Risoluzione n. 38 del 11/04/2014
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa risoluzione chiarisce che le indennità chilometriche corrisposte nello svolgimento di attività sportive dilettantistiche sono non imponibili solo se qualificabili come spese di viaggio documentate e sostenute per prestazioni fuori dal territorio comunale di residenza o dimora abituale del percipiente; negli altri casi rileva la franchigia complessiva di 7.500 euro prevista dal TUIR.
Trattamento fiscale delle indennità chilometriche per attività sportive dilettantistiche
Indennità chilometriche nelle attività sportive dilettantistiche
La risoluzione esamina il trattamento tributario delle indennità chilometriche erogate nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche, chiarendo quando tali somme non concorrono alla formazione del reddito del percettore ai sensi degli articoli 67, comma 1, lett. m), e 69, comma 2, del TUIR.
Inquadramento normativo
L’Amministrazione richiama la disciplina dei redditi diversi prevista dall’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR, che include tra i compensi rilevanti anche indennità di trasferta, rimborsi forfetari di spesa, premi e compensi corrisposti nell’esercizio diretto di attività sportive dilettantistiche da CONI, Federazioni sportive nazionali, UNIRE, enti di promozione sportiva e altri organismi riconosciuti con finalità sportive dilettantistiche. La medesima disposizione si applica anche ai rapporti di collaborazione coordinata e continuativa di carattere amministrativo-gestionale di natura non professionale in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche.
L’art. 69, comma 2, del TUIR prevede un regime di favore, stabilendo che tali somme non concorrono a formare il reddito fino a un importo complessivo annuo di 7.500 euro. Restano inoltre esclusi dal reddito i rimborsi di spese documentate relativi a vitto, alloggio, viaggio e trasporto sostenute in occasione di prestazioni effettuate fuori dal territorio comunale.
Qualificazione delle indennità chilometriche
Le indennità chilometriche sono ricondotte ai rimborsi delle spese di viaggio sostenute dal soggetto per raggiungere il luogo di svolgimento dell’attività mediante un proprio mezzo di trasporto. Di conseguenza, esse possono essere considerate spese documentate solo se non hanno natura forfetaria e sono determinate in base al tipo di veicolo e alla distanza percorsa, utilizzando gli importi delle tabelle ACI.
Condizioni di non imponibilità
La risoluzione afferma che le indennità chilometriche non concorrono a formare il reddito quando:
- le spese sono documentate;
- la prestazione è effettuata fuori dal territorio comunale.
Se invece la prestazione è svolta all’interno del territorio comunale oppure le spese non sono documentate, le indennità chilometriche rientrano nel regime di favore dell’art. 69, comma 2, e quindi non sono imponibili solo entro la franchigia di 7.500 euro annui, da calcolare tenendo conto anche di indennità, rimborsi forfetari, premi e compensi percepiti ai sensi dell’art. 67, comma 1, lett. m).
Territorio comunale di riferimento
Per stabilire se la prestazione sia resa fuori dal territorio comunale, la risoluzione conferma l’orientamento già espresso dalla circolare del Ministero delle finanze n. 27 del 3 luglio 1986. Il territorio comunale di riferimento è quello in cui il soggetto percettore risiede o ha la dimora abituale.
La sede dell’organismo erogatore non assume rilievo ai fini della verifica della non imponibilità. Il richiamo alla precedente disciplina del 1986 serve a confermare la continuità interpretativa anche dopo le modifiche intervenute con l’art. 37, comma 1, della legge n. 342 del 2000.
Richiami interpretativi e precedenti
La risoluzione richiama:
- la legge 25 marzo 1986, n. 80, che disciplinava il trattamento tributario dei proventi derivanti da attività sportive dilettantistiche;
- la circolare n. 27 del 3 luglio 1986, che aveva chiarito la rilevanza del comune di residenza del percettore;
- la risoluzione 4 maggio 1996, n. 65, sul medesimo tema;
- la circolare n. 326 del 1997, che ha confermato i precedenti chiarimenti.
Viene osservato che le successive modifiche normative dell’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR hanno meglio definito attività e soggetti destinatari della disciplina, ma non hanno inciso sul criterio di determinazione dell’imponibile oggetto della risoluzione.
Presupposti applicativi e limiti
I chiarimenti valgono solo nel presupposto che l’attività svolta sia effettivamente riconducibile all’art. 67, comma 1, lett. m), del TUIR e che non sia configurabile un rapporto di lavoro dipendente o autonomo. In tali ultimi casi, infatti, si applicherebbero le regole proprie delle rispettive categorie reddituali.
Vigilanza amministrativa
La risoluzione conclude disponendo che le Direzioni regionali vigilino affinché i principi enunciati e le istruzioni fornite siano puntualmente osservati dalle Direzioni provinciali e dagli Uffici dipendenti.
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