Ordinanza n. 16349/2026 - Roma, Sezione 3B
per l'annullamento del D.D.G. prot. AOODRLA.0000808 del 23.06.2026, con cui l’Ufficio Scolastico Regionale per il Lazio ha approvato la graduatoria definitiva di merito relativa alla classe di concorso AM12 per la Regione Lazio (concorso ex D.D.G. AOODPIT n. 2939 del 09.10.2025), nella parte in cui ha recepito e fatto propria l’attribuzione del punteggio di 12,50 punti di cui al criterio B.4.1 dell’Allegato B al D.M. 26.10.2023, n. 205, a candidati che, pur concorrendo per la classe AM12 (scuola secondaria di I grado), avevano dichiarato il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe di concorso AS12 (scuola secondaria di II grado).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeAtto impugnato: decreto di approvazione della graduatoria definitiva di merito per la classe AM12 nel Lazio, limitatamente all'attribuzione a candidati di 12,50 punti per il superamento di un precedente concorso ordinario per la classe AS12
Esito
La controversia
Il ricorrente ha impugnato la graduatoria definitiva approvata con D.D.G. del 23 giugno 2026 per la classe di concorso AM12, sostenendo l'illegittimità dell'attribuzione di 12,50 punti, ai sensi del criterio B.4.1 dell'Allegato B al D.M. 26 ottobre 2023, n. 205, a candidati che avevano superato un precedente concorso ordinario per la classe AS12, relativa alla scuola secondaria di secondo grado. L'ordinanza non espone ulteriori motivi di legittimità né decide nel merito la censura.
La decisione
Il TAR ha rilevato che la controversia riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati, in tutto o in parte, con risorse PNRR e ha disposto la conversione al rito previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022. Ha ordinato la notifica del ricorso alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, al Ministero per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e al Ministero dell'Economia e delle Finanze entro quindici giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito della prova della notifica nei successivi cinque giorni. In ragione dell'elevato numero dei controinteressati, ha autorizzato l'integrazione del contraddittorio per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione, secondo i termini e le modalità indicati nell'ordinanza TAR Lazio n. 836/2019, a pena di improcedibilità. Ha rinviato alla camera di consiglio del 18 dicembre 2026. Nessuna decisione è stata assunta sulla domanda di annullamento o sul merito delle censure.
Norme richiamate
art. 12-bis d.l. 68/2022
Considerato che il ricorso risulta avere ad oggetto una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con le risorse previste dal PNRR sottoposto al rito ex art. 12 bis, D.L. n. 68/2022, convertito con modificazioni in Legge n. 108/2022;
La controversia, in quanto relativa a una procedura amministrativa riguardante interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR, è assoggettata al rito previsto dall'art. 12-bis; il TAR dispone quindi la conversione del rito e applica gli specifici adempimenti di notificazione e integrazione del contraddittorio.
art. 12-bis, comma 4, d.l. 68/2022
Considerato che ai sensi dell’art. 12 bis comma 4 d.l. n. 68/22, sono parti necessarie del presente giudizio anche la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero Affari europei Sud Politiche di coesione e PNRR e il Ministero dell’Economia e delle Finanze;
Nei giudizi ricadenti nell'ambito del rito PNRR, le Amministrazioni indicate dal comma 4 sono parti necessarie e il ricorso deve essere loro notificato.
Massime di principio
- Quando il ricorso riguarda una procedura amministrativa relativa a interventi finanziati in tutto o in parte con risorse PNRR, il giudice applica il rito previsto dall'art. 12-bis del d.l. n. 68/2022 e dispone la conversione del rito, se necessario.
- Nei giudizi soggetti all'art. 12-bis, comma 4, del d.l. n. 68/2022, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il Ministero competente per gli Affari europei, il Sud, le Politiche di coesione e il PNRR e il Ministero dell'Economia e delle Finanze sono parti necessarie e deve essere ordinata la notificazione del ricorso nei loro confronti.
- Quando il numero dei controinteressati è elevato, il giudice può autorizzare l'integrazione del contraddittorio mediante notificazione per pubblici proclami sul sito web dell'Amministrazione, fissando termini e modalità perentori a pena di improcedibilità.
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