L.R. Toscana 59/2017
Disposizioni in materia di gestione delle risorse ittiche e regolamentazione della pesca nelle acque interne. Modifiche alla l.r. 7/2005.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge modifica la l.r. Toscana 7/2005, ridefinendo gestione, pianificazione, controlli, divieti e sanzioni in materia di pesca nelle acque interne. Prevede un nuovo piano regionale, l’elenco delle associazioni piscatorie dilettantistiche, regole per impianti e retoni, guardie ittiche volontarie e divieti più stringenti. Le modifiche operano, in parte, solo dopo l’aggiornamento del regolamento attuativo e l’istituzione dell’elenco regionale.
Gestione delle risorse ittiche e disciplina della pesca nelle acque interne della Toscana
Gestione delle risorse ittiche e pesca nelle acque interne della Toscana
La legge regionale Toscana 17 ottobre 2017, n. 59 aggiorna in modo organico la disciplina della l.r. 7/2005 sulla gestione della fauna ittica e sulla pesca nelle acque interne. Il provvedimento rafforza la pianificazione regionale, ridefinisce soggetti e funzioni di supporto, introduce nuovi divieti e sanzioni, e disciplina meglio vigilanza, impianti e attività connesse.
Oggetto, ambito e definizioni
La disciplina regionale riguarda la gestione della fauna ittica e la pesca nelle acque interne. Ai fini della legge, per fauna ittica si intendono i pesci viventi nelle acque interne. Le acque interne di interesse per la pesca comprendono tutte le acque pubbliche in cui, per la qualità delle acque, possono vivere popolazioni ittiche allo stato naturale.
Acque interne di interesse per la pesca e competenze territoriali
Le aste principali delle acque interne di interesse per la pesca sono individuate con atto della competente struttura della Giunta regionale e confluiscono in un apposito elenco. Gli invasi naturali e artificiali presenti all’interno dei parchi urbani sono gestiti, per le finalità della legge, dai comuni territorialmente competenti.
Consulta ittica regionale
La Consulta ittica regionale è presieduta dal Presidente della Giunta regionale o da un suo delegato. Ne fanno parte il dirigente regionale competente, i rappresentanti delle associazioni dei pescatori dilettanti iscritte nell’elenco regionale, due rappresentanti delle associazioni ambientaliste maggiormente rappresentative riconosciute a livello regionale, due rappresentanti delle associazioni dei pescatori professionali maggiormente rappresentative e riconosciute a livello regionale, e il responsabile della struttura competente in materia di mare di ARPAT o un suo delegato. Per questioni di particolare rilievo scientifico, il presidente può invitare esperti di istituti di ricerca e università.
Affidamento di funzioni a soggetti terzi
La struttura regionale competente può avvalersi, previo svolgimento di procedure selettive trasparenti, non discriminatorie ed efficienti, di soggetti terzi, in particolare associazioni di pescatori di rilevanza nazionale operanti sul territorio regionale e associazioni piscatorie dilettantistiche iscritte nell’elenco regionale. L’affidamento può riguardare: gestione di zone di frega, zone di protezione parziale o totale, zone a regolamento specifico, campi gara, rilevazione dei retoni e degli impianti fissi, gestione di incubatoi ittici pubblici, recupero del novellame, recupero di fauna ittica a rischio e interventi di contenimento o riduzione delle specie alloctone.
Elenco regionale delle associazioni piscatorie dilettantistiche
La Giunta regionale istituisce entro 180 giorni dall’entrata in vigore della legge un elenco regionale delle associazioni piscatorie dilettantistiche presso la struttura competente. Possono iscriversi le associazioni che:
- siano iscritte nel registro regionale delle organizzazioni di volontariato o in quello delle associazioni di promozione sociale;
- abbiano almeno 300 soci residenti in Toscana;
- dispongano di articolazione territoriale in almeno tre sedi provinciali toscane;
- abbiano tra i fini statutari la promozione della pesca dilettantistica e la tutela della fauna ittica. Le domande vanno presentate entro il 31 dicembre di ogni anno e sono approvate entro il 31 gennaio dell’anno successivo. I requisiti sono verificati annualmente e la perdita di uno o più requisiti comporta la cancellazione dall’elenco.
Concessione di acqua per la piscicoltura
La concessione di acqua per la piscicoltura è rilasciata dalla competente struttura della Giunta regionale per una durata non superiore a dieci anni.
Pianificazione regionale della pesca
Tutte le acque pubbliche interne di interesse per la pesca sono soggette a pianificazione. Il Consiglio regionale approva il piano regionale per la pesca nelle acque interne. Il piano indica in particolare:
- la suddivisione in zone ittiche dei corpi idrici;
- i criteri per la realizzazione e gestione degli istituti previsti dal regolamento;
- la misura dei prelievi per pesca dilettantistica, sportiva e professionale, con riferimento a luoghi, tempi, modi, specie e dimensioni;
- l’elenco delle specie autoctone e le misure di tutela;
- l’elenco delle specie alloctone da contenere o ridurre e i metodi di controllo;
- le linee di indirizzo per le immissioni ittiche e i criteri di gestione degli impianti ittiogenici pubblici della Toscana;
- i corpi idrici sui quali possono essere installati i retoni, tenendo conto di valori storici, paesaggistici, tradizioni, consuetudini e sostenibilità;
- ogni altro elemento utile al raggiungimento delle finalità della legge. La predisposizione e il monitoraggio del piano avvengono con il supporto di ARPAT, e possono avvalersi anche di istituti di ricerca e università.
Impianti per la pesca a pagamento
L’esercizio degli impianti per la pesca a pagamento in acque private o in acque pubbliche in derivazione va comunicato alla struttura regionale competente, allegando mappa topografica, indicazione delle specie presenti e di quelle che si intendono immettere, e indicazione della connessione con il reticolo idrografico pubblico. Entro 30 giorni la struttura può imporre limitazioni alle specie immettibili e misure per evitare diffusioni incontrollate di fauna ittica, soprattutto se l’impianto è collegato ad acque pubbliche. Sono possibili sopralluoghi. Negli impianti è consentita la pesca senza licenza, ma non è consentito asportare fauna ittica viva.
Retoni
Sono abrogati alcuni commi della disciplina previgente sui retoni. Inoltre, dalla data di entrata in vigore della l.r. 59/2017 è vietata l’installazione di nuovi retoni fino all’approvazione del piano regionale per la pesca nelle acque interne.
Interventi sui corpi idrici e tutela dell’ittiofauna
L’immissione di specie ittiche alloctone nelle acque interne regionali è vietata. Quando interventi sul corpo idrico comportano sommovimento del fondo alveo, interruzione o asciutta, anche parziale, l’autorità competente in materia di difesa del suolo prescrive, al rilascio dell’autorizzazione, obblighi ittiogenici e indicazioni operative per minimizzare l’impatto sull’ittiofauna. Analogo obbligo si applica agli interventi che limitano, anche temporaneamente, le condizioni biogeniche del corpo idrico. Le opere pubbliche regionali, di interesse pubblico e private che interrompono la continuità fluviale devono prevedere strutture idonee alla risalita e al libero spostamento delle specie ittiche; se tecnicamente impossibili, è dovuto annualmente alla Regione un importo pari al costo del ripopolamento ittico del corso d’acqua. Per le opere regionali sono previste misure di mitigazione.
Licenze di pesca
La licenza di tipo D ha durata giornaliera e autorizza la pesca sportiva nell’ambito di manifestazioni agonistiche, didattiche o promozionali secondo il regolamento attuativo. Le licenze decorrono dalla data del versamento della tassa.
Pesca dilettantistica, commercio e detenzione di specie ittiche
Per la pesca dilettantistica viene aggiornata la disciplina dei soggetti autorizzati in alcune ipotesi particolari. È inoltre vietato il commercio di pesci catturati nell’esercizio della pesca dilettantistica.
Divieti nell’esercizio della pesca
La legge introduce un articolato elenco di divieti. In particolare è vietato collocare reti da pesca a meno di 30 metri da scale di monta, prese d’acqua, sbocchi di canali, cascate naturali o artificiali, arcate dei ponti e sbarramenti dei corsi d’acqua. Sono vietate, tra le altre, pesca con le mani, pesca subacquea, uso di sorgenti luminose per attirare fauna ittica, prosciugamento, esplosivi, corrente elettrica, sangue o attivanti chimici, sostanze stordenti o letali, ancorette a lancio e strappo, e l’uso di vertebrati vivi come esca. È vietato abbandonare sul luogo di pesca materiale che possa inquinare, danneggiare o turbare i luoghi. È vietata la pesca nei corsi d’acqua soggetti ad asciutta quando il tratto bagnato continuativamente è inferiore a 200 metri. È vietata l’immissione di fauna ittica nelle acque pubbliche senza documento di trasporto dell’ente gestore o autorizzazione regionale. Nella pesca con la bilancia è vietata la pasturazione. È vietato trasferire fauna ittica viva catturata con pesca dilettantistica, salvo autorizzazioni regionali e gli interventi di recupero previsti dalla legge. È vietato anche impedire intenzionalmente l’esercizio della pesca con atti di ostruzionismo o disturbo.
