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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 14123/2025 del 10/04/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Tantillo ha chiesto la revoca dell'ingiunzione a demolire emessa dalla Procura generale (30/11/2015) per opere edilizie realizzate senza permesso di costruire. Ha dedotto l'incompatibilità dell'ordine di demolizione con il permesso di costruire in sanatoria n. 1/2017 rilasciato dal Comune di Termini Imerese e con l'accertamento di compatibilità paesaggistica, oltre a viziare l'ordinanza per mancata e apparente motivazione, errori materiali nella descrizione del manufatto (tipologia, superficie, ubicazione), violazione dei principi di proporzionalità e di legittimo affidamento e violazioni di varie norme regionali e statali sul condono. Ha inoltre sollevato, in via nuova, questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 37, l. n. 308/2004 nella parte in cui escluderebbe l'efficacia estinguente dell'accertamento di compatibilità paesaggistica.

La decisione

La Corte di Cassazione ha dichiarato il ricorso inammissibile. Ha ritenuto i primi cinque motivi manifestamente infondati per mancato confronto con le ragioni su cui si è basata la Corte di appello, che aveva motivato l'insussistenza dei presupposti per la revoca (opere non condonabili in aree vincolate, difetto di concessione edilizia e di autorizzazione paesistica). I motivi relativi a proporzionalità e legittimo affidamento sono stati considerati generici e non assolti dall'onere di allegazione rigorosa richiesto. La questione di legittimità costituzionale è stata dichiarata inammissibile. A carico della ricorrente sono state poste le spese e un'ammenda in favore della Cassa delle ammende, equitativamente fissata in euro 3.000,00.

Norme richiamate

  • art. 606 cod. proc. pen.

    Norma che disciplina i motivi di ricorso per cassazione; la Corte rileva la necessità di motivi correlati alle ragioni del provvedimento impugnato e applica il vizio di inammissibilità per motivi generici o non confrontati.

  • art. 616 cod. proc. pen.

    Prevede l'onere per la parte ricorrente delle spese per l'inammissibilità del ricorso; la Corte ha inoltre applicato la facoltà di aumentare la sanzione a favore della Cassa delle ammende.

  • art. 32, d.l. n. 269/2003 (conv. l. n. 326/2003)

    art. 32, comma 27, lett. d)

    Secondo la Corte, il condono previsto dal d.l. 269/2003 è applicabile in aree vincolate solo agli interventi di minore rilevanza indicati ai nn. 4,5,6 dell'allegato 1 (restauro, risanamento conservativo, manutenzione straordinaria) e previo parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo; opere di maggiore rilevanza non sono condonabili.

  • art. 39, legge n. 724/1994

    Norma richiamata come possibile base di sanatoria; la Corte ha valutato il permesso in sanatoria anche con riferimento alla normativa del 2003 e ritenuto non applicabile la sanatoria alle opere in aree vincolate di maggiore rilevanza.

  • d.P.R. n. 380/2001, art. 31

    Richiamato in relazione alla disciplina edilizia e ai principi di legittimità e proporzionalità nella tutela urbanistica; non ha consentito di sottrarre l'opera al divieto di sanabilità ove manchi autorizzazione paesaggistica e concessione.

  • legge regionale Sicilia n. 37/1985, art. 23

    Norma regionale sulla sanabilità in aree protette (citata in riferimento all'Etna); la Corte afferma che non può essere interpretata in contrasto con la normativa statale sul condono (d.l. 269/2003).

  • legge n. 308/2004, art. 1, comma 37

    Norma richiamata nella questione costituzionale sollevata; la Corte ha dichiarato la questione inammissibile e richiama l'orientamento che l'accertamento di compatibilità paesaggistica non estingue automaticamente l'illecito quando le condizioni di condono non ricorrono.

  • Costituzione, artt. 3 e 97

    Richiamati dai motivi per contestare imparzialità e ragionevolezza; la Corte non ha ravvisato violazioni, ritenendo la motivazione della Corte territoriale adeguata.

  • Costituzione, art. 42

    Richiamato rispetto al diritto di proprietà in rapporto all'interesse pubblico urbanistico; la Corte ribadisce che il diritto di proprietà è contemperato con la tutela dell'assetto urbanistico e ambientale.

  • Cedu, art. 8; Protocollo n.1, art. 1; Carta dei Diritti Fondamentali UE, art. 17

    I diritti invocati (vita privata, domicilio, proprietà) non sono assoluti: la giurisprudenza riconosce la possibilità di demolizione se proporzionata e giustificata dall'interesse pubblico alla tutela del territorio; l'onere probatorio spetta a chi invoca la violazione per fermare l'esecuzione.

Massime di principio

  • Il giudice dell'esecuzione può valutare la legittimità dei provvedimenti amministrativi di sanatoria nella misura necessaria a decidere sulla revoca dell'ordine di demolizione; chi invoca la sanatoria deve dimostrare specificamente la sua piena operatività rispetto alle opere contestate.
  • Le sanatorie in aree sottoposte a vincolo paesaggistico sono limitate: il d.l. 269/2003 ammette la condonabilità solo per interventi di minore rilevanza (elencati nell'allegato) e previo parere favorevole dell'autorità preposta al vincolo; opere di maggiore rilevanza non sono sanabili.
  • Le doglianze generiche o la mera produzione di documenti senza un'esplicita e puntuale allegazione dei fatti rilevanti (es. specifica compatibilità delle opere, autorizzazioni formali, titolarità e tempestività degli atti) sono inammissibili e non ostano all'esecuzione dell'ordine di demolizione.
  • Il principio di proporzionalità e il diritto all'abitazione possono essere richiamati per opporsi all'esecuzione, ma l'onere di allegazione è stringente: va dimostrato in modo dettagliato che l'esecuzione sarebbe sproporzionata rispetto allo scopo pubblico perseguito.
  • Il principio secondo cui il condannato non può trarre vantaggio dalla propria inerzia: la tardiva produzione di atti o il decorso del tempo non giustificano di per sé la revoca dell'ingiunzione di demolizione.
  • Le questioni costituzionali sollevate tardivamente o collegate a motivi principali già inammissibili sono esse stesse inammissibili; va valutato il vizio originario dell'impugnazione prima di introdurre novità costituzionali.

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