Sentenza del 07/06/2019 n. 15454 - Corte di Cassazione
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al resistente
Prevale il privato
La controversia
La controversia riguardava l'applicazione della franchigia prevista dall'art. 2, comma 48, del D.L. n. 262 del 2006, convertito dalla L. n. 286 del 2006, alle donazioni di denaro effettuate da S.C. e G.C. in favore dei figli. Le somme erano state prelevate da un conto corrente cointestato ai donanti S.A. e S.D. L'Agenzia delle Entrate aveva ritenuto che le somme fossero riferibili esclusivamente a S.C. e aveva quindi ridotto della metà le franchigie applicate. I giudici hanno invece ritenuto operante la presunzione derivante dalla cointestazione del conto, secondo cui le somme appartengono ai correntisti in parti uguali, salvo prova contraria. La maggiore capacità reddituale di S.C. rispetto alla moglie non è stata considerata, da sola, un indizio grave, preciso e concordante sufficiente a dimostrare l'esclusiva appartenenza delle somme.
La decisione
La Corte di cassazione ha rigettato il ricorso dell'Agenzia delle Entrate, confermando la decisione della Commissione tributaria regionale che aveva annullato l'avviso di liquidazione delle maggiori imposte. È stata confermata la possibilità di applicare integralmente le franchigie riferibili ai due donanti, non essendo stata superata la presunzione di comunanza paritaria delle somme presenti sul conto cointestato. L'Agenzia delle Entrate è stata condannata a rimborsare ai resistenti le spese del giudizio di legittimità, liquidate in 6.000 euro, oltre spese forfetarie e accessori di legge.
Norme richiamate
D.L. n. 262 del 2006, art. 2, comma 48, convertito dalla L. n. 286 del 2006
La norma disciplina la franchigia applicabile all'imposta sulle donazioni. Nel caso concreto, la franchigia è stata riconosciuta con riferimento a entrambi i donanti, poiché non è stata provata l'esclusiva appartenenza delle somme a uno solo dei cointestatari.
Art. 1298 c.c.
Le somme depositate su un conto corrente cointestato si presumono appartenenti ai correntisti in parti uguali, salvo prova contraria. La presunzione opera anche con riferimento alla provenienza e alla titolarità sostanziale delle somme utilizzate per le donazioni.
Artt. 2727 e 2729 c.c.
Le presunzioni devono fondarsi su indizi gravi, precisi e concordanti. La differenza reddituale tra i correntisti, considerata isolatamente, non costituisce una regola di esperienza sufficiente per dimostrare che le somme presenti sul conto appartengano esclusivamente al correntista con il reddito maggiore.
Art. 2697 c.c.
Chi pretende di fondare la pretesa tributaria sull'esclusiva riferibilità delle somme a uno dei cointestatari deve fornire la relativa prova. Nel caso concreto, tale onere non è stato assolto dall'Agenzia delle Entrate.
Artt. 115 e 116 c.p.c.
Le doglianze relative alla valutazione delle prove non hanno evidenziato una violazione processuale rilevante. La decisione di merito è stata ritenuta coerente con gli elementi acquisiti e con i criteri legali di valutazione della prova.
Art. 360 c.p.c.
La Corte ha esaminato le censure proposte per violazione di legge e per errori nella valutazione processuale, ritenendole infondate.
Massime di principio
- La cointestazione di un conto corrente comporta, in linea generale, una presunzione di appartenenza delle somme in parti uguali tra i correntisti, salvo prova contraria concreta e specifica.
- La maggiore disponibilità reddituale di uno dei cointestatari non dimostra automaticamente che tutte le somme presenti sul conto appartengano esclusivamente a lui.
- Per superare la presunzione di comunanza non bastano indizi generici o valutazioni basate soltanto sui redditi: occorrono elementi documentali e circostanze convergenti che dimostrino la provenienza esclusiva delle somme.
- In materia tributaria, l'Amministrazione finanziaria che intenda ridurre una franchigia o contestare la titolarità paritaria delle somme deve provare il fatto posto a fondamento della maggiore imposta.
- La provenienza delle somme può derivare non soltanto dai redditi correnti, ma anche da risparmi pregressi, rimborsi, vendite, restituzioni di prestiti o altre fonti patrimoniali; pertanto, la situazione reddituale del periodo non è decisiva da sola.
- Quando la presunzione di appartenenza paritaria non viene superata, le liberalità effettuate con somme del conto possono essere imputate proporzionalmente a entrambi i cointestatari, con conseguente applicazione delle franchigie spettanti a ciascun donante.
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