Ordinanza n. 16274/2026 - Roma, Sezione 3T
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: atto di concessione del contributo in conto capitale, nella parte in cui riduce l’importo riconosciuto rispetto a quello indicato nella graduatoria di ammissione, nonché gli atti istruttori e deliberativi presupposti
Esito
La controversia
L’impresa ha impugnato l’atto di concessione pubblicato dal GSE il 5 giugno 2026, contestando la riduzione del contributo in conto capitale riconosciuto ai sensi del D.M. n. 340 del 15 settembre 2022 rispetto all’importo risultante dalla graduatoria. Ha inoltre impugnato gli esiti istruttori e le deliberazioni del Comitato indipendente per l’investimento, non comunicati, le Regole applicative e operative e gli ulteriori atti presupposti. Ha chiesto l’annullamento previa sospensione cautelare e il risarcimento in forma specifica o, in subordine, per equivalente. Il GSE ha eccepito irricevibilità e inammissibilità, anche per omessa notifica ad almeno un controinteressato. La ricorrente ha contestato la riduzione, anche in relazione all’accertamento della capacità produttiva cumulata. Il Collegio ha rinviato al merito l’approfondimento delle eccezioni di irricevibilità e inammissibilità e delle questioni istruttorie e fattuali.
La decisione
Il TAR non ha deciso il merito della domanda di annullamento né la richiesta risarcitoria e non si è pronunciato sulla misura cautelare. Ha ritenuto che le eccezioni di irricevibilità e inammissibilità potessero essere approfondite in sede di merito, avuto riguardo alla portata lesiva dell’atto. Quanto all’omessa notifica a un controinteressato, ha rilevato che dagli atti non emerge con chiarezza se le risorse siano esaurite e che sussiste contrasto giurisprudenziale sull’esistenza di una posizione di controinteresse quando le risorse non risultino esaurite. Per l’obiettiva incertezza della questione, ha rimesso in termini la ricorrente per notificare il ricorso e l’ordinanza ad almeno un controinteressato entro dieci giorni dalla comunicazione, con deposito entro trenta giorni. Ha disposto l’integrazione del contraddittorio nei confronti di tutti i beneficiari ammessi al contributo mediante pubblici proclami sul sito del GSE, da effettuare entro dieci giorni dalla comunicazione e con deposito della prova entro i successivi dieci giorni; gli adempimenti sono prescritti a pena di improcedibilità. Ha fissato l’udienza pubblica di merito al 19 gennaio 2027, anche per approfondire istruttoria, contraddittorio e accertamento dei fatti relativi alla capacità produttiva cumulata. Spese della fase compensate.
Norme richiamate
art. 45 c.p.a.
la parte ricorrente, rimessa in termini, debba notificare il ricorso con copia del presente provvedimento ad almeno un controinteressato individuato dal predetto provvedimento direttoriale prodotto in giudizio, entro dieci giorni dalla comunicazione della presente ordinanza con onere del relativo deposito nel termine di legge di trenta giorni ex art. 45 c.p.a;
La notificazione disposta a seguito della rimessione in termini deve essere seguita dal deposito entro il termine di legge di trenta giorni.
artt. 35 e 49 c.p.a.
le pubblicazioni sopra indicate dovranno essere effettuate, pena l’improcedibilità del gravame (artt. 35 e 49 cod. proc. amm.), nel termine perentorio di dieci giorni dalla comunicazione del presente provvedimento, con deposito della prova del compimento di tali prescritti adempimenti entro il termine perentorio di ulteriori dieci giorni dal primo adempimento;
Il TAR dispone l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami e stabilisce che il mancato compimento tempestivo delle pubblicazioni e il mancato deposito della relativa prova comportano l’improcedibilità del ricorso.
Massime di principio
- Quando sussistono oggettive ragioni di incertezza giurisprudenziale su una questione di diritto rilevante per la notificazione del ricorso, il giudice può rimettere d’ufficio la parte in termini per compiere la notificazione.
- Se l’elevato numero dei controinteressati rende sommamente difficile e onerosa la notificazione ordinaria, il giudice può disporre l’integrazione del contraddittorio mediante pubblici proclami sul sito istituzionale dell’amministrazione, fissando modalità e termini per la pubblicazione e per il deposito della relativa prova.
- Quando dagli atti non è chiaro se le risorse di una procedura di erogazione di contributi siano esaurite, la sussistenza di controinteressati e l’eventuale necessità della loro notificazione possono richiedere un approfondimento, anche alla luce del contrasto giurisprudenziale sulla rilevanza della mera postergazione nella graduatoria.
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