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Cassazione Civile, Ordinanza n. 20582/2024 del 24/07/2024

Giurisprudenza civile

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

RIGETTO

Favorevole al resistente (contribuente)

La controversia

La controversia riguarda la riclassificazione catastale di un complesso immobiliare a destinazione commerciale sito in Frascati. La società proprietaria aveva presentato procedura DOCFA per variazione di alcune unità immobiliari, attribuendo categorie ordinarie (C/1 e altre). L’Agenzia del Territorio, all’esito di sopralluogo, aveva invece rettificato il classamento attribuendo la categoria D/8 e rendite più elevate, incidendo anche su un’ulteriore unità del medesimo complesso non oggetto della procedura DOCFA. La società aveva impugnato gli avvisi sostenendo che gli immobili non costituissero un unico complesso immobiliare di carattere speciale, ma unità autonome e suscettibili di utilizzo separato, con conseguente necessità di classamento tra gli immobili ordinari e valutazione per comparazione. L’Agenzia, con cinque motivi di ricorso per cassazione, ha dedotto: violazione dell’art. 10 l. n. 1249/1939 per erronea esclusione della categoria speciale D/8; motivazione apparente ex art. 132 c.p.c.; omesso esame di fatti decisivi ex art. 360, n. 5, c.p.c.; violazione degli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c. per errato governo dell’onere della prova e per aver valorizzato la perizia di parte; ulteriore nullità della sentenza per motivazione apparente e mancata esplicitazione delle ragioni di adesione alla perizia di parte.

La decisione

La Corte ha respinto il ricorso dell’Agenzia delle Entrate. Ha ritenuto inammissibili le doglianze che, sotto la veste di violazione di legge e omesso esame, miravano in realtà a ottenere una rivalutazione del merito e una diversa ricostruzione fattuale del compendio immobiliare. Ha inoltre escluso il vizio di motivazione apparente, rilevando che la sentenza impugnata conteneva una motivazione ampia, coerente e intellegibile. Quanto all’onere della prova, la Corte ha affermato che incombe sull’Amministrazione dimostrare i presupposti di fatto della riclassificazione catastale; nel caso concreto la CTR aveva correttamente ritenuto superata la pretesa dell’ufficio dalla documentazione tecnica prodotta dal contribuente. È stato anche ribadito che la perizia di parte, nel processo tributario, può essere posta a fondamento della decisione se il giudice spiega perché la ritenga convincente, come avvenuto nella specie. Il ricorso è stato pertanto integralmente rigettato, con condanna dell’Agenzia alle spese.

Norme richiamate

  • art. 10 l. 11 agosto 1939, n. 1249

    Per gli immobili costituenti opifici o fabbricati costruiti per speciali esigenze di un'attività industriale o commerciale e non suscettibili di destinazione diversa senza radicali trasformazioni, la rendita va determinata con stima diretta per singola unità.

  • art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.

    È il parametro per dedurre in cassazione la violazione o falsa applicazione di legge, ma non consente di trasformare il motivo in una richiesta di nuova valutazione dei fatti.

  • art. 132, secondo comma, n. 4, c.p.c.

    La motivazione è nulla solo se manca in modo sostanziale o è apparente, cioè non rende percepibili le ragioni della decisione.

  • art. 36, comma 2, n. 4, d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546

    Nel processo tributario la sentenza è nulla se priva del requisito minimo di motivazione.

  • art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c.

    Dopo la riforma consente solo la censura per omesso esame di un fatto storico decisivo e discusso, non per insufficiente motivazione o cattivo apprezzamento delle prove.

  • art. 2697 c.c.

    L’onere di provare i presupposti della riclassificazione catastale grava sull’Amministrazione che la pretende.

  • art. 115 c.p.c.

    La violazione è configurabile solo se il giudice pone a base della decisione prove non introdotte dalle parti o fuori dai poteri officiosi; non quando attribuisce maggiore forza persuasiva ad alcune prove rispetto ad altre.

  • art. 116 c.p.c.

    Il giudice di merito conserva il potere di valutare liberamente le prove acquisite e di scegliere quelle ritenute più convincenti.

  • art. 111, sesto comma, Cost.

    La motivazione deve raggiungere il minimo costituzionale, altrimenti la sentenza è nulla.

Massime di principio

  • Nel giudizio di legittimità non è consentito chiedere una nuova ricostruzione del fatto sotto l’apparente deduzione di violazione di legge o omesso esame, quando la censura mira solo a sostituire la valutazione di merito compiuta dal giudice di appello.
  • La motivazione è apparente solo quando, pur esistente sul piano grafico, non consente di comprendere la ratio decidendi; non è sufficiente lamentare che il giudice non abbia esaminato in modo analitico tutte le argomentazioni o tutte le risultanze istruttorie.
  • Nelle controversie sul classamento catastale promosso o rettificato dall’Amministrazione, l’onere di provare i presupposti di fatto della maggiore rendita grava sull’ufficio; il contribuente può contrastare la pretesa anche mediante documentazione tecnica o perizia di parte.
  • Nel processo tributario la perizia di parte non ha efficacia probatoria legale, ma può essere utilizzata come elemento di convincimento se il giudice ne illustra le ragioni di attendibilità, precisione e coerenza con il quadro probatorio complessivo.
  • La violazione dell’art. 115 c.p.c. non si configura per il semplice dissenso sulla valutazione comparativa delle prove, ma solo quando il giudice fondi la decisione su prove non introdotte dalle parti o al di fuori dei poteri istruttori consentiti.

Come è indicizzato

MaterieClassamento
RamiTributiProcesso civile
IstitutiOnere della prova

Testo integrale

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