Circolare numero 88 del 25-07-2022
A integrazione di quanto già illustrato con la circolare n. 48 del 24 marzo 2021 in tema di contratto di espansione e indennità mensile di cui all’articolo 41, comma 5-bis, del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, con la presente circolare si illustrano le novità introdotte dall’articolo 1, comma 215, della legge 30 dicembre 2021, n. 234.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare fornisce le istruzioni INPS, concordate con il Ministero del Lavoro, per l'applicazione dell'art. 41, comma 5-bis, dopo le modifiche introdotte dalla legge n. 234/2021: proroga sperimentale per il 2022-2023, riduzione del limite minimo di organico a 50 unità (anche per aggregazioni stabili) e nuovi limiti di spesa per gli accordi stipulati dal 1° gennaio 2022. Sono definite le modalità di presentazione dei piani annuali di esodo, i destinatari dell'indennità, i requisiti dei datori di lavoro (anche non imprenditori e aggregazioni), le regole per l'utilizzo dei Fondi di solidarietà bilaterali e le istruzioni contabili collegate.
Istruzioni applicative dell'art. 41, comma 5-bis (contratto di espansione) modificato dalla legge n. 234/2021
Punti principali
Disposizioni di riferimento
La legge n. 234/2021 ha prorogato il regime sperimentale dell'art. 41 per il 2022-2023 e ha introdotto il comma 1-ter: il limite minimo di organico non può essere inferiore a 50 unità (anche calcolate complessivamente per aggregazioni stabili). Il comma 5-bis prevede limiti di spesa per gli accordi dal 1/1/2022: 80,4 mln (2022), 219,6 mln (2023), 264,2 mln (2024), 173,6 mln (2025) e 48,4 mln (2026). Si rinvia, per quanto compatibile, alla circolare n. 48/2021.
Lavoratori destinatari dell'indennità
L'indennità mensile è riconosciuta ai lavoratori dipendenti a tempo indeterminato iscritti al FPLD o forme sostitutive/esclusive INPS che abbiano risolto consensualmente il rapporto entro il 30/11/2023. Sono escluse alcune forme di pensionamento anticipato e specifiche fattispecie (es. opzione donna, particolari pensioni del personale viaggiante). Si tiene conto degli adeguamenti per la speranza di vita: l'indennità è corrisposta fino alla prima decorrenza utile della pensione certificata al momento dell'accesso, con contribuzione correlata fino al raggiungimento del requisito contributivo, nel limite massimo di 60 mesi.
Presentazione del piano annuale di esodo
Nel contratto di espansione può essere indicato un solo piano di esodo per ciascuna annualità 2022 e 2023 (due solo in casi eccezionali). Ogni piano deve indicare il numero massimo di lavoratori e la stessa data presunta di risoluzione (non oltre 30/11/2022 per il 2022 e 30/11/2023 per il 2023). Il datore di lavoro presenta domanda all'INPS accompagnata da fideiussione bancaria (o versamento in unica soluzione esonerante dalla fideiussione). La garanzia deve coprire gli importi dovuti maggiorati di almeno il 15% per variabilità. Documentazione da trasmettere: copia contratto di espansione, modulo SC96 e modulo AA02; le domande di certificazione vanno presentate via PRAT almeno 90 giorni prima del primo ingresso e non possono superare il 20% in più dei lavoratori indicati nel contratto.
Datori di lavoro destinatari delle disposizioni
Le disposizioni si applicano anche ai datori di lavoro non imprenditori che raggiungono il requisito dimensionale (almeno 50 unità), compresi i casi di aggregazione stabile di imprese con unica finalità produttiva o di servizi (calcolo complessivo della forza lavoro). In aggregazione l'accordo va sottoscritto dai rappresentanti legali di tutti i datori coinvolti e per ciascun datore va indicato nel contratto il numero di lavoratori del piano annuale e la data presunta di risoluzione. Per imprese/gruppi con organico >1.000 si applicano i criteri di computo già indicati e permangono gli impegni sulle assunzioni (almeno 1 assunzione ogni 3 esodi) e sui piani strategici richiesti dal comma 5-bis.
Riconoscimento tramite Fondi di solidarietà bilaterali
La prestazione (indennità e contribuzione correlata, se dovuta) può essere erogata tramite i Fondi di solidarietà bilaterali senza modifica dei loro atti istitutivi o deliberazioni, purché il Fondo sia pienamente operativo (nomina del Comitato Amministratore). Anche in questo caso il datore deve fornire fideiussione o versare la provvista in unica soluzione. INPS attiverà conti di contabilità generale e codifiche per il flusso Uniemens; indicazioni specifiche saranno comunicate per ciascun Fondo. La misura della contribuzione segue le regole richiamate dal d.lgs. 22/2015 (NASpI). È allegato l'elenco dei Fondi istituiti (Allegato 1).
Istruzioni contabili
Per le rilevazioni contabili si rimanda alla circolare n. 48/2021 e i conti saranno aggiornati nella denominazione; saranno forniti successivi messaggi operativi con istruzioni contabili specifiche per i Fondi che delibereranno l'erogazione. Le relazioni finanziarie con lo Stato saranno definite dalla Direzione generale. È allegata la variazione al piano dei conti (Allegato 2).
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