Prescrizioni del Garante n. 701 del 23/10/2025
Provvedimento del 23 ottobre 2025
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante accoglie il reclamo di due familiari di una vittima deceduta e vieta all’editore l’ulteriore trattamento dei dati identificativi e di altri elementi che rendono identificabili le interessate e il de cuius, contenuti in un libro su casi di presunti omicidi archiviati come suicidi. L’Autorità ritiene che la diffusione di nomi, immagini, indirizzo, attività professionale, estremi del procedimento penale e ultimo messaggio alla madre non sia giustificata dall’interesse pubblico né dal diritto di cronaca/storiografia, in un caso risalente e privo di attualità mediatica. Rileva inoltre il mancato riscontro alle istanze preventive delle reclamanti, in violazione dell’art. 12 GDPR, e dispone il divieto di ulteriore trattamento, salvo la mera conservazione per eventuale uso giudiziario, con richiesta di informare entro 30 giorni sulle misure adottate.
Edizioni Ponte Sisto di Capocci Editore s.r.l.s.: divieto di ulteriore trattamento per la pubblicazione nel libro di dati identificativi, immagini e altri dettagli relativi a una vicenda di cronaca giudiziaria e ai familiari del de cuius
Edizioni Ponte Sisto - divieto di ulteriore trattamento per la pubblicazione di dati e immagini relativi a una vicenda di morte violenta
Il provvedimento riguarda il reclamo di due familiari di un defunto contro l’editore di un libro che ricostruisce casi di morte violenta archiviati come suicidi, includendo dati identificativi, immagini e dettagli personali della vittima e dei suoi congiunti. Il Garante accerta che la divulgazione non è giustificata dall’interesse pubblico e dispone il divieto di ulteriore trattamento dei dati contestati.
Origine del reclamo e fatti contestati
Le reclamanti hanno lamentato la pubblicazione, in un’opera letteraria, di informazioni e immagini riferite al loro congiunto deceduto e ai familiari, tra cui:
- nominativi e indicazioni identificative delle persone coinvolte;
- immagini della vittima in vita e del cadavere;
- dati relativi ai familiari;
- informazioni tratte da atti giudiziari non noti al pubblico;
- trascrizione letterale delle ultime parole della vittima rivolte alla madre.
Secondo le interessate, tali contenuti erano stati acquisiti dall’autore nell’ambito di un incarico professionale con finalità circoscritte e non potevano essere riutilizzati per la pubblicazione senza un consenso espresso, mai rilasciato.
Attività istruttoria e difese dell’editore
L’Autorità ha richiesto informazioni all’editore ai sensi dell’art. 157 del Codice. Nella risposta, l’editore ha sostenuto che il libro si concentrasse su aspetti strettamente giudiziari e tecnico-scientifici e che le immagini, anche se oscurate, avessero funzione probatoria e illustrativa della tesi dell’autore. Ha inoltre affermato che vi sarebbe stato un assenso della famiglia alla pubblicazione e che l’autore avrebbe garantito di aver ricevuto una liberatoria per l’utilizzo del materiale.
Le reclamanti hanno contestato tali affermazioni, evidenziando l’assenza di documentazione idonea a provare il consenso e richiamando, inoltre, una successiva vicenda penale a carico dell’autore per trattamento illecito di dati e pubblicazione di immagini raccapriccianti.
Valutazioni del Garante sul bilanciamento tra cronaca, storiografia e riservatezza
Il Garante ricorda che il trattamento di dati per finalità giornalistiche è ammesso anche senza consenso, purché nel rispetto dei diritti, delle libertà fondamentali e della dignità degli interessati e del principio di essenzialità dell’informazione. Richiama altresì la giurisprudenza sul fatto che la rievocazione di eventi lontani nel tempo non giustifica automaticamente la reiterata divulgazione dei nomi dei protagonisti, salvo che sussista un interesse qualificato del pubblico o un necessario richiamo ai soggetti coinvolti.
Nel caso concreto, la vicenda è ritenuta risalente di circa dieci anni, priva di particolare clamore mediatico all’epoca e non più attuale. Per questo, la pubblicazione dei dati identificativi del de cuius e dei familiari non è considerata bilanciata da uno specifico interesse pubblico e viene qualificata come trattamento non necessario e lesivo della riservatezza e della memoria del defunto.
Consenso, immagini e qualificazione dei dati personali
Il Garante esclude che sia stato dimostrato un consenso al trattamento dei dati da parte delle reclamanti. Le presunte autorizzazioni non risultano documentate e, anzi, sarebbero incompatibili con le diffide anteriori alla pubblicazione e con l’azione penale avviata nei confronti dell’autore.
