R.R. TAA 4/2002
Approvazione del nuovo regolamento di esecuzione degli articoli 2 e 5 della legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 e s.m. e i. (B.U. 11 giugno 2002, n. 25)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, le iniziative ammissibili e i criteri di finanziamento in materia di integrazione europea, collaborazione interregionale transfrontaliera, gemellaggi e valorizzazione delle minoranze linguistiche. Stabilisce soggetti, percentuali massime, termini per le domande, modalità di liquidazione e regime transitorio; abroga la disciplina previgente e si applica alle domande successive alla sua entrata in vigore.
Regolamento attuativo sui finanziamenti e le iniziative per integrazione europea, collaborazione transfrontaliera e minoranze linguistiche
Regolamento di esecuzione sugli interventi regionali per l’integrazione europea
Il provvedimento disciplina, per la Regione Trentino-Alto Adige/Südtirol, le modalità di promozione, finanziamento e liquidazione delle iniziative previste dalla legge regionale 2 maggio 1988, n. 10 e successive modifiche, in materia di integrazione europea, collaborazione transfrontaliera e valorizzazione delle minoranze linguistiche.
Ambito delle iniziative promuovibili
Il regolamento individua le principali tipologie di iniziative sostenibili dalla Regione. Per la diffusione delle tematiche dell’integrazione europea sono valorizzati soprattutto convegni, conferenze e seminari su profili storici, giuridici o politico-sociologici, nonché studi e ricerche affidati a docenti o esperti qualificati. Sono inoltre favoriti i gemellaggi tra Comuni e altri enti locali con enti di Paesi membri dell’Unione europea e del Consiglio d’Europa.
Analogamente, per la collaborazione interregionale transfrontaliera sono ammissibili conferenze, convegni, seminari, studi e ricerche dedicati alle forme e alle potenzialità degli organismi di cooperazione, con particolare riferimento ad Alpe Adria, ARE e AGEG e alla cooperazione nell’arco alpino. La Giunta regionale promuove anche la divulgazione degli studi nei Paesi membri di tali organismi.
Valorizzazione dei gruppi etnici e delle minoranze linguistiche
Sono considerate iniziative specifiche di valorizzazione dei gruppi etnici e delle minoranze linguistiche conferenze, convegni, seminari, studi e ricerche dedicati a tali temi, con particolare attenzione alle minoranze linguistiche regionali tedesca, ladina, mochena e cimbra. Le iniziative e gli interventi devono favorire prioritariamente lingua e cultura, soprattutto per ladini, mocheni e cimbri.
Il sostegno regionale può riguardare anche enti, associazioni e istituti che operano in questo settore, tramite adesione, assunzione diretta di spese per iniziative specifiche, contributi per realizzare strutture e impianti tecnici e per l’acquisto di beni funzionali all’attuazione delle iniziative. Sono privilegiate le iniziative promosse dai Comuni individuati dal d.lgs. 592/1993 e dai Comuni e località delle valli ladine della provincia di Bolzano, nonché dagli enti e dalle associazioni aventi sede in tali territori.
Altre iniziative ammissibili e attività formative
Possono costituire iniziativa di promozione dell’unità europea, della collaborazione transfrontaliera o della tutela delle minoranze anche eventi sportivi, spettacoli musicali e culturali o altre manifestazioni con specifica e diretta valenza europea o minoritaria. Per l’unità europea sono ricompresi soggiorni di studio e istruzione in Paesi europei per classi di istituti scolastici regionali e borse di studio per giovani della Regione presso istituti superiori o università europee.
I soggiorni di studio devono includere incontri, dibattiti o corsi presso istituzioni o scuole del Paese ospitante e produrre una relazione illustrativa dettagliata a consuntivo. Le borse di studio devono essere pubblicizzate con indicazione di requisiti, modalità e termini; se l’iniziativa è diretta dalla Regione, la selezione è affidata a una commissione composta da docenti universitari, di istituti superiori e/o esperti qualificati.
Soggetti attuatori e modalità di presentazione delle domande
Le iniziative possono essere attuate direttamente dalla Regione oppure da Comuni, altri enti pubblici, enti e associazioni. Se la Regione interviene direttamente, la Giunta definisce le priorità del programma annuale, cura l’ideazione dell’iniziativa e determina i costi di organizzazione e realizzazione.
