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Legge

L.R. Toscana 64/2017

Disposizioni in materia di accesso all’impiego regionale, attività extraimpiego e strutture di supporto agli organi politici. Modifiche alla l.r. 1/2009 e alla l.r. 4/2008.

Normativa regionaleL.R. Toscana 64/2017

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge modifica la l.r. Toscana 1/2009 e la l.r. 4/2008 su reclutamento, graduatorie, incompatibilità e autorizzazione degli incarichi extraimpiego, oltre a regolare personale e segreterie di Giunta, Consiglio e gruppi consiliari. Molte norme si applicano solo dalla modifica del regolamento attuativo, entro 90 giorni dall’entrata in vigore. Alcuni effetti finanziari valgono per 2017-2019.

Accesso all’impiego regionale, incarichi extraimpiego e strutture di supporto agli organi politici

Accesso all’impiego regionale, incarichi extraimpiego e supporto agli organi politici

La legge regionale Toscana 2 novembre 2017, n. 64 interviene in modo organico sul testo unico del personale regionale e sull’autonomia organizzativa del Consiglio regionale. Ridefinisce regole di reclutamento, compatibilità e limiti economici degli incarichi extraimpiego, nonché la disciplina delle strutture di supporto agli organi politici regionali e ai gruppi consiliari.

Ambito di applicazione e decorrenza

Molte disposizioni si applicano solo dalla data di entrata in vigore delle modifiche regolamentari da adottare entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. In particolare, le norme sugli incarichi extraimpiego e alcune disposizioni organizzative entrano in vigore con il nuovo regolamento di attuazione della l.r. 1/2009.

Organizzazione dirigenziale e sostituzioni

La legge aggiorna le funzioni del Direttore, precisando che individua i dipendenti regionali da inserire in commissioni, comitati e organismi tecnici. Viene anche chiarito che la sostituzione del responsabile di settore, in caso di assenza temporanea, spetta al direttore o a un dirigente da lui designato; per i settori della direzione generale la sostituzione è affidata a un dirigente designato dal Direttore generale o allo stesso Direttore generale.

Il rapporto di lavoro del Direttore generale e dei direttori resta a tempo pieno ed è reso compatibile solo con le attività consentite in materia di incarichi extraimpiego.

Comandi, trasferimenti e Comitato dei garanti

Il trasferimento e il comando di dirigenti tra Regione Toscana e altre amministrazioni sono disposti dal Direttore generale, previo parere favorevole del direttore della struttura di provenienza o di destinazione. Per il Comitato dei garanti è escluso qualsiasi emolumento o rimborso spese per i componenti.

Reclutamento e graduatorie

La disciplina del reclutamento viene integrata per consentire anche il passaggio da tempo pieno a tempo parziale. Le graduatorie per il reclutamento a tempo indeterminato possono essere usate anche per assunzioni a tempo determinato, anche reiterate. Le graduatorie a tempo determinato sono invece utilizzabili solo se mancano graduatorie valide per l’indeterminato dello stesso profilo.

È introdotto il divieto di stipulare contratti a tempo determinato con soggetti già collocati utilmente in graduatorie, anche per l’indeterminato, che abbiano maturato almeno 36 mesi di servizio, anche non continuativi, nella medesima categoria. La Regione può inoltre utilizzare graduatorie di selezioni pubbliche di altri enti e amministrazioni, se non dispone di proprie graduatorie valide e previo accordo con gli enti interessati. Una precedente previsione è abrogata.

Incarichi extraimpiego: ambito, incompatibilità e attività compatibili

La legge sostituisce la disciplina degli incarichi extraimpiego per i dipendenti della Giunta e del Consiglio regionale, distinguendo tra attività incompatibili, attività compatibili, incarichi autorizzabili e incarichi conferiti dall’amministrazione.

Sono esclusi dall’ambito di alcune regole i dipendenti a tempo parziale con prestazione non superiore al 50% dell’orario pieno, per i quali i regolamenti interni disciplinano lo svolgimento di altra attività lavorativa, ferme restando le incompatibilità previste dalla normativa statale. Le disposizioni si applicano anche ai dipendenti non inquadrati nel ruolo unico regionale degli enti e organismi dipendenti della Regione, salvo diversa regolamentazione.

Il dipendente che svolga attività o assuma incarichi in violazione delle regole è diffidato a cessare la situazione di incompatibilità; se non vi provvede nel termine, scatta la comunicazione alla struttura competente e la dichiarazione di decadenza.

Tra le attività compatibili rientrano le attività extraimpiego che esprimono la libera manifestazione del pensiero con parole, scritto e altri mezzi di diffusione.

Incarichi autorizzabili e procedura di autorizzazione

Possono essere autorizzati incarichi extraimpiego esterni saltuari o temporanei, con o senza compenso, conferiti da amministrazioni pubbliche o privati, purché non in conflitto con l’attività lavorativa; possono inoltre essere autorizzate cariche in società pubbliche o partecipate, cooperative, società sportive dilettantistiche, ONLUS e fondazioni, se remunerate e non confliggenti con l’ufficio svolto.

I regolamenti regionali e del Consiglio definiscono criteri, tempi e modalità dell’autorizzazione, valutando natura, durata, tempi, modalità, eventuali altri incarichi e la presenza di finanziamenti regionali collegati. L’autorizzazione deve attestare la conciliabilità con il servizio e l’assenza di conflitto di interessi, anche potenziale. È negata se i compensi superano il tetto annuo previsto.

Per i dipendenti della Giunta l’autorizzazione spetta al Direttore generale o al direttore di assegnazione; per il personale di supporto agli organi di governo, al Direttore generale; per il Consiglio regionale, al Segretario generale. Per il personale giornalistico la competenza è rimessa alle disposizioni regolamentari. Ogni modifica della natura dell’incarico o del committente richiede una nuova richiesta; ogni variazione di durata o compenso richiede integrazione dell’autorizzazione.

