L.R. Valle d'Aosta 19/2023
Modificazioni alla legge regionale 23 luglio 2010, n. 23 (Testo unico in materia di interventi economici di sostegno e promozione sociale. Abrogazione di leggi regionali).
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeLa legge regionale Valle d’Aosta n. 19/2023 aggiorna la l.r. 23/2010 su criteri ISEE, minimo vitale, assegni di cura, voucher, contributi per inclusione, disabilità e vita indipendente, oltre a procedure, finanziamenti e abrogazioni. Produzione di effetti dal 2023, con disciplina transitoria per i procedimenti in corso.
Modifiche al testo unico valdostano sugli interventi economici di sostegno e promozione sociale
Modificazioni al testo unico regionale sugli interventi economici di sostegno e promozione sociale
La legge regionale Valle d’Aosta 5 ottobre 2023, n. 19 interviene in modo esteso sulla l.r. 23/2010, aggiornando requisiti di accesso, misure di sostegno economico, procedure, copertura finanziaria e abrogazioni. La disciplina riguarda esclusivamente il territorio regionale valdostano.
Criteri generali di accesso e determinazione del minimo vitale
La normativa conferma che l’accesso agli interventi economici è regolato, quando previsto espressamente dalla legge o dalle sue disposizioni attuative, dai criteri indicati dalla disciplina regionale. Lo strumento generale per garantire l’equità di accesso è l’ISEE, richiamato secondo il d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.
Il minimo vitale è definito come soglia economica mensile di sussistenza del nucleo familiare e si calcola moltiplicando il valore annualmente aggiornato per la scala di equivalenza ISEE del nucleo di riferimento. L’importo è aggiornato ogni anno con provvedimento del dirigente regionale competente in materia di assistenza economica, sulla base dell’indice FOI al netto dei tabacchi.
Assegni di cura per affidamenti e collocazione in struttura
La Regione eroga assegni di cura per due grandi tipologie di intervento:
- affidamento familiare, residenziale o a tempo parziale, a parenti o terzi;
- collocazione in strutture residenziali per minori, genitore-bambino o gruppo appartamento.
Per gli affidamenti familiari, gli assegni:
- non dipendono dalla situazione economica della famiglia affidataria;
- sono differenziati in base alla tipologia di affidamento;
- sono stabiliti dalla Giunta regionale e rivalutati annualmente.
Per le collocazioni in struttura, gli assegni coprono la spesa totale della retta di ospitalità e gli altri interventi previsti nel progetto di presa in carico dei servizi sociali o socio-sanitari.
I beneficiari degli assegni per affidamento includono minori allontanati dal nucleo d’origine per provvedimenti giudiziari o regionali, minori vulnerabili per i quali si ritenga utile un sostegno parziale, minori aventi titolo all’assistenza secondo la normativa vigente, giovani tra 18 e 21 anni per i quali sia stata valutata la prosecuzione dell’affidamento, gestanti o genitori con figli minori in situazione di tutela, e casi di collocazione temporanea urgente.
Per la collocazione in struttura, i destinatari comprendono minori allontanati dal nucleo d’origine, minori aventi titolo all’assistenza, giovani tra 18 e 21 anni in carico ai servizi socio-sanitari e inseriti in un progetto di autonomia, nonché gestanti o genitori con figli minori in tutela o bisognosi di collocazione temporanea.
Anticipazione dell’assegno di mantenimento a tutela dei minori
La Regione anticipa al genitore affidatario o ad altro soggetto affidatario del minore residente l’assegno di mantenimento quando l’obbligato non paga nei termini stabiliti dai giudici.
L’erogazione avviene:
- su istanza dell’avente diritto;
- per un anno dalla domanda;
- con possibile rinnovo fino a un massimo di 36 mesi, previa verifica dei requisiti.
