Messaggio numero 3247 del 02-02-2010
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa circolare richiama le aziende a rispettare con tempestività gli adempimenti connessi alle operazioni societarie e alle variazioni di adesione ai Fondi interprofessionali, per evitare interruzioni e correzioni manuali. Viene confermata la necessità della contestuale revoca per ogni modifica di adesione e viene illustrata la nuova "portabilità" del 70% delle somme maturate, introdotta dalle modifiche normative del 2009.
Adempimenti per adesioni, revoche e portabilità tra Fondi interprofessionali
Adempimenti per adesioni, revoche e portabilità tra Fondi interprofessionali
Il documento richiama l’attenzione delle aziende e delle sedi sulla corretta gestione delle operazioni societarie e delle variazioni di adesione ai Fondi interprofessionali per la formazione continua. L’obiettivo è evitare interruzioni nella continuità delle adesioni e, conseguentemente, errori nell’attribuzione delle risorse finanziarie destinate ai Fondi.
Finalità operative e criticità segnalate
La circolare evidenzia la necessità di accelerare gli adempimenti connessi alle operazioni societarie, con particolare attenzione alla decorrenza dei Fondi. In assenza di continuità nelle adesioni possono verificarsi “parentesi” che incidono sull’imputazione delle risorse trasferite al Fondo di rotazione.
Le interruzioni determinano successivi interventi di sistemazione manuale, che comportano:
- riesame delle denunce contributive;
- quantificazione dell’ammontare delle quote di spettanza;
- recupero degli importi diversamente destinati;
- attribuzione delle somme al Fondo indicato dal datore di lavoro.
Quadro normativo e innovazioni introdotte
Il documento si inserisce nel quadro delle innovazioni introdotte dalla legge 2/2009, richiamata come riferimento per le modifiche alla disciplina dei Fondi interprofessionali. Tali novità incidono sul funzionamento dei Fondi sotto il profilo delle adesioni, delle revoche e degli effetti finanziari derivanti, inclusa la mobilità tra Fondi.
Viene richiamata anche la circolare n. 107 dell’1/10/2009, che ha approfondito i cambiamenti organizzativi e procedurali conseguenti alle nuove disposizioni.
Portabilità tra Fondi
Una delle principali novità è l’introduzione della “portabilità”. Per le aziende interessate, essa consente, nel rispetto delle condizioni di legge, di trasferire a un nuovo Fondo il 70 per cento del totale delle somme confluite nel triennio antecedente nel Fondo precedentemente scelto, al netto delle somme eventualmente già utilizzate per finanziare i propri piani formativi.
Modalità di adesione e revoca nella denuncia contributiva
Per le aziende che intendono spostarsi verso un nuovo Fondo, la denuncia contributiva deve contenere:
- il codice di revoca del Fondo precedentemente scelto, indicato come “REVO” e/o “REDI”;
- contestualmente, il codice del nuovo Fondo al quale si intende aderire.
La circolare ribadisce che le modifiche di adesione ai Fondi non possono essere considerate se non sono accompagnate da espresse e contestuali indicazioni di revoca.
Riferimenti normativi richiamati nelle note
Nelle note si precisa che:
- la legge 28 gennaio 2009, n. 2, art. 19, comma 7-bis, ha modificato l’impianto normativo in materia di Fondi interprofessionali per la formazione continua previsto dall’art. 118 della legge n. 388/2000 e successive modificazioni;
- la legge 9 aprile 2009, n. 33, art. 7-ter, comma 10, ha apportato ulteriori variazioni al testo della legge n. 2.
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