L.R. Toscana 57/2017
Disposizioni in materia di canoni per l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. Modifiche alla l.r. 77/2016.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge disciplina in Toscana accertamento, liquidazione, riscossione e sanzioni per canoni e indennizzi relativi al demanio idrico e all’uso delle acque, con specifiche regole per rimborsi, piccoli crediti, accordi semplificati e riordino delle concessioni del servizio idrico integrato. Prevede anche misure transitorie 2016-2019 e agevolazioni limitate a tali annualità.
Canoni e indennizzi per uso del demanio idrico e utilizzazione delle acque in Toscana
Canoni, indennizzi e disciplina del demanio idrico in Toscana
La legge regionale toscana interviene sulla gestione economica e amministrativa delle concessioni per l’occupazione e l’uso del demanio idrico e per l’utilizzazione delle acque. La disciplina riguarda anche gli indennizzi dovuti per occupazioni o utilizzi senza titolo e coordina le procedure con la normativa regionale e statale richiamata, con esclusione delle concessioni idroelettriche di grande derivazione.
Ambito di applicazione
La legge disciplina:
- l’accertamento, la liquidazione e la riscossione dei canoni per occupazione e uso del demanio idrico e utilizzazione delle acque;
- l’accertamento, la liquidazione e la riscossione degli indennizzi per occupazione o uso senza titolo, nei casi non ricompresi nella disciplina speciale della l.r. 77/2016;
- i procedimenti per l’applicazione delle sanzioni amministrative connesse a tali fattispecie.
Restano escluse le concessioni idroelettriche di grande derivazione.
Penalità per ritardato o errato pagamento
Per i soggetti titolari di concessione che non versano, in tutto o in parte, quanto dovuto è prevista:
- una penalità del 30% sull’importo non versato o versato tardivamente;
- il pagamento degli interessi moratori calcolati secondo la disciplina richiamata.
La penalità è ridotta:
- a un sesto se il pagamento avviene entro 30 giorni dalla scadenza;
- a un terzo se il pagamento avviene entro 180 giorni dalla scadenza.
Recupero dei canoni e degli indennizzi
Prima della riscossione coattiva, la Regione può inviare avvisi bonari di pagamento e ulteriori comunicazioni istruttorie.
Per gli indennizzi senza titolo è previsto un atto specifico del responsabile della struttura territorialmente competente, notificato al trasgressore.
Se il pagamento non avviene entro il termine, la Regione procede alla riscossione coattiva mediante:
- iscrizione a ruolo ai sensi del d.P.R. 602/1973;
- oppure ingiunzione fiscale ai sensi del r.d. 639/1910;
- con applicazione, se compatibili, delle disposizioni del titolo II del d.P.R. 602/1973.
Per gli atti emessi dal 1° gennaio 2022, anche sui rapporti pendenti, la Regione può applicare le semplificazioni e le regole di riscossione previste dalla legge n. 160/2019 richiamata.
Il recupero è soggetto a termine di decadenza: per il canone entro il 31 dicembre del quinto anno successivo al termine ordinario di pagamento; per l’indennizzo entro il 31 dicembre del quinto anno successivo alla notifica dell’atto di accertamento.
Spese di recupero
Se la riscossione avviene tramite ruolo ai sensi del d.P.R. 602/1973, sono addebitate le spese previste dalla normativa vigente. Se si procede con ingiunzione fiscale, sono addebitate le spese amministrative e istruttorie stabilite con deliberazione della Giunta regionale.
Crediti di modesto ammontare
Non si procede al recupero, né all’applicazione di penali o all’iscrizione a ruolo, quando il credito complessivo dovuto, anche se costituito solo da penali o interessi, è pari o inferiore alla soglia annualmente determinata con la legge di bilancio.
Regolarizzazione dei pagamenti 2016 e salvaguardia degli importi già versati
Sono considerati regolarmente eseguiti i pagamenti relativi ai canoni e agli indennizzi previsti dalla normativa regionale richiamata, se effettuati entro l’entrata in vigore della legge.
Rimborsi
Il concessionario può chiedere il rimborso di somme indebitamente versate a titolo di canone per l’occupazione e l’utilizzazione dell’acqua, del demanio idrico e delle relative aree.