L’importo erogato corrisponde a quanto stabilito dall’autorità giudiziaria, ma non può superare il limite fissato dalla Giunta regionale. Il beneficio richiede la documentazione prevista dalla Giunta. Il beneficiario deve comunicare entro 10 giorni il pagamento da parte dell’obbligato e ogni variazione personale o economica rilevante. La mancata comunicazione comporta decadenza e divieto di ripresentare domanda per almeno 5 anni.
Voucher per collegi, convitti e doposcuola
La Regione eroga voucher per la frequenza, durante l’anno scolastico, di collegi e convitti nel territorio regionale da parte di minori iscritti alla scuola secondaria di primo e secondo grado o a percorsi di formazione professionale. Il voucher è stabilito dalla Giunta regionale.
Ne possono beneficiare:
- minori residenti in Valle d’Aosta;
- minori con gravi problemi socio-familiari seguiti dai servizi sociali o socio-sanitari e stabilmente domiciliati presso familiari residenti nel territorio regionale;
- minori profughi di guerra stabilmente domiciliati in Valle d’Aosta.
Per i minori residenti, il beneficio è esteso fino ai 21 anni per consentire la conclusione del percorso scolastico e può coprire integralmente la retta mensile.
È inoltre introdotto un voucher per la frequenza, durante l’anno scolastico, di servizi di doposcuola pubblici o privati, con importo e modalità definiti dalla Giunta regionale. I destinatari sono minori residenti, minori con gravi problemi socio-familiari seguiti dai servizi e minori profughi di guerra stabilmente domiciliati nel territorio regionale.
Contributi per inclusione sociale e contributi straordinari
I contributi mensili per inclusione sociale sono concessi nell’ambito del percorso di sostegno concordato con i servizi sociali, a favore di nuclei residenti con situazione economica inferiore al minimo vitale. Se la situazione economica supera il minimo vitale, ma non il suo doppio, la commissione può comunque valutare il contributo, quando i servizi ravvisino la necessità di intervento.
L’importo corrisponde alla differenza tra minimo vitale e situazione economica del richiedente. I contributi durano per un periodo sufficiente a superare il disagio economico e sono sospesi se il richiedente rifiuta soluzioni alternative, incluse proposte lavorative.
In deroga, i contributi sono concessi con continuità per ciascun anno solare dal giorno della domanda quando il nucleo è composto solo da ultrasessantacinquenni, oppure da ultrasessantacinquenni e soggetti maggiorenni totalmente inabili al lavoro.
Sono esclusi i nuclei che possiedono beni mobili o immobili oltre i limiti fissati dalla Giunta, che non aderiscano al percorso di sostegno, che abbiano cessato volontariamente un lavoro nell’ultimo anno senza giustificato motivo sanitario, che abbiano rifiutato offerte lavorative nell’ultimo anno o che siano ospiti di strutture residenziali socio-assistenziali e sanitarie quando il nucleo sia composto da una sola persona.
I contributi straordinari sono concessi a nuclei residenti che abbiano sostenuto o debbano sostenere spese documentate tali da causare un disagio rilevante, nonché a nuclei temporaneamente presenti nel territorio in situazioni di bisogno urgente e non differibile, quando non sia possibile attivare i servizi della regione o dello Stato di appartenenza. Per i residenti, il contributo è possibile se, al netto della spesa straordinaria, la situazione economica non supera il doppio del minimo vitale. Sono previste le medesime cause di esclusione dei contributi per inclusione sociale.
Sostegno all’autonomia delle donne vittime di violenza
La Regione prevede contributi mensili per percorsi di autonomia ed emancipazione a favore di donne maggiorenni residenti vittime di violenza, con o senza figli minori, in difficoltà economica e in possesso della certificazione rilasciata dai servizi sociali o socio-sanitari, dai centri antiviolenza o dalle case rifugio, secondo i requisiti della normativa statale.
