R.R. TAA 3/2002
Approvazione del regolamento per la compartecipazione e concessione di patrocinio finanziario della Regione Trentino-Alto Adige ad iniziative svolte da istituzioni, enti, associazioni od altri organismi, ritenute di particolare importanza per la Regione (B.U. 15 maggio 2002, n. 21 - Numero straord.)
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl regolamento disciplina, per la Regione Trentino-Alto Adige, le condizioni e le procedure per patrocinio finanziario e compartecipazione a iniziative di enti, associazioni e comitati senza scopo di lucro di interesse regionale. Stabilisce criteri, limiti percentuali di contributo, modalità di domanda e pagamento. Contiene una disciplina transitoria per le iniziative dell’anno 2002.
Regolamento regionale su patrocinio finanziario e compartecipazione per iniziative di interesse della Regione Trentino-Alto Adige
Patrocinio finanziario e compartecipazione per iniziative di interesse regionale
Il regolamento disciplina, per la Regione Trentino-Alto Adige, i criteri e le modalità con cui la Giunta regionale può sostenere finanziariamente iniziative ritenute di particolare importanza per la comunità regionale. La disciplina riguarda patrocinio finanziario e compartecipazione, con attenzione a iniziative culturali, sociali e istituzionali con rilievo per il territorio regionale.
Ambito di applicazione e iniziative ammissibili
Sono considerate rilevanti le attività e iniziative, quali convegni, celebrazioni e manifestazioni pubbliche, finalizzate a valorizzare e promuovere le specificità del patrimonio sociale e culturale delle popolazioni trentine e altoatesine, nonché di altre popolazioni o culture, quando contribuiscano alla vita sociale, culturale, organizzativa e associativa delle realtà comunali, intercomunali o dell’intera comunità regionale. Rientrano anche iniziative che favoriscano contatti e rapporti con realtà extraregionali e che riguardino identità, storia, tradizioni, usi e costumi delle popolazioni della Regione.
Possono accedere ai finanziamenti solo enti, associazioni e comitati senza scopo di lucro. Le iniziative sostenute ai sensi del regolamento non possono ricevere finanziamenti anche su altri capitoli di spesa. Restano escluse le iniziative realizzate direttamente dalla Regione.
Tipologie di sostegno e soggetti interessati
Il sostegno regionale può assumere la forma di patrocinio finanziario o di compartecipazione.
Il patrocinio finanziario riguarda iniziative organizzate o promosse da istituzioni, enti o associazioni con sede nel territorio regionale, anche se svolte fuori dal territorio della Regione, quando siano dirette a valorizzare la realtà culturale e sociale regionale. Sono considerate iniziative di rilievo interregionale, extraregionale, nazionale, internazionale, ma anche regionale, intercomunale o locale.
Il patrocinio è concepito come strumento per incentivare iniziative cui la Regione partecipi anche sul piano finanziario e per le quali sia opportuna la visibilità dell’immagine regionale, tramite emblemi, logo, gonfaloni o altro materiale promozionale adeguato.
La compartecipazione riguarda invece iniziative e manifestazioni pubbliche realizzate dalla Regione insieme ad altre istituzioni, enti, associazioni o comitati promotori. In questo caso la Regione partecipa a pari titolo con gli altri soggetti, anche organizzativamente o assumendo una quota delle spese, eventualmente con supporto tecnico di uffici regionali.
Esclusioni
Sono escluse dal patrocinio o dalla compartecipazione le iniziative che non evidenzino un interesse pubblico diretto e prevalente, quelle carenti sotto il profilo programmatico, metodologico o tematico e quelle rivolte esclusivamente o prevalentemente all’ambito interno del soggetto richiedente.
Criteri di finanziamento e limiti economici
La concessione dei finanziamenti e la loro entità sono stabilite dalla Giunta regionale con propria deliberazione, sulla base del parere di una Commissione di valutazione.
Le risorse stanziate sono ripartite in modo paritetico: 50% per le domande provenienti dalla provincia di Trento e 50% per quelle provenienti dalla provincia di Bolzano.
Per il patrocinio finanziario, il contributo non può superare:
- il 50% della spesa ammissibile per iniziative di rilievo interregionale, extraregionale, nazionale o internazionale;
- il 40% della spesa ammissibile per iniziative di rilievo regionale o intercomunale;
- il 30% della spesa ammissibile per iniziative di rilievo locale.
Per la compartecipazione, la quota di spesa a carico della Regione non può superare il 60% della spesa ammissibile. La spesa ammissibile è data dalla spesa complessiva, al netto degli introiti da biglietti e di eventuali altre entrate connesse all’iniziativa.
Presentazione delle domande
Le domande devono essere redatte su apposito modulo regionale e contenere elementi idonei a descrivere natura, scopi, durata, modalità e termini di svolgimento dell’iniziativa, nonché ogni informazione utile a motivare il patrocinio o la compartecipazione. Devono essere corredate da preventivo dettagliato delle spese e delle eventuali entrate, essere sottoscritte dal legale rappresentante e accompagnate dallo statuto del richiedente e da un programma dell’attività dell’anno in cui si svolge l’iniziativa.
Se il soggetto non ha statuto, deve presentare una dichiarazione del legale rappresentante che ne attesti caratteristiche, finalità e ambito di azione; tale obbligo non vale per gli enti pubblici territoriali. L’amministrazione può chiedere ulteriore documentazione.
Ogni soggetto può presentare domanda per non più di una iniziativa, o serie organica di iniziative, nel corso dello stesso anno. Le domande per le iniziative dell’anno successivo devono pervenire all’Ufficio per l’integrazione europea e per gli aiuti umanitari tra il 1° novembre e il 31 dicembre.
Commissione di valutazione e variazioni tecniche
La valutazione delle domande è affidata a una Commissione nominata dalla Giunta regionale all’inizio di ogni mandato. La Commissione è composta da cinque membri: un designato dalla Provincia autonoma di Bolzano, un designato dalla Provincia autonoma di Trento, il Dirigente del Servizio Studi e un funzionario della Ragioneria, oltre al Presidente della Regione o a un Assessore da lui delegato come presidente; funge da segretario un funzionario del Servizio Studi.
La Commissione decide sull’ammissibilità delle domande di patrocinio e compartecipazione e formula la proposta di finanziamento alla Giunta. Se motivato e purché non cambino natura e impegno finanziario dell’iniziativa, possono essere autorizzate variazioni tecniche relative alla data o agli aspetti logistici con provvedimento del dirigente del Servizio Studi, su delega dell’Assessore competente.
Liquidazione e pagamento
Il patrocinio finanziario viene liquidato solo dopo lo svolgimento dell’iniziativa, previa presentazione di rendiconto sottoscritto dal richiedente e di documentazione quietanzata e regolare relativa all’intera spesa ammessa a contributo. Se la spesa effettiva è inferiore a quella ammessa, il finanziamento viene ridotto proporzionalmente.
Per la compartecipazione, il pagamento delle spese assunte direttamente dalla Regione avviene sulla base di idonea documentazione di spesa intestata alla Regione Trentino-Alto Adige.
Regime transitorio
Per le iniziative da svolgersi nell’anno di entrata in vigore del regolamento, non si applicano i termini ordinari di presentazione delle domande e le richieste già presentate vengono comunque valutate dalla Commissione. Le ulteriori richieste relative a iniziative del primo semestre devono essere presentate almeno 30 giorni prima dello svolgimento. Le richieste per iniziative del secondo semestre devono essere presentate entro il 31 maggio 2002. Sempre per le iniziative dell’anno in corso, non si applicano le ordinarie modalità formali di presentazione delle domande.
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