Messaggio numero 2831 del 29-01-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl documento disciplina la proroga al 30 giugno 2010 della sospensione degli adempimenti e versamenti contributivi per datori di lavoro privati e lavoratori autonomi operanti nei territori colpiti dal sisma, escludendo banche e assicurazioni, e indica le modalità di esposizione in UNIEMENS/DM10. Inoltre richiama le regole per il recupero dei contributi sospesi da aprile a novembre 2009, da versare in 60 rate mensili a partire da giugno 2010 senza oneri accessori. Infine aggiorna le istruzioni contabili e la denominazione del conto GPA 00/114.
Proroga sospensione contributiva e recupero rateale dei contributi sospesi per i comuni dell’Abruzzo colpiti dal sisma
Proroga della sospensione contributiva e recupero dei contributi sospesi
Il documento reca istruzioni sulla proroga della sospensione contributiva per i soggetti colpiti dagli eventi sismici in Abruzzo e sulle modalità di recupero dei contributi sospesi in precedenza. Vengono inoltre fornite indicazioni contabili per la rilevazione delle somme sospese.
Proroga fino al 30 giugno 2010
L’art. 1, comma 1, dell’OPCM n. 3837 del 30 dicembre 2009, pubblicata nella G.U. n. 6 del 9 gennaio 2010, come modificato e integrato dall’art. 9 dell’OPCM n. 3843/2010, prevede per i datori di lavoro privati e i lavoratori autonomi, anche del settore agricolo, operanti alla data dell’evento sismico nei territori interessati, il differimento del termine di sospensione degli adempimenti e dei versamenti dei contributi previdenziali e assistenziali fino al 30 giugno 2010.
La disposizione precisa che:
- non si fa comunque luogo al rimborso di quanto già eventualmente versato;
- le nuove disposizioni non si applicano agli istituti di credito e assicurativi.
Per tali ultimi soggetti, la sospensione contributiva è cessata il 30 novembre 2009, con competenza ottobre 2009; essi devono quindi proseguire nel versamento dei contributi correnti per il mese di novembre 2009, con scadenza 16 dicembre 2009.
In applicazione della delibera del Consiglio di amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7/10/1993, il versamento dei contributi già scaduti può essere eseguito entro il giorno 16 del terzo mese successivo all’emanazione del messaggio, senza aggravio di somme aggiuntive a titolo di sanzioni civili.
Le sedi devono eliminare dalle posizioni contributive, con decorrenza "novembre 2009", il codice di autorizzazione "2Q".
Modalità operative per le denunce contributive
Il comma 3 dell’art. 1 rinvia ad un successivo provvedimento la disciplina delle modalità di recupero dei contributi sospesi dal 1 dicembre 2009 al 30 giugno 2010.
Per la compilazione delle denunce UNIEMENS, per i periodi di paga da "dicembre 2009 a maggio 2010", le aziende devono inserire l’indicazione dei contributi sospesi con il codice "N954". Il risultato dei conteggi può determinare:
- un credito INPS da versare con le consuete modalità F24;
- un credito azienda;
- un saldo a zero.
Le aziende che per il mese di dicembre utilizzano il modello DM10 devono indicare i contributi sospesi con il medesimo codice "N954", secondo le modalità già illustrate dalla circolare n. 59/2009.
Per artigiani e commercianti, aziende agricole e lavoratori autonomi agricoli, nonché per i liberi professionisti e i committenti tenuti al versamento alla gestione separata, valgono i criteri già comunicati con la circolare n. 59/2009.
Recupero dei contributi sospesi da aprile a novembre 2009
L’art. 2, comma 198, della legge n. 191 del 23 dicembre 2009, legge finanziaria 2010, pubblicata nella G.U. n. 302 del 30 dicembre 2009, disciplina il recupero dei contributi sospesi da aprile a novembre 2009.
La norma modifica l’art. 25 del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78, convertito con modificazioni dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, e stabilisce che la riscossione dei contributi previdenziali e assistenziali e dei premi per l’assicurazione obbligatoria contro infortuni e malattie professionali non versati per effetto della sospensione di cui all’art. 2, comma 1, dell’OPCM n. 3754 del 9 aprile 2009 avviene:
- senza applicazione di oneri accessori;
- mediante 60 rate mensili di pari importo;
- a decorrere dal mese di giugno 2010.
La prima rata deve essere versata entro il 16 giugno 2010; le rate successive entro il giorno 16 di ogni mese, secondo la disciplina dei versamenti unificati. Il documento rinvia a successive istruzioni operative per il recupero delle somme.
Istruzioni contabili e conto interessato
Per la rilevazione contabile della proroga della sospensione dei contributi relativi alle aziende tenute alle denunce mensili, si richiamano le istruzioni già impartite con la circolare n. 59 del 21 aprile 2009, che aveva istituito il conto GPA 00/114, di cui viene modificata la denominazione.
Variazione del piano dei conti
L’allegato riporta la variazione del conto GPA 00/114 con le seguenti indicazioni:
- tipo variazione: V;
- codice conto: GPA 00/114;
- denominazione completa: "Crediti per contributi sospesi alle aziende nei comuni della regione Abruzzo colpiti dagli eventi sismici del 6 aprile 2009 – Art. 2, comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3754/2009 e art. 1, comma 1, dell’O.P.C.M. n. 3837/2009";
- denominazione abbreviata: "CRED.CTR.SOSP.AZ.ABRUZZO-OPCM 3754/09 E 3837/09".
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