Incarichi privi di compenso

Gli incarichi extraimpiego senza compenso devono essere comunicati all’amministrazione, anche se prevedono ruoli direttivi, di rappresentanza o istituzionali in associazioni o organismi non lucrativi. Non sono soggette a comunicazione le attività di volontariato prive di compenso, salvo quelle con ruoli direttivi, di rappresentanza o istituzionali. Le modalità sono demandate ai regolamenti.

Incarichi conferiti ai dipendenti regionali

I dipendenti possono ricevere incarichi extraimpiego non rientranti nei compiti d’ufficio. Gli organi di direzione politica conferiscono gli incarichi in rappresentanza e per conto di Giunta e Consiglio in enti e organismi esterni; gli incarichi di valenza interna spettano al direttore competente in materia di personale, o al Segretario generale per il Consiglio.

Gli incarichi derivanti da nomine di competenza della Giunta, del Consiglio e del Presidente della Giunta non richiedono preventiva autorizzazione. I regolamenti definiscono limiti, criteri, modalità, registri regionali, rimborsi per docenza e tutoraggio fuori orario e discipline per incarichi in sedi interregionali o miste Stato-Regioni.

Limiti economici dei compensi

Per il personale non dirigente, tutti gli incarichi extraimpiego conferiti e autorizzati nell’anno solare non possono superare complessivamente il 50% del trattamento economico complessivo percepito al 31 dicembre dell’anno precedente. Per dirigenti e responsabili delle strutture di supporto agli organi di governo il limite è il 15%.

Il medesimo limite del 15% si applica ad alcuni responsabili delle strutture di supporto agli organismi politici del Consiglio e ai responsabili delle segreterie dei gruppi consiliari composti da oltre tredici consiglieri; per il restante personale di tali strutture vale il limite del 50%.

Per i dirigenti, il trattamento economico remunera tutte le funzioni e gli incarichi conferiti in ragione dell’ufficio; i compensi di terzi sono versati all’amministrazione e confluiscono nelle risorse per il trattamento accessorio della dirigenza. I limiti si applicano anche a personale part-time, in aspettativa o comunque assente per legittima causa, con riferimento al trattamento economico lordo in godimento. Le eccedenze rispetto al compenso autorizzato devono essere versate all’amministrazione.

Concorrono al limite annuo anche i compensi per incarichi previsti dal Codice dei contratti pubblici e quelli di cui all’articolo 34, comma 5, lettera d).

Pari opportunità e benessere del personale

La rubrica sulla materia viene aggiornata per includere la valorizzazione del benessere del personale e l’assenza di discriminazioni. Nel testo si sostituisce il riferimento alla “parità di trattamento fra uomo e donna” con quello alla “parità di genere”.

Strutture di supporto agli organi di governo e al Consiglio regionale

Per il personale degli uffici di supporto agli organi di governo e, per alcune strutture del Consiglio, si applica la disciplina statale sul contenimento delle spese di personale richiamata dal d.l. 78/2010. Vengono inoltre coordinati i rapporti tra la disciplina del personale regionale e l’autonomia organizzativa del Consiglio regionale.

Il capo dedicato al Consiglio viene riformulato come insieme di disposizioni generali e si precisa che, per quanto non previsto dalla l.r. 4/2008 e dal regolamento interno del Consiglio, il capo disciplina organizzazione e ordinamento del personale assegnato alla struttura del Consiglio, alle strutture di supporto agli organismi politici e ai gruppi consiliari.

Segreterie dei gruppi consiliari

Ogni gruppo consiliare dispone di un ufficio di segreteria per funzioni di diretto supporto. Entro 90 giorni dall’insediamento del Consiglio, con deliberazione consiliare e nel rispetto dei limiti di spesa, sono determinati dotazione organica e trattamento economico del personale. Per il personale non equiparato a dirigente è previsto uno specifico emolumento mensile, sostitutivo di ulteriori benefici economici, eventualmente con equiparazione a un livello economico superiore della categoria di riferimento. Fino a tale deliberazione restano valide le determinazioni della precedente legislatura.

Il contratto del personale di segreteria non si risolve ma si integra, mantenendo la durata complessiva, quando il dipendente sia assegnato alle segreterie di specifiche cariche istituzionali della Giunta o del Consiglio, oppure quando il rapporto passi da tempo pieno a part-time o viceversa, o cambino le responsabilità contrattuali in coerenza con il profilo professionale. È abrogata una precedente norma collegata.

Coordinamento con la l.r. 4/2008 sul Consiglio regionale

Per i dirigenti del Consiglio regionale, il comando e il trasferimento verso o da altre amministrazioni sono disposti dal Segretario generale, previo parere favorevole del direttore dell’area di appartenenza o di destinazione. È inoltre precisato, per l’incarico di segretario generale, che esso è a tempo pieno e compatibile solo con le attività consentite dalla disciplina sugli incarichi extraimpiego.

Norma finanziaria

Gli oneri connessi ai rimborsi per taluni incarichi di docenza e tutoraggio sono stimati in 1.000 euro per ciascuno degli anni 2017, 2018 e 2019, con copertura a valere sul bilancio di previsione 2017/2019. Per gli esercizi successivi si provvede con legge di bilancio.

Regime transitorio

Entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge deve essere modificato il regolamento attuativo del testo unico del personale regionale. Le disposizioni sugli incarichi extraimpiego, sui limiti economici, sul coordinamento normativo e sulla norma finanziaria si applicano dalla data di entrata in vigore di tali modifiche regolamentari. Le nuove regole sulle graduatorie si applicano anche a quelle in corso di validità alla data di entrata in vigore della legge.

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