Circolare numero 126 del 10-08-2021
Con la presente circolare si forniscono indicazioni in ordine agli effetti della sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e di assistenza sociale obbligatoria derivanti dalla lettura coordinata dell’articolo 37, comma 2, del decreto-legge n. 18/2020 e dell’articolo 11, comma 9, del decreto-legge n. 183/2020. Si forniscono altresì le relative istruzioni operative inerenti agli obblighi previdenziali in relazione alle diverse gestioni interessate.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare illustra gli effetti delle sospensioni speciali dei termini di prescrizione delle contribuzioni previdenziali e assistenziali previste per i periodi 23/02/2020-30/06/2020 (129 giorni) e 31/12/2020-30/06/2021 (182 giorni). Spiega come tali sospensioni sospendano o rinviino l'inizio del decorso della prescrizione, come si sommano nei casi di sovrapposizione e continuità, fornendo esempi pratici per il calcolo dei nuovi termini, le regole sugli atti interruttivi e le esclusioni/particolarità per gestioni pubbliche e datori di lavoro privati.
Sospensione dei termini di prescrizione delle contribuzioni di previdenza e assistenza sociale obbligatoria (art.37 DL 18/2020 e art.11 DL 183/2020)
Punti principali
Premessa normativa
Richiamo degli articoli che hanno introdotto le sospensioni: art.37 comma 2 del DL 18/2020 (23/02/2020-30/06/2020) e art.11 comma 9 del DL 183/2020 (31/12/2020-30/06/2021). Entrambe sospendono il decorso della prescrizione o ne differiscono l'inizio.
Effetto generale delle sospensioni
I due periodi di sospensione sono 'neutri' ai fini del decorso della prescrizione: il computo si ferma per 129 giorni nel primo periodo e per 182 giorni nel secondo; se la prescrizione doveva iniziare o maturare in tali periodi il termine si differisce secondo quanto previsto.
Casi pratici e regole di calcolo (par.4.1 e 4.2)
Esempi per determinare la nuova scadenza: se la prescrizione maturava tra il 23/02/2020 e il 30/06/2020 si sommano 129 giorni a partire dal 1/07/2020; se maturava dal 1/07/2020 si aggiungono 129 giorni alla data di maturazione originaria. Vengono forniti esempi numerici (es. 24/02/2020 -> 02/07/2020; 01/07/2020 -> 06/11/2020).
Casi con sospensione continuativa e prescrizione dal 31/12/2020 (par.4.3)
Per termini che maturano dal 31/12/2020 si applicano entrambe le sospensioni con somma integrale (129+182 = 311 giorni). Dal 1/07/2021 la prescrizione riprende a decorrere secondo il regime ordinario. Atti interruttivi notificati durante la sospensione fanno decorrere il nuovo quinquennio dal termine della sospensione (es. decorso iniziato dal 1/07/2021 se l'atto è notificato tra 31/12/2020 e 30/06/2021).
Atti interruttivi: efficacia e esempi
Ai sensi dell'art.2943 c.c. sono interruttivi gli atti che costituiscono in mora (stragiudiziali o giudiziali) e il riconoscimento del debito. L'INPS considera idonee anche attività d'indagine o ispettive proprie; non interrompono la prescrizione atti di iniziativa di altri enti se non notificati correttamente al contribuente.
Esclusioni per gestioni previdenziali esclusive e periodi fino al 31/12/2015
Le sospensioni non si applicano alle contribuzioni dovute alle gestioni esclusive e ai fondi per i periodi di competenza fino al 31/12/2015, per le quali valgono specifiche disposizioni (termine di prescrizione diverso fino al 31/12/2022). Per i periodi dal 1/01/2016 in poi si applicano invece le sospensioni descritte.
Effetti e limiti per datori di lavoro privati
Per datori privati che versano alle gestioni pubbliche, la prescrizione non si applica ai periodi anteriori a 12/2014 fino al 31/12/2019; restano esclusi dalla regolarizzazione i periodi anteriori a 11/2014 senza denunce o atti interruttivi notificati entro il 1/01/2020. Per le scadenze dal 23/02/2020 valgono le regole di sospensione già indicate.
Indicazioni operative e avvertenze
Per il calcolo dei nuovi termini usare la somma delle sospensioni pertinenti (129 e/o 182 giorni). Validità degli atti interruttivi da documentare e notifica corretta necessaria; esempi numerici nella circolare aiutano la determinazione delle scadenze effettive.
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La sintesi è generata dall'AI di Trovanorma a partire dal testo pubblicato da INPS, ha finalità informative e non sostituisce la lettura del documento né un parere professionale: fa fede il testo ufficiale.
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