Il contributo:
- dura al massimo 12 mensilità;
- finanzia spese finalizzate all’indipendenza personale, economica e sociale;
- può essere concesso senza ISEE se nel nucleo è presente anche il soggetto maltrattante;
- richiede la sottoscrizione di un patto di autonomia con i servizi e con il centro antiviolenza o la casa rifugio;
- non è cumulabile con altri contributi aventi le stesse finalità.
Procedure, commissione e urgenze
Le domande di contributo previste dall’articolato e dall’articolo 12 devono essere corredate dal progetto relativo al percorso di sostegno e sono valutate da una commissione composta dal dirigente competente in assistenza economica, dal dirigente competente in servizi alla persona e da un rappresentante degli enti locali individuato dal Consiglio permanente degli enti locali della Valle d’Aosta.
La commissione esprime un parere obbligatorio e vincolante sulla concessione dei contributi, può disporne l’erogazione a terzi per garantirne il corretto utilizzo e può effettuare verifiche sui requisiti. Nei casi eccezionali di estrema urgenza, il dirigente competente può concedere un contributo immediato, anche con anticipazione tramite cassa economale, previa imputazione al capitolo di bilancio pertinente.
Sostegno alla domiciliarità: assegni di cura, disabilità gravissima e vita indipendente
Gli assegni di cura a sostegno della domiciliarità sono destinati a persone di almeno 65 anni che ricorrono ad assistenza domiciliare privata per condizioni psico-fisiche compromesse e non autosufficienza accertata. Per i minori il beneficio è possibile solo in presenza di certificazione di handicap grave ex art. 3 l. 104/1992.
Gli assegni coprono il pagamento di assistenti personali assunti dal beneficiario o, se impossibilitato, dal coniuge, dal convivente unito civilmente o di fatto, da un parente o affine entro il secondo grado o dal legale rappresentante. Non sono erogati quando l’assistente è il coniuge, un parente o un affine entro il secondo grado.
I beneficiari devono rispettare specifici requisiti di residenza e progetto di mantenimento a domicilio, tra cui:
- residenza in Valle d’Aosta da almeno 2 anni;
- oppure residenza da meno di 2 anni ma con precedente residenza continuativa in Regione per almeno 5 anni;
- oppure residenza da almeno 5 anni e accoglienza temporanea di un familiare non residente, con trasferimento di residenza entro 6 mesi.
Per i minori rileva la residenza dei genitori. Gli assegni non sono cumulabili con i contributi per vita indipendente e con quelli previsti per disabilità gravissima/SLA.
Sono previsti contributi specifici per persone con disabilità gravissima, comprese le persone affette da SLA, finalizzati a rimuovere l’esclusione sociale e a favorire autonomia e permanenza al domicilio. Possono consistere nella copertura delle spese per l’assunzione di assistenti personali o in un contributo mensile se l’assistenza è prestata da caregiver familiare.
I destinatari sono:
- persone fino a 65 anni con disabilità gravissima, residenti in Valle d’Aosta, che necessitano di assistenza vigile e continuativa e di sostegno intensivo;
- ultrasessantacinquenni residenti affetti da SLA, gravi demenze o Alzheimer, o già in possesso dei requisiti precedenti al compimento dei 65 anni, purché la condizione non dipenda dal naturale invecchiamento.
Le modalità attuative sono demandate alla Giunta regionale, che deve fare riferimento alla definizione statale di caregiver familiare. I contributi non sono cumulabili tra loro né con altri interventi pubblici aventi le medesime finalità.
La legge disciplina anche i contributi per la vita indipendente delle persone con disabilità, destinati a soggetti residenti con handicap grave tra 18 e 65 anni. Il contributo copre le spese per l’assunzione di assistenti personali ed è subordinato a un progetto individualizzato concordato con i servizi socio-sanitari territoriali. Non è cumulabile con gli assegni di cura a sostegno della domiciliarità né con quelli per disabilità gravissima/SLA.
Contributi per rette in strutture e titolarità degli oneri finanziari
La Regione contribuisce al pagamento delle quote assistenziali a carico dell’utente in strutture socio-assistenziali, socio-sanitarie e riabilitative private a favore di persone non autosufficienti e affette da gravi patologie invalidanti che non possono restare al domicilio.