Sono previsti:
- istanza da presentare entro 5 anni dal pagamento, a pena di decadenza;
- interessi al tasso moratorio per semestri compiuti, calcolati dalla presentazione dell’istanza fino al provvedimento di rimborso;
- definizione, da parte della Giunta regionale, delle modalità operative del rimborso entro 180 giorni dall’approvazione della legge.
Attività informativa della Regione
La Regione Toscana può inviare:
- avvisi di scadenza con importo dovuto, modalità di versamento e altre informazioni utili;
- comunicazioni per acquisire dati e elementi necessari alla corretta determinazione del canone.
Accordi sostitutivi e semplificazione delle concessioni
Su richiesta di soggetti interessati ad almeno 50 rapporti concessori di derivazione o di utilizzo del demanio idrico e delle relative aree, possono essere stipulati accordi sostitutivi o integrativi con la competente direzione regionale per semplificare il rilascio delle concessioni e la determinazione dei correlati oneri finanziari.
Anche i consorzi di utenti delle derivazioni possono stipulare accordi che li abilitino a rappresentare i consorziati nei rapporti con la Regione, per:
- procedure amministrative o loro segmenti relativi a rilascio, variazione e rinnovo delle concessioni;
- adempimenti connessi all’esercizio della derivazione, compresi gli obblighi di comunicazione dei dati di prelievo.
Gli accordi possono prevedere:
- variazioni delle portate tra utenti dello stesso corpo idrico, nel rispetto del prelievo totale assentito e previa verifica regionale del bilancio idrico e degli usi prioritari;
- silenzio-assenso operativo dopo 30 giorni dalla comunicazione, se gli uffici non si pronunciano;
- modalità specifiche di calcolo e rilascio di cauzione e garanzia finanziaria;
- calcolo forfettario degli oneri istruttori;
- versamento unico degli oneri anche insieme al canone;
- versamento in un’unica soluzione dei canoni annuali o pagamento anticipato di più annualità, su richiesta dell’interessato.
Per le concessioni di utilizzazione del demanio idrico e delle relative aree previste in questo articolo è ammessa una procedura semplificata basata su una relazione asseverata di compatibilità idraulica; i soggetti interessati devono trasmettere la documentazione entro 12 mesi dalla sottoscrizione dell’accordo. Le concessioni sono rilasciate entro 30 giorni dalla presentazione della perizia e decorrono dalla data di rilascio nell’ambito della durata dell’accordo.
Sono inoltre previste regole transitorie per il calcolo del numero e della tipologia delle interferenze, con criteri statistici su un campione territoriale non inferiore al 20% del territorio regionale, nelle more del completamento della ricognizione completa.
Gli accordi possono disciplinare anche il pagamento forfettario degli indennizzi previsti dalla l.r. 77/2016; per le annualità successive alla prima, l’imposta è versata annualmente sul canone annuo definito nell’accordo anche se il canone è pagato in unica soluzione o anticipatamente.
Per occupazioni senza titolo accertate successivamente alla stipula degli accordi, l’indennizzo può essere richiesto fino a un massimo di 5 annualità pregresse; tali somme non producono interessi legali e non sono assoggettate all’imposta regionale sui tributi propri.
Gli eventuali illeciti amministrativi accertati d’ufficio sono soggetti alla disciplina sanzionatoria richiamata.
Riordino delle concessioni del servizio idrico integrato
Per le concessioni di derivazione a uso idropotabile a servizio del servizio idrico integrato:
- il rilascio avviene ai gestori per la durata delle convenzioni con l’Autorità idrica Toscana (AIT);
- i gestori che già operano su concessioni intestate ad AIT o ai comuni subentrano nei rapporti concessori dalla data di entrata in vigore della legge;
- le strutture regionali e AIT provvedono alla volturazione, all’aggiornamento dei titoli e alla revisione delle convenzioni.
Per i casi di concessioni promiscue, i gestori interessati dovevano presentare domanda entro il 31 dicembre 2017; successivamente la Regione provvede alla revisione del titolo originario e al rilascio di una distinta concessione per il prelievo idropotabile, con ricalcolo dei canoni secondo i diversi usi.
