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Regolamento

R.R. TAA 5/2002

Compilazione delle pratiche di aggiornamento del catasto fabbricati tramite procedura informatica (B.U. 11 giugno 2002, n. 25)

Normativa regionaleR.R. TAA 5/2002

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il decreto disciplina, per la Regione Trentino-Alto Adige, l’uso obbligatorio dal 1° giugno 2002 delle procedure informatiche predisposte dall’Amministrazione per compilare le volture del catasto fabbricati, oltre alle dichiarazioni di nuova costruzione e variazione. Le pratiche vanno presentate con i file secondo i tracciati previsti. Sono esclusi i procedimenti già presentati prima dell’entrata in vigore del regolamento cui rinvia il testo; sono abrogati gli atti precedenti indicati.

Compilazione informatizzata delle pratiche di aggiornamento del catasto fabbricati

Compilazione informatizzata delle pratiche di aggiornamento del catasto fabbricati

Il provvedimento riguarda la Regione Trentino-Alto Adige e introduce l’obbligo di utilizzare specifiche procedure informatiche per la compilazione di parte delle pratiche catastali, al fine di razionalizzare e accelerare l’aggiornamento delle banche dati del catasto fabbricati.

Ambito applicativo

La disciplina si applica alle pratiche di aggiornamento del catasto fabbricati gestite tramite i modelli e i software predisposti dall’Amministrazione. Il decreto amplia l’ambito già previsto per le dichiarazioni di nuova costruzione e per le denunce di variazione, includendo anche le volture catastali.

Obbligo di compilazione tramite procedura informatica

A decorrere dal 1° giugno 2002, le volture del catasto fabbricati devono essere compilate conformemente ai modelli di stampa previsti dalle specifiche procedure software predisposte dall’Amministrazione. L’obbligo vale in aggiunta alle dichiarazioni di nuova costruzione e alle denunce di variazione, già soggette al medesimo sistema.

Modalità di presentazione della pratica

Al momento della presentazione della pratica devono essere allegati i file corrispondenti, registrati secondo i tracciati record previsti. Il sistema è concepito per consentire la trasmissione automatica dei dati alle banche dati catastali, con contestuale controllo di congruenza.

Aggiornamenti software e istruzioni operative

Il dirigente della Ripartizione V – Libro fondiario e catasto è incaricato di trasmettere di volta in volta ai collegi notarili e agli ordini e collegi professionali della Regione le eventuali modifiche dei prodotti software di competenza, insieme alle relative istruzioni operative.

Finalità e razionale della misura

Il provvedimento motiva l’introduzione dell’obbligo con l’esigenza di rendere più rapido e razionale il processo di aggiornamento delle banche dati del catasto fabbricati. La scelta è coerente con il quadro normativo che già prevedeva la sostituzione degli atti del catasto edilizio urbano con archivi elettronici.

Pubblicazione ed efficacia

Il decreto è dichiarato non soggetto a registrazione e viene pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione. La decorrenza operativa dell’obbligo è fissata espressamente al 1° giugno 2002.

Regime transitorio e rapporti con la normativa precedente

Per il testo qui fornito non risultano ulteriori clausole transitorie specifiche, salvo il rinvio contenuto nella parte finale del documento a un regolamento che non si applica alle domande già presentate al momento della sua entrata in vigore. Restano inoltre abrogati il regolamento di esecuzione approvato con DPGR n. 20/L del 14 dicembre 1995, come modificato dal DPGR n. 11/L del 16 ottobre 1997, e la deliberazione 2 maggio 2000, n. 586 e successive modifiche e integrazioni.

Testo integrale

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