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Legge

L.R. Valle d'Aosta 20/2023

Disposizioni in materia di tutela delle acque dall’inquinamento. Modificazioni alla legge regionale 24 agosto 1982, n. 59 (Norme per la tutela delle acque dall’inquinamento).

Normativa regionaleL.R. Valle d'Aosta 20/2023

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

La legge aggiorna la disciplina valdostana sugli scarichi e sugli impianti di depurazione, allineandola al d.lgs. 152/2006. Introduce limiti distinti per impianti sopra e sotto 2.000 a.e., nuove regole su autorizzazioni, deroghe e fase transitoria, e sostituisce alcune tabelle allegati. Prevede l’adozione di una deliberazione della Giunta entro 90 giorni e l’aggiornamento del piano d’ambito entro il 31 dicembre 2024.

Tutela delle acque dall'inquinamento e modifica della legge regionale Valle d'Aosta n. 59/1982

Tutela delle acque dall'inquinamento e adeguamento della normativa regionale

La legge regionale della Valle d’Aosta interviene sulla disciplina della tutela delle acque dall’inquinamento, aggiornando la legge regionale 24 agosto 1982, n. 59. L’obiettivo è allineare la normativa regionale al d.lgs. 152/2006, alla direttiva 2000/60/CE e alla disciplina eurounitaria in materia di acque.

Ambito di applicazione e finalità

Il provvedimento riguarda la disciplina degli scarichi e degli impianti di depurazione nel territorio regionale. La finalità è garantire la conformità dei limiti di accettabilità, delle autorizzazioni e delle procedure tecniche ai criteri statali e europei in materia di tutela delle acque dall’inquinamento.

Limiti di accettabilità degli scarichi degli impianti di depurazione

La legge distingue il regime applicabile in base alla potenzialità dell’impianto espressa in abitanti equivalenti.

  • Per gli impianti con potenzialità maggiore o uguale a 2.000 a.e., gli scarichi devono rispettare i limiti previsti dall’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006.
  • Per gli impianti con potenzialità inferiore a 2.000 a.e., gli scarichi devono rispettare i limiti di accettabilità fissati dalle tabelle D ed E allegate alla legge regionale 59/1982.
  • Le determinazioni analitiche relative a entrambe le categorie di scarichi devono essere effettuate con le metodologie dell’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006.

Disciplina delle autorizzazioni agli scarichi e poteri della Giunta regionale

La norma integra la disciplina delle autorizzazioni, precisando che gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati dall’autorità competente. La Giunta regionale è chiamata a disciplinare con propria deliberazione:

  • gli scarichi delle reti fognarie provenienti da agglomerati a forte fluttuazione stagionale degli abitanti;
  • le fasi di autorizzazione provvisoria per gli scarichi degli impianti di depurazione, sia nella fase di avvio sia durante interventi su impianti o infrastrutture connesse finalizzati all’adempimento di obblighi UE, al potenziamento funzionale, alla ristrutturazione o alla dismissione;
  • le modalità di approvazione dei progetti degli impianti di trattamento delle acque reflue urbane e l’autorizzazione provvisoria necessaria all’avvio dell’impianto, anche quando la realizzazione avvenga per lotti funzionali.

Regime provvisorio e deroghe temporanee

In attesa della realizzazione degli interventi previsti per gli impianti interessati dalle autorizzazioni provvisorie, l’autorizzazione allo scarico già esistente può essere rinnovata in via provvisoria fino all’ultimazione delle opere. Inoltre, l’autorizzazione può prevedere deroghe specifiche ai limiti applicabili e prescrizioni idonee per:

  • i periodi di avviamento;
  • i periodi di arresto;
  • i casi di guasto;
  • ulteriori periodi transitori necessari per il ritorno alle condizioni di regime.

Modifiche alle tabelle allegate alla legge regionale 59/1982

La legge modifica anche gli allegati della disciplina regionale sugli scarichi.

  • Nella tabella D, il riferimento alla “popolazione residente non superiore a 1.000 abitanti e con punte stagionali di popolazione servita non superiore a 3.000 abitanti” è sostituito con “popolazione servita non superiore a 2.000 a.e.”.
  • Nelle tabelle E e F, il riferimento alla “popolazione residente” è sostituito con “popolazione servita”.
  • Le tabelle A e C sono abrogate e sostituite dalle tabelle dell’Allegato 5 alla parte terza del d.lgs. 152/2006.

Disposizioni transitorie e adeguamento degli impianti esistenti

Per la prima applicazione, la deliberazione della Giunta regionale prevista per la disciplina tecnica e autorizzatoria deve essere adottata entro 90 giorni dall’entrata in vigore della legge. Per consentire l’adeguamento degli impianti già esistenti alla nuova disciplina, l’ente di governo d’ambito del servizio idrico integrato deve:

  • aggiornare il programma degli interventi contenuti nel piano d’ambito;
  • individuare gli interventi necessari sugli impianti o sulle infrastrutture connesse;
  • trasmettere l’atto integrativo alla struttura regionale competente in materia di tutela della qualità delle acque. Tale aggiornamento deve avvenire dopo l’adozione della deliberazione regionale e comunque non oltre il 31 dicembre 2024.

Invarianza finanziaria ed entrata in vigore

La legge dichiara che non comporta nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale, né minori entrate. È inoltre dichiarata urgente e entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nel Bollettino ufficiale della Regione.

Testo integrale

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