I contributi sono concessi a persone residenti:
- da almeno 3 anni, con progetto di inserimento concordato con i servizi;
- da meno di 3 anni, ma con precedente residenza continuativa in Regione per almeno 3 anni;
- da almeno 3 anni, già inserite da almeno 2 anni in strutture private a carico proprio o della famiglia, quando sopravvengano difficoltà economiche e i servizi confermino il progetto di inserimento, salvo possibilità di inserimento in strutture pubbliche o ragioni di benessere psicofisico che consiglino la permanenza nella struttura privata.
In presenza di progetti di inserimento basati sulla segnalazione dei servizi e di assenza o inadeguatezza di reti familiari e di altre risorse, il contributo può essere concesso anche a residenti con periodi inferiori a quelli ordinari.
Quanto alla titolarità degli oneri finanziari, quando minori non residenti vengono collocati in affidamento familiare, in comunità di tipo familiare o in strutture residenziali socio-assistenziali e sanitarie in Regione, la spesa grava sul Comune di residenza del genitore esercente la potestà genitoriale, previamente informato. Analogamente, per cittadini non residenti in stato di bisogno inseriti in strutture residenziali socio-assistenziali, le prestazioni obbligatorie sono a carico del Comune di residenza anagrafica al momento dell’ingresso.
Rapporti con enti del terzo settore e procedure di consultazione
La disciplina modifica il riferimento soggettivo nelle disposizioni attuative e sostituisce il richiamo alle organizzazioni di volontariato e alle ONLUS con quello agli enti del terzo settore aventi sede operativa stabile nel territorio regionale.
È inoltre rimodulata la consultazione in materia di provvedimenti regionali, prevedendo il solo parere del Consiglio permanente degli enti locali in luogo del precedente doppio passaggio anche con la Commissione consiliare competente.
Finanziamento degli interventi e copertura della spesa
La legge aggiorna la disciplina finanziaria degli interventi, prevedendo che l’onere complessivo derivante dalla l.r. 23/2010 sia finanziato mediante trasferimenti con vincolo settoriale di destinazione e, per gli anni successivi, secondo le modalità previste dalla legge regionale di finanza locale.
Per la nuova legge del 2023, l’onere complessivo è fissato in 350.000 euro annui a decorrere dal 2023, ripartiti in:
- 100.000 euro per la missione 12, programma 02, interventi per la disabilità;
- 250.000 euro per la missione 12, programma 04, interventi per i soggetti a rischio di esclusione sociale.
È inoltre disposto un rifinanziamento di 120.000 euro annui, dal 2023, per gli interventi previsti dagli articoli 14 e 17 della l.r. 23/2010, al fine di far fronte alle maggiori richieste presentate fino all’entrata in vigore della legge.
La Giunta regionale è autorizzata ad apportare le necessarie variazioni contabili.
Disposizione transitoria e abrogazioni
Per i procedimenti in corso alla data di entrata in vigore della legge, relativi agli interventi dell’articolo 2 della l.r. 23/2010, continuano ad applicarsi, fino all’adozione dei nuovi provvedimenti attuativi, quelli già adottati in base alla disciplina previgente.
Sono abrogati:
- il comma 2 dell’articolo 3 della l.r. 23/2010;
- gli articoli 6, 10, 15 e 21 della medesima legge;
- il comma 7 dell’articolo 16 della l.r. 18/2013;
- la l.r. 3/2015 sul credito sociale e contrasto alla povertà;
- il comma 5 dell’articolo 13 della l.r. 37/2021.
Valutazione di attualità
La legge non appare deprecata: introduce modifiche strutturali a un testo unico ancora operativo e disciplina misure assistenziali potenzialmente attuali, con efficacia dal 2023 e senza limiti temporali di applicazione, salvo i singoli termini previsti per alcune prestazioni.
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