedire la diffusione del materiale e la prescrizione di conservarne eventuale copia per soli fini probatori per dodici mesi, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati.
Ratifica di un provvedimento d’urgenza nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato come revenge porn su Instagram
Ratifica di un provvedimento d’urgenza per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato un provvedimento d’urgenza adottato nei confronti di Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited in relazione a una segnalazione di possibile diffusione non consensuale, tramite Instagram, di materiale a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato.
Quadro normativo di riferimento
L’intervento si colloca nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto per contrastare il c.d. revenge porn. La disposizione attribuisce al Garante il potere di ricevere segnalazioni da chiunque, compresi i minori ultraquattordicenni, quando vi sia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito possano essere inviati, ceduti, pubblicati o diffusi attraverso piattaforme digitali senza consenso. La norma prevede una decisione dell’Autorità entro quarantotto ore, secondo gli artt. 143 e 144 del Codice.
Segnalazione e valutazione preliminare
La persona interessata ha chiesto l’intervento del Garante nei confronti della piattaforma Instagram. Verificata la compatibilità della segnalazione con il perimetro dell’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 340 del 16 luglio 2024.
Misure urgenti disposte
Il provvedimento urgente ha imposto a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited:
- l’immediata adozione di misure volte a impedire la diffusione del materiale oggetto della segnalazione sulla piattaforma, trasmesso in formato hash;
- la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- l’adozione di misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati, con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica finale
Il Garante, nella riunione del 17 luglio 2024, ha ratificato il provvedimento d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019, confermando l’ordine di blocco della diffusione e la prescrizione di conservazione probatoria del materiale eventualmente acquisito.
Punti principali
Presupposto normativo e competenza del Garante
Il provvedimento si fonda sull’art. 144-bis del Codice privacy, che attribuisce al Garante la competenza a ricevere segnalazioni da parte di chiunque, inclusi i minori ultraquattordicenni, abbia fondato motivo di ritenere che registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito, destinati a rimanere privati, possano essere inviati, consegnati, ceduti, pubblicati o diffusi tramite piattaforme digitali senza consenso. La norma prevede che il Garante decida entro quarantotto ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
Segnalazione e intervento d’urgenza
La persona interessata ha segnalato al Garante una situazione riconducibile all’art. 144-bis, chiedendo un intervento nei confronti della piattaforma Instagram. Verificata la compatibilità della segnalazione con la previsione normativa, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza la determinazione n. 340 del 16 luglio 2024.
Misure disposte verso i gestori della piattaforma
Con il provvedimento d’urgenza sono state ingiunte a Facebook Italy e Meta Platforms Ireland Limited misure immediate per impedire la diffusione sulla piattaforma del materiale oggetto della segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale che la piattaforma dovesse acquisire in chiaro, esclusivamente per fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, adottando misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, riunito in data 17 luglio 2024, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 il provvedimento urgente n. 340/2024 adottato il 16 luglio 2024, confermando così le misure indirizzate ai gestori della piattaforma.
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