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Sentenza

Sentenza del 13/01/2016 n. 401 - Corte di Cassazione

Giurisprudenza tributaria

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al ricorrente

Prevale l’amministrazione

La controversia

L’Agenzia delle Entrate ha impugnato la sentenza della CTR che aveva escluso la responsabilità della contribuente per le sanzioni tributarie incluse nella cartella di pagamento. Ha sostenuto che gli atti presupposti di rettifica e irrogazione delle sanzioni erano stati regolarmente notificati alla M. in qualità di autrice delle violazioni e non erano stati impugnati nei termini. Di conseguenza, secondo l’Agenzia, la contribuente non poteva contestare nella fase relativa alla cartella la sussistenza dei presupposti della responsabilità prevista dal D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 11.

La decisione

La Corte di cassazione ha accolto il ricorso principale dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto che gli atti di irrogazione delle sanzioni fossero stati notificati alla contribuente e che la loro mancata impugnazione li avesse resi definitivi. Pertanto, la cartella poteva essere contestata solo per vizi propri e non per questioni riguardanti la responsabilità personale dell’amministratrice o la validità degli atti presupposti. La sentenza d’appello è stata cassata senza rinvio limitatamente alle sanzioni personali e, decidendo nel merito, è stato rigettato il relativo capo della domanda della contribuente. Il ricorso incidentale sulle spese è stato dichiarato assorbito e le spese di tutti i gradi sono state integralmente compensate.

Norme richiamate

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 19, comma 3

    ognuno degli atti impugnabili può essere oggetto di gravame solo per vizi propri, salvo che non si tratti di atti presupposti non notificati

    La cartella di pagamento può essere contestata per vizi propri; le contestazioni relative all’atto presupposto sono ammesse solo quando quest’ultimo non sia stato notificato.

  • D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 21

    I vizi degli atti tributari devono essere fatti valere entro il termine di decadenza previsto per l’impugnazione. In mancanza, l’atto diventa non più contestabile.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, artt. 2 e 11

    Nella disciplina applicabile alle violazioni commesse nel periodo rilevante, le persone fisiche che rappresentano o amministrano il soggetto passivo possono essere direttamente responsabili delle sanzioni per violazioni commesse nell’interesse o a opera del soggetto rappresentato, mentre quest’ultimo resta obbligato al pagamento di una somma pari alla sanzione.

  • D.Lgs. n. 472 del 1997, art. 27

    La disciplina della personalizzazione delle sanzioni si applica alle violazioni commesse dal 1° aprile 1998; per quelle anteriori opera la disciplina previgente, con responsabilità solidale della persona fisica secondo la normativa allora vigente.

  • D.P.R. n. 602 del 1973, art. 98

    Per le violazioni anteriori all’entrata in vigore della nuova disciplina resta ferma la responsabilità solidale della persona fisica prevista dal regime previgente.

  • D.L. n. 269 del 2003, art. 7, comma 1, convertito dalla L. n. 326 del 2003

    Ha introdotto il principio della riferibilità esclusiva alla persona giuridica delle sanzioni tributarie relative a violazioni commesse nell’ambito della società, ma tale disciplina non si applica alle violazioni già contestate o sanzionate alla data del 2 ottobre 2003.

  • Codice di procedura civile, art. 384

    Quando non sono necessari ulteriori accertamenti di fatto, la Corte di cassazione può decidere direttamente la causa nel merito dopo aver cassato la sentenza impugnata.

Massime di principio

  • Se un avviso di accertamento o un atto di irrogazione delle sanzioni è stato regolarmente notificato e non viene impugnato nei termini, diventa definitivo e non può essere contestato successivamente impugnando la cartella di pagamento.
  • La cartella può essere contestata per vizi propri, come errori di notifica, calcolo o iscrizione a ruolo; non può invece essere utilizzata per riaprire questioni relative al merito o alla validità dell’atto presupposto già notificato.
  • Quando gli atti presupposti non sono stati notificati, il contribuente può contestarli insieme alla cartella, poiché la cartella costituisce il primo atto conosciuto della pretesa fiscale.
  • La responsabilità dell’amministratore per sanzioni tributarie dipende dalla disciplina vigente al momento delle violazioni e dalla data in cui le sanzioni sono state contestate o irrogate.
  • La mera qualità di amministratore non elimina automaticamente la responsabilità sanzionatoria secondo la disciplina applicabile: è necessario verificare il periodo delle violazioni, la normativa ratione temporis e la corretta notifica degli atti.
  • In presenza di un atto tributario notificato, è essenziale impugnarlo tempestivamente, perché la successiva opposizione alla riscossione normalmente non consente di recuperare contestazioni ormai decadute.

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