Per le iniziative affidate a soggetti esterni, la domanda di finanziamento deve essere sottoscritta dal legale rappresentante e corredata, salvo eccezioni per gli enti pubblici, da copia dell’atto costitutivo e dello statuto, da una relazione sull’attività svolta nell’anno precedente e sull’iniziativa programmata, e da un preventivo dettagliato delle spese e delle eventuali entrate.
Misura dei finanziamenti e spesa ammissibile
I finanziamenti regionali possono raggiungere, al massimo, l’80% della spesa ammessa. La spesa ammissibile corrisponde alla spesa prevista al netto delle entrate riferite all’iniziativa e degli importi ritenuti motivatamente non ammissibili. I contributi di altri enti pubblici non sono dedotti nella determinazione della spesa ammissibile, ma devono essere comunicati; in ogni caso il finanziamento regionale non può superare i costi non coperti da altre entrate.
La Giunta regionale determina la percentuale della spesa ammessa in funzione dell’entità della spesa ammissibile e può fissare un tetto massimo.
Percentuali massime per tipologia di iniziativa
Il regolamento prevede percentuali massime differenziate per categoria:
- integrazione e unità europea: conferenze, convegni e seminari fino all’80%; studi e ricerche fino al 70%; borse di studio fino al 70%; soggiorni di studio all’estero fino al 60%; gemellaggi e attività connesse fino al 60%; spettacoli culturali o musicali fino al 50%; eventi sportivi fino al 50%.
- collaborazione interregionale transfrontaliera: conferenze, convegni e seminari fino all’80%; studi e ricerche fino al 70%.
- valorizzazione dei gruppi etnici e delle minoranze linguistiche: conferenze, convegni e seminari fino all’80%; studi e ricerche fino al 70%; spese per specifiche e dirette iniziative attuate da associazioni ed istituti fino al 70%; eventi sportivi fino al 50%.
Procedura, istruttoria e criteri di assegnazione
Le domande di finanziamento devono essere presentate entro il 31 dicembre per iniziative da svolgersi nell’anno successivo. In caso di motivata richiesta e a parità di natura e impegno finanziario, sono consentite variazioni della data dell’iniziativa o degli aspetti logistici, mediante provvedimento motivato del dirigente del Servizio Studi e Relazioni Linguistiche, su delega dell’assessore competente.
Le domande sono esaminate dal Comitato regionale consultivo per le iniziative europee, che predispone un piano di assegnazione dei finanziamenti nel rispetto del regolamento. Se le disponibilità di bilancio non consentono di coprire gli importi previsti, la Giunta riduce proporzionalmente ciascun finanziamento proposto.
Liquidazione e riduzione del contributo
I finanziamenti sono liquidati, di regola, a iniziativa realizzata e sulla base di idonea documentazione probatoria, come fatture, ricevute fiscali e note spese, riferita all’intero importo della spesa ammessa, salvo quanto previsto dalla legge regionale richiamata.
Se la spesa effettivamente sostenuta risulta inferiore a quella ammessa, il finanziamento viene ridotto in proporzione. La documentazione consuntiva assume quindi rilievo essenziale ai fini del pagamento finale.
Regime transitorio e abrogazioni
Il regolamento non si applica alle domande già presentate al momento della sua entrata in vigore: per tali istanze continua a valere la disciplina previgente. Sono inoltre abrogati il precedente regolamento di esecuzione approvato con DPGR n. 20/L del 14 dicembre 1995, come modificato dal DPGR n. 11/L del 16 ottobre 1997, e la deliberazione 2 maggio 2000, n. 586 e successive modifiche.
Testo integrale
Continua a leggere gratis
Crea il tuo account Trovanorma: leggi il testo integrale del documento, apri l’originale e chiedi all’AI di applicarlo al tuo caso, con ogni fonte citata.
7 giorni di prova · Nessuna carta di credito
Hai già un account? Accedi
La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da Normativa regionale, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
Altri documenti di Normativa regionale
- Regolamento · 13 mag 2002R.R. TAA 5/2002
- Regolamento · 23 mag 2002R.R. TAA 7/2002
- Regolamento · 2 apr 2002R.R. TAA 3/2002
- Legge · 25 mar 2002L.R. TAA 1/2002
- Regolamento · 1 lug 2002R.R. TAA 8/2002
- Regolamento · 25 feb 2002R.R. TAA 2/2002
Cerchi altro? Cerca gratis in Normativa regionale →