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Sentenza penale

Cassazione Penale, Sentenza n. 26380/2025 del 18/07/2025

Giurisprudenza penale

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale

Esito

Favorevole al resistente

La controversia

Impugnazione dell'ordinanza del Tribunale di Napoli che confermava la custodia cautelare in carcere per Baratto quale presunto capo e promotore di un'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (capo 9). I ricorsi, introdotti dai difensori Francesco Liguori e Giuseppe Perfetto, lamentavano vizi di motivazione e violazione di legge: mancata indicazione del concreto apporto dirigenziale di Baratto; uso selettivo e non idoneo delle intercettazioni (molte fuori dal periodo contestato o meramente amicali); assenza di prova di una cassa comune, numero adeguato di partecipanti e stabile organizzazione; prova insufficiente del ruolo apicale considerata la condizione detentiva dell'imputato e la mancanza di contatti diretti con gli associati; contestazione della qualificazione della sostanza (solo "gas"/droghe leggere) e possibile riqualificazione ai sensi dell'art. 74, comma 6, d.P.R. 309/1990.

La decisione

La Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso. Ha ritenuto infondate le censure, affermando che il sindacato di legittimità sulle misure cautelari è limitato all'adeguatezza logica e giuridica della motivazione e non può sostituirsi alla valutazione di merito. Il Tribunale del riesame aveva adeguatamente motivato la sussistenza di gravi indizi nei confronti di Baratto, valorizzando intercettazioni (in particolare la conversazione del 17/10/2020) e la messaggistica Instagram che dimostrerebbero l'esercizio di direzione e coordinamento, anche dall'interno del carcere, tramite il luogotenente Del Vecchio. La sentenza ha inoltre richiamato il consolidato orientamento giurisprudenziale sui requisiti dell'associazione per delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti (organizzazione articolata, ruoli prestabiliti, capacità di rifornimento e di commercializzazione continuativa, sistema di consegna e numero di associati) e ha escluso l'insussistenza delle esigenze cautelari sulla base degli argomenti proposti. Il ricorrente è stato condannato al pagamento delle spese processuali e la Corte ha disposto gli adempimenti di cui all'art. 94, comma 1-ter, disp. att. c.p.p.

Norme richiamate

  • art. 273 cod. proc. pen.

    Richiamato in relazione ai vizi di motivazione: disciplina i requisiti della motivazione degli atti processuali. La Corte ha valutato che la motivazione del Tribunale del riesame era aderente ai canoni di logicità e completezza richiesti dall'articolo.

  • art. 192 cod. proc. pen.

    Norma sul contenuto e la forma della motivazione delle decisioni giudiziarie. Usata per sostenere che l'ordinanza impugnata ha motivato sufficientemente le ragioni della custodia cautelare.

  • art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990

    Riguarda l'associazione finalizzata al traffico di stupefacenti. La Corte ha richiamato la giurisprudenza sul carattere permanente e sugli elementi costitutivi dell'associazione (organizzazione articolata, ruoli, continuità nelle forniture e nella distribuzione), affermando che gli elementi acquisiti erano idonei a configurare il reato ex art. 74.

  • art. 94, comma 1-ter, disp. att. cod. proc. pen.

    Norma procedurale richiamata per gli adempimenti conseguenti alla condanna alle spese processuali. La Corte ha disposto l'inoltro alla cancelleria per gli adempimenti previsti.

Massime di principio

  • Il sindacato della Cassazione sulle misure cautelari è limitato: si verifica solo la coerenza logica e la conformità a principi di diritto della motivazione, non si procede a un nuovo apprezzamento del materiale probatorio.
  • Le intercettazioni e la messaggistica, anche se provengono da detenuti che usano profili social o intermediari, possono costituire elemento idoneo a dimostrare un ruolo direttivo se emerge chiaramente l'intento di impartire ordini, coordinare la piazza di spaccio e gestire acquirenti e rifornimenti.
  • L'assenza di una "cassa comune" o la brevità apparente dei rapporti tra i partecipi non esclude di per sé la configurabilità dell'associazione: è decisivo il quadro complessivo che dimostri un sistema organizzato e stabile volto allo smercio continuativo di stupefacenti.
  • La contestazione del tipo di sostanza (es. solo droghe leggere) può non essere decisiva in sede cautelare se la qualificazione non è stata espressamente posta in discussione dal giudice di merito; per ottenere la riqualificazione è necessario un concreto e specifico sviluppo probatorio.
  • Le deduzioni difensive che si risolvono in una diversa valutazione delle prove già esaminate dal giudice di merito non sono adeguate in Cassazione per ottenere l'annullamento di una misura cautelare: occorre dimostrare incongruenze logiche o violazioni di diritto nella motivazione.

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