Deliberazione n. 601 del 09/10/2025
Provvedimento del 9 ottobre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ratifica sei determinazioni d’urgenza già adottate dal dirigente competente nei confronti dei gestori di Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, LinkedIn e Snapchat. Il procedimento riguarda una segnalazione ex art. 144-bis Codice privacy relativa a materiale audio, immagini, video o documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinato a rimanere privato e potenzialmente diffuso online senza consenso. Le misure confermate mirano a impedire la diffusione del materiale sulle piattaforme e a conservarne l’eventuale copia in chiaro per finalità probatorie per dodici mesi.
Ratifica d’urgenza nei confronti di Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, LinkedIn e Snapchat per impedire la diffusione di materiale sessualmente esplicito segnalato ai sensi dell’art. 144-bis Codice privacy
Ratifica di provvedimenti d’urgenza in materia di revenge porn
Il Garante per la protezione dei dati personali ha ratificato i provvedimenti urgenti adottati dal dirigente competente nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited, Linkedin Ireland Unlimited Company e Snap Inc., nell’ambito di una segnalazione relativa a materiale sessualmente esplicito potenzialmente diffuso online senza consenso.
Quadro normativo e competenza dell’Autorità
Il provvedimento richiama l’art. 144-bis del Codice privacy, introdotto per le segnalazioni relative a registrazioni audio, immagini, video o altri documenti informatici a contenuto sessualmente esplicito destinati a rimanere privati e che possano essere oggetto di invio, consegna, cessione, pubblicazione o diffusione tramite piattaforme digitali senza consenso. La norma prevede che il Garante decida entro 48 ore ai sensi degli artt. 143 e 144 del Codice.
È richiamato anche l’art. 33-bis del regolamento del Garante n. 1/2019, che consente al dirigente del Dipartimento competente di adottare in via d’urgenza un provvedimento volto a impedire l’eventuale diffusione del materiale oggetto di segnalazione, con successiva ratifica dell’Autorità.
La segnalazione e le piattaforme coinvolte
La persona interessata ha informato il Garante di trovarsi in una delle situazioni contemplate dall’art. 144-bis e ha chiesto l’intervento dell’Autorità nei confronti delle piattaforme Facebook, Instagram, Telegram, TikTok, LinkedIn e Snapchat. Il testo non riporta ulteriori dettagli fattuali sul contenuto del materiale o sulle modalità di acquisizione, limitandosi a dar conto della segnalazione e della verifica preliminare di compatibilità effettuata dall’Ufficio.
Determinazioni urgenti del 25 settembre 2025
Accertata la riconducibilità del caso alla disciplina del revenge porn, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato le determinazioni nn. 354-358 del 25 settembre 2025, trasmesse lo stesso giorno ai gestori delle piattaforme. Le misure disposte consistono in:
- ingiunzione di adottare immediatamente misure idonee a impedire la diffusione sulle piattaforme del materiale segnalato, trasmesso in formato hash;
- prescrizione di conservare, a soli fini probatori, l’eventuale materiale acquisito in chiaro dalle piattaforme per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento;
- obbligo di utilizzare misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati;
- obbligo di comunicare tempestivamente all’Autorità l’avvenuta conservazione del materiale.
Ratifica finale del Garante
Nella riunione del 9 ottobre 2025 il Garante ha ratificato i provvedimenti d’urgenza ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019. Il provvedimento conferma quindi l’azione urgente volta a prevenire la diffusione del materiale segnalato e a preservarne l’eventuale disponibilità probatoria, senza indicare misure sanzionatorie ulteriori o profili di contestazione nel merito nei confronti dei destinatari.
Punti principali
Origine della segnalazione e ambito applicativo
La persona interessata ha segnalato al Garante il rischio di diffusione, tramite piattaforme digitali, di materiale sessualmente esplicito che la riguarda e che dovrebbe rimanere privato. La segnalazione è stata trattata nell’ambito dell’art. 144-bis del Codice privacy, relativo ai casi di c.d. revenge porn, che attribuisce al Garante il potere di intervenire entro 48 ore.
Intervento urgente del dirigente competente
Verificata la compatibilità della segnalazione con l’art. 144-bis, il dirigente del Dipartimento libertà di manifestazione del pensiero e cyberbullismo ha adottato in via d’urgenza le determinazioni nn. 354-358 del 25 settembre 2025 nei confronti di Facebook Italy, Meta Platforms Ireland Limited, Telegram FZ-LLC, TikTok Technology Limited, Linkedin Ireland Unlimited Company e Snap Inc.
Misure ingiunte e prescrizioni di conservazione
Alle società destinatarie è stata ingiunta l’immediata adozione di misure per impedire la diffusione del materiale oggetto di segnalazione, trasmesso in formato hash. È stata inoltre prescritta la conservazione dell’eventuale materiale acquisito in chiaro, per soli fini probatori, per dodici mesi dal ricevimento del provvedimento, con misure idonee a impedire la diretta identificabilità degli interessati e con tempestiva comunicazione all’Autorità.
Ratifica del Garante
Il Garante, nella riunione del 9 ottobre 2025, ha ratificato ai sensi dell’art. 33-bis, comma 2, del regolamento n. 1/2019 i provvedimenti d’urgenza adottati il 25 settembre 2025. Il provvedimento ha dunque natura confermativa dell’azione urgente già disposta, senza indicazione di sanzioni pecuniarie.
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