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Ordinanza

Ordinanza n. 203/2026 - Roma, Sezione 1Q

per l'annullamento previa sospensione dell'efficacia quanto al ricorso introduttivo, dei seguenti atti: 1) il Bando del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, indetto con decreto del Capo della Polizia - Direttore Generale della Pubblica Sicurezza del 4 aprile 2024, pubblicato sul B.U. del personale, supplemento straordinario n. 1/11 del 4 aprile 2024; 2) il Verbale di pubblicazione dei criteri di valutazione dei titoli pubblicato sul B.U. del personale, supplemento straordinario n. 1/25 dell'anno 2024, relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 3) il Verbale della Commissione esaminatrice n. 86 e relativa Scheda di valutazione del 04.03.2025; 4) il Verbale di riesame della Commissione esaminatrice n. 92 e relativa Scheda di valutazione di riesame del 21.03.2025; 5) il decreto-graduatoria pubblicato sul B.U. del personale, supplemento straordinario n. 1/17 del 9 aprile 2025 relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 6) il decreto di rideterminazione della Graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori, pubblicato sul B.U. del personale, supplemento straordinario n. 1/23 del 8 maggio 2025 relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 7) l’aggiornamento della tabella A del decreto del Capo della Polizia dell'8 marzo 2022, pubblicato sul Bollettino Ufficiale del personale, supplemento straordinario n. 1/5 del 30 gennaio 2024, nella parte in cui non prevede espressamente criteri di valutazione differenziati per i corsi di alfabetizzazione informatica di livello base e avanzato; 8) il decreto di assegnazione sedi del 20° Corso allievo viceispettore con decorrenza 19 agosto 2025; 9) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura concorsuale lesivi degli interessi della ricorrente; quanto ai motivi aggiunti depositati il 09.06.2025, per l’annullamento, previa sospensiva, dei seguenti atti: 1) il Verbale n. 103 del 29 maggio 2025 della Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per viceispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, trasmesso con nota del Ministero dell'Interno - Dipartimento della pubblica sicurezza - Direzione Centrale per gli Affari generali e le Politiche del Personale della Polizia di Stato - Servizio concorsi - I Divisione - N. 333CON/ prot. n. 0017698 del 30.05.2025, che in esecuzione dei decreti presidenziali del T.a.r. per il Lazio n. -OMISSIS-, ha confermato i punteggi precedentemente attribuiti ai titoli di servizio; 2) ogni altro atto presupposto, connesso e consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura concorsuale lesivi degli interessi del ricorrente; 3) i provvedimenti impugnati nel ricorso principale; e per il conseguente accertamento del diritto dell'odierna ricorrente a ottenere la corretta valutazione dei titoli posseduti, con conseguente attribuzione del punteggio spettante e collocazione in posizione utile nella graduatoria di merito ai fini dell'ammissione al corso di formazione per viceispettore, con ogni statuizione consequenziale; e in subordine, per il risarcimento del danno con riferimento al prioritario risarcimento del danno per reintegrazione in forma specifica, quale la reintegrazione nel corso di formazione per viceispettore, con retrodatazione anche degli effetti – ed eventualmente per equivalente - anche con la condanna prioritaria in forma specifica ex art. 30, comma 2, c.p.a. dell'Amministrazione intimata all'adozione del provvedimento di ammissione al corso di formazione per viceispettore o alla corretta valutazione dei titoli con conseguente utile collocazione in graduatoria; quanto ai motivi aggiunti depositati il 12.12.2025, per l'annullamento, previa sospensione, dei seguenti atti: 1) verbale n. 105 del 24 settembre 2025 - trasmesso nel fascicolo telematico con nota di deposito del 29 settembre successivo - della Commissione esaminatrice del concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato, che ha confermato nuovamente i punteggi precedentemente attribuiti ai titoli di servizio, reiterando il diniego di riconoscimento dell'incarico di Preposto alla sicurezza e del corso universitario PRIMED post-lauream; 2) decreto di rideterminazione della graduatoria di merito e dichiarazione dei vincitori pubblicato sul B.U. del personale del Ministero dell'Interno, supplemento straordinario n. 1/46 del 23 ottobre 2025, relativo al concorso interno, per titoli, per la copertura di 959 posti per vice ispettore del ruolo degli ispettori della Polizia di Stato; 3) ogni altro atto presupposto, connesso e/o consequenziale, ancorché non conosciuto, ivi compresi tutti gli atti della procedura concorsuale lesivi degli interessi della ricorrente;

Giustizia amministrativa202506064

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
TAR Lazio - Roma, Sez. I quaterOrdinanza istruttoriaAzione di annullamento

Atto impugnato: atti di valutazione dei titoli, graduatorie e provvedimenti conseguenti relativi al concorso interno per 959 posti da viceispettore della Polizia di Stato, nonché i successivi verbali di conferma della non valutazione di taluni titoli

Esito

INTERLOCUTORIO

La controversia

La ricorrente ha impugnato il bando e gli atti della procedura concorsuale, contestando la valutazione dei titoli e chiedendo l'attribuzione del punteggio spettante, la collocazione in posizione utile e l'ammissione al corso di formazione. In particolare, ha dedotto l'illegittima mancata valutazione dell'incarico di Preposto alla sicurezza, sebbene non trascritto nello stato matricolare, e del corso universitario PRIMED post-lauream quale titolo equipollente al diploma di specializzazione. Con motivi aggiunti ha impugnato i verbali della commissione che, in esecuzione di precedenti provvedimenti cautelari, hanno confermato la non valutabilità dei titoli e la conseguente rideterminazione della graduatoria, chiedendo in subordine il risarcimento del danno, prioritariamente in forma specifica mediante reintegrazione nel corso di formazione e retrodatazione degli effetti.

La decisione

Il TAR non ha definito il merito delle censure. Ha ritenuto che le questioni sollevate contro il verbale n. 105 del 24 settembre 2025 e contro la rideterminazione della graduatoria meritassero l'approfondimento proprio della sede di merito, ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a. Ha ordinato alla ricorrente di integrare nuovamente il contraddittorio nei confronti di tutti i soggetti collocati nella graduatoria finale, autorizzando la notificazione per pubblici proclami mediante pubblicazione sul sito del Ministero dell'Interno dell'ordinanