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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 24253/2026 del 01/07/2026

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

INAMMISSIBILITA

Favorevole al resistente (pubblico ministero)

La controversia

La vicenda riguarda un procedimento cautelare per atti persecutori e tentata estorsione. All'indagato era stata applicata la misura degli arresti domiciliari, in aggravamento della precedente misura del divieto di avvicinamento alla persona offesa, ai prossimi congiunti e ai luoghi frequentati da costoro, con controllo elettronico. Il Tribunale del riesame aveva rigettato l'appello contro l'ordinanza del G.i.p. che aveva negato la sostituzione della misura. In cassazione la difesa ha dedotto tre motivi: 1) violazione di legge e vizio di motivazione per omessa astensione del G.i.p., nonostante la pendenza di un'istanza di ricusazione, con asserita nullità del provvedimento per lesione del diritto di difesa; 2) violazione degli artt. 275, 276 e 282-ter c.p.p. per l'ingiustificato aggravamento della misura in ragione della sola impossibilità tecnica di reperire i dispositivi elettronici, non imputabile all'indagato, e in assenza di violazioni delle prescrizioni; 3) vizio di motivazione per l'asserita mancanza e manifesta illogicità della valutazione di inaffidabilità dell'indagato quanto al rispetto delle prescrizioni. Prima della decisione è intervenuta però la sostituzione della misura degli arresti domiciliari con il divieto di avvicinamento e di comunicazione con le persone offese, con conseguente rinuncia al ricorso per sopravvenuta carenza di interesse.

La decisione

La Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse, poiché dopo la proposizione dell'impugnazione la misura cautelare più afflittiva era stata sostituita con una misura meno gravosa. Ha quindi escluso la condanna del ricorrente alle spese processuali e alla sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, trattandosi di inammissibilità conseguente a una causa sopravvenuta. È stato inoltre disposto l'oscuramento dei dati identificativi ai sensi della normativa sulla privacy.

Norme richiamate

  • art. 591, comma 1, lett. d), c.p.p.

    L'impugnazione è inammissibile quando difetta l'interesse a ricorrere per effetto di una causa sopravvenuta alla proposizione del ricorso.

  • art. 34 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in tema di astensione del giudice; non è oggetto di un accoglimento nel merito, poiché il ricorso è stato definito per sopravvenuta carenza di interesse.

  • art. 36 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in tema di ricusazione/astensione del giudice, ma non scrutinato nel merito per l'inammissibilità sopravvenuta.

  • art. 27 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa quale norma processuale violata per l'omessa astensione del giudice; la Corte non entra nel merito del motivo.

  • art. 275 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione ai presupposti e alla proporzionalità della misura cautelare.

  • art. 276 c.p.p.

    Richiamato dalla difesa in relazione all'aggravamento della misura cautelare.

  • art. 282-ter c.p.p.

    Richiamato dalla difesa quale norma sul divieto di avvicinamento alla persona offesa e sulle modalità di esecuzione/controllo.

  • art. 52 d.lgs. 196/2003

    È disposto l'oscuramento delle generalità e degli altri dati identificativi delle parti in caso di diffusione del provvedimento.

Massime di principio

  • L'interesse a impugnare deve permanere fino alla decisione: se la misura cautelare impugnata viene sostituita con altra misura o comunque viene meno l'utilità concreta dell'impugnazione, il ricorso è inammissibile per sopravvenuta carenza di interesse.
  • Quando l'inammissibilità del ricorso dipende da una causa sopravvenuta alla sua proposizione, non si applicano la condanna alle spese processuali né la sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende.
  • Nei giudizi cautelari, la sopravvenuta modifica della misura può rendere privo di utilità l'esame dei motivi che contestano legittimità, proporzionalità o motivazione dell'originario provvedimento.

Come è indicizzato

MaterieImpugnazioniCustodia cautelareEsigenze cautelari
RamiProcesso penaleMisure cautelari
IstitutiInutilizzabilità della prova

Testo integrale

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