Le disposizioni si applicano anche alle concessioni in corso di rilascio.
Entro il 30 novembre 2017 le strutture regionali, con il supporto di AIT, devono ricognire i punti di approvvigionamento e i relativi prelievi per verificare i fabbisogni.
Nelle more del riordino, i canoni provvisori relativi al servizio idrico integrato sono corrisposti dai gestori competenti territorialmente, sulla base della portata assentita oppure, in pendenza di concessioni preferenziali, sulla base della portata effettivamente prelevata o dei volumi comunicati con AIT, a seconda dei casi.
In caso di inerzia o grave ritardo dei gestori, AIT esercita i poteri sostitutivi; se AIT non interviene, li esercita la Regione.
Accorpamento di concessioni di derivazione
Quando, per effetto degli accordi o del riordino, più concessioni vengono accorpate in capo a un unico titolare sullo stesso corpo idrico sotterraneo o, in continuità morfologica, sullo stesso corpo idrico superficiale, l’operazione avviene nel rispetto della disciplina sulle concessioni e con due limiti principali:
- resta ferma la durata di ciascuna concessione accorpata, o comunque la durata massima di legge;
- per le piccole derivazioni idroelettriche l’aggregazione non può superare complessivamente 3.000 kW.
Riapertura dei termini per la regolarizzazione dell’imposta 2016
È stato riaperto, dalla data di entrata in vigore della legge fino al 30 novembre 2017, il termine per la regolarizzazione agevolata dell’imposta regionale sulle concessioni statali non corrisposta, o in corso di accertamento, alla data del 31 dicembre 2016.
Sono fatti salvi i versamenti agevolati effettuati tra il 1° dicembre 2016 e la data di entrata in vigore della legge. Per i pagamenti effettuati in misura ordinaria nello stesso periodo è previsto il rimborso della differenza rispetto all’importo agevolato, su istanza del concessionario.
Aliquota dell’imposta regionale sulle concessioni statali
Per gli anni 2017 e 2018 l’aliquota dell’imposta regionale sulle concessioni statali per l’occupazione e l’uso dei beni del demanio e del patrimonio indisponibile dello Stato è ridotta del 100%. Dal 2019 si applica l’aliquota ordinaria prevista dalla disciplina richiamata.
Per chi abbia già versato l’intero importo dell’imposta per il 2017 alla data di entrata in vigore della legge, è previsto il rimborso delle somme versate.
Modifiche e regime transitorio per le occupazioni senza titolo disciplinate dalla l.r. 77/2016
La legge modifica la disciplina transitoria della l.r. 77/2016, prorogando e ridefinendo vari termini per la regolarizzazione delle occupazioni senza titolo e per il versamento di canoni, indennizzi e imposta regionale.
In particolare:
- è prorogato al 31 gennaio 2018 il termine per la comunicazione iniziale;
- sono recepiti i dati comunicati tra il 1° febbraio 2017 e l’entrata in vigore della legge;
- alcuni termini sono prorogati al 31 dicembre 2019;
- la concessione rilasciata decorre dal 1° gennaio 2016;
- per gli anni 2016, 2017 e 2018 è dovuto un indennizzo per occupazione di fatto, a titolo di acconto sul canone;
- il canone 2017-2018 è determinato secondo i criteri tecnici regionali richiamati, mentre per il 2016 si applica il canone minimo;
- l’imposta regionale sulle concessioni statali è dovuta dalla annualità di rilascio della concessione;
- per il 2016 e 2019 l’imposta è versata entro il 31 dicembre 2019, con interessi legali, contestualmente alla differenza tra canone dovuto e indennizzo già versato;
- chi rinunci al rilascio della concessione resta comunque tenuto agli indennizzi e al pagamento dell’occupazione di fatto fino al ripristino dei luoghi;
- ai soggetti della disciplina transitoria si applicano le penalità della presente legge e la sanzione amministrativa richiamata in caso di mancato versamento.
Aspetti finanziari
La legge quantifica minori entrate per 3 milioni di euro per ciascuno degli anni 2017 e 2018 e dispone le conseguenti variazioni al bilancio regionale di previsione 2017-2019.
Entrata in vigore
La legge entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.
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