Quanto alle immagini, l’Autorità precisa che esse costituiscono dati identificativi, ma non dati biometrici, poiché la semplice pubblicazione fotografica non integra di per sé un trattamento tecnico idoneo all’identificazione univoca ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 14 GDPR e del considerando 51.
Violazioni accertate
Il Garante ritiene che la diffusione dei dati sia avvenuta in contrasto con:
- art. 5, par. 1, lett. a) e c), GDPR;
- art. 12, parr. 2, 3 e 4, GDPR, per il mancato riscontro alle richieste preventive;
- art. 137, comma 3, Codice privacy;
- artt. 6 e 8, comma 1, delle Regole deontologiche per l’attività giornalistica.
Sono considerati illeciti i dati identificativi, anche indiretti, delle reclamanti e del de cuius, comprese le immagini, l’indirizzo di residenza, l’attività professionale del defunto con indicazione del locale gestito e della via, gli estremi del procedimento penale successivo al decesso e il contenuto dell’ultimo messaggio alla madre.
Provvedimenti adottati e adempimenti richiesti
Ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), GDPR, il Garante dispone nei confronti dell’editore il divieto di ulteriore trattamento dei dati e delle informazioni idonee a rendere identificabili gli interessati, consentendo solo la mera conservazione ai fini di un eventuale utilizzo in sede giudiziaria.
L’Autorità invita inoltre l’editore, entro 30 giorni dalla ricezione del provvedimento, a comunicare le iniziative intraprese per dare completa attuazione alla misura. Viene richiamata la possibile applicazione delle sanzioni previste in caso di inosservanza del divieto o di mancato riscontro alla richiesta dell’Autorità.
Punti principali
Origine del procedimento e contenuto del reclamo
Il procedimento nasce da un reclamo ex art. 77 GDPR presentato da due familiari del de cuius nei confronti di Edizioni Ponte Sisto di Capocci Editore s.r.l.s. Le reclamanti contestano la pubblicazione di un libro contenente la narrazione di casi di morte violenta, con riferimento alla vicenda del loro congiunto, descrivendo nomi e cognomi, circostanze, luoghi, familiari, immagini della vittima in vita e del cadavere, oltre alla trascrizione dell’ultimo messaggio inviato alla madre.
Trattamenti contestati e difese dell’editore
Le interessate lamentano che i dati e le immagini siano stati diffusi senza consenso e senza base giuridica, in assenza di pertinenza rispetto a una vicenda già archiviata e non più attuale. L’editore replica che il libro si concentra su aspetti tecnico-scientifici e giudiziari, che le immagini avrebbero valore probatorio e che vi sarebbe stato un assenso della famiglia alla pubblicazione, tramite un accordo con l’autore. Le reclamanti contestano tale ricostruzione e richiamano anche una precedente revoca dell’incarico professionale conferito all’autore.
Valutazioni del Garante su liceità e essenzialità dell’informazione
Il Garante ricorda che i trattamenti per finalità giornalistiche sono leciti anche senza consenso solo se rispettano i diritti, le libertà fondamentali e la dignità degli interessati, nonché il principio di essenzialità dell’informazione di cui all’art. 6 delle Regole deontologiche. Nel caso esaminato, la vicenda è rievocata a distanza di circa dieci anni e non risulta aver avuto particolare clamore né allora né successivamente; pertanto, la diffusione dei dati identificativi dei protagonisti non appare sorretta da uno specifico interesse del pubblico e risulta non necessaria e lesiva della riservatezza e della memoria del defunto.
Consenso, immagini e qualificazione dei dati
L’Autorità esclude che sia stato provato un consenso al trattamento rilasciato dalle reclamanti o un’autorizzazione valida alla pubblicazione del materiale. Osserva inoltre che le immagini pubblicate costituiscono dati identificativi e non dati biometrici, poiché la semplice fotografia non integra di per sé un trattamento biometrico ai sensi dell’art. 4, par. 1, n. 14 GDPR e del considerando 51. Rileva infine che l’editore non ha fornito riscontro alle istanze preventive né al successivo avvio del procedimento.
Violazioni accertate e misure adottate
Il Garante accerta la violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e c), 12, parr. 2, 3 e 4, del GDPR, dell’art. 137, comma 3, del Codice e degli artt. 6 e 8, comma 1, delle Regole deontologiche. Accoglie il reclamo e dispone, ai sensi dell’art. 58, par. 2, lett. f), il divieto di ulteriore trattamento dei dati identificativi, anche indiretti, delle reclamanti e del de cuius, incluse immagini, indirizzo di residenza, attività professionale, estremi del procedimento penale e contenuto del messaggio alla madre, consentendo solo la mera conservazione ai fini di eventuale utilizzo in sede giudiziaria. L’editore deve comunicare entro 30 giorni le iniziative adottate.
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