Sanzioni amministrative
Sono previste sanzioni graduate per la violazione dei principali obblighi e divieti. In sintesi:
- pesca senza licenza: da 80 a 480 euro;
- mancata esibizione della licenza, se non regolarizzata entro 10 giorni: 30 euro, con eventuale contestazione della pesca senza licenza;
- morie di fauna ittica: da 300 a 1.800 euro, oltre al risarcimento dei costi di ricostituzione del patrimonio ittiofaunistico e di eventuale ripristino del corpo idrico;
- violazioni di specifici divieti su immissione di fauna e trasferimento di fauna viva: da 400 a 2.400 euro, più una sanzione aggiuntiva per ciascun capo;
- violazioni di altri divieti, dei tempi e luoghi di pesca, e di parte delle disposizioni del regolamento: sanzioni da 10 a 480 euro secondo la fattispecie;
- tabellazione abusiva: da 30 a 180 euro;
- violazione del divieto di impedire la pesca: da 300 a 1.800 euro;
- per le violazioni non espressamente richiamate: da 50 a 300 euro. Le sanzioni sono raddoppiate se le infrazioni sono commesse da soggetti specificamente indicati dalla legge. Per accertamento e contestazione si applicano la l. 689/1981 e la l.r. Toscana 81/2000.
Vigilanza e guardie ittiche volontarie
Sono incaricati della vigilanza gli agenti degli enti locali o dei parchi nazionali e regionali, gli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, le guardie volontarie delle associazioni di pescatori di rilevanza nazionale operanti sul territorio regionale e/o delle associazioni iscritte nell’elenco regionale, delle associazioni venatorie, delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero competente, e gli altri soggetti con qualifica di guardia giurata. Le guardie ittiche volontarie devono aver conseguito l’attestato di idoneità regionale. Nell’esercizio della vigilanza possono richiedere esibizione di licenza, pescato, attrezzature, esche e pasture.
Qualifica e formazione delle guardie ittiche volontarie
La qualifica di guardia ittica volontaria è riconosciuta ai cittadini in possesso di attestato di idoneità rilasciato dalla struttura competente della Giunta regionale, previo superamento di un esame. L’esame riguarda ecologia e zoologia ittica, legislazione sulla pesca, tecniche e attrezzature da pesca, nonché nozioni di diritto amministrativo e penale necessarie alla vigilanza. La commissione d’esame è nominata dal direttore della competente direzione regionale, è composta da massimo sei membri e la sua composizione, articolazione territoriale e regole di funzionamento sono definite dalla Giunta entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. La Regione può organizzare corsi preparatori, anche tramite le associazioni iscritte nell’elenco regionale, previo nulla osta. Chi già possedeva la qualifica alla data di entrata in vigore della legge continua a svolgere le funzioni senza nuova abilitazione, ma deve partecipare ai corsi entro un anno dalla loro prima attivazione, con frequenza di almeno due terzi dei giorni previsti.
Regolamento di attuazione e prelievi a fini di studio e tutela
Nel regolamento di attuazione viene ricondotta a disciplina autonoma la previsione relativa ai prelievi a fini di studio e tutela. Viene inoltre abrogata una specifica lettera dell’articolato previgente.
Regime transitorio ed efficacia delle modifiche
Entro 60 giorni dall’entrata in vigore della legge, la Giunta regionale deve modificare il regolamento di attuazione della l.r. 7/2005. Le modifiche alla l.r. 7/2005 introdotte dalla legge diventano efficaci dalla data di entrata in vigore delle modifiche regolamentari. Fa eccezione la disciplina sulle associazioni piscatorie dilettantistiche e sull’esercizio delle funzioni con soggetti terzi: l’efficacia delle modifiche all’articolo 4 bis decorre dalla data di istituzione dell’elenco regionale delle associazioni di cui all’articolo 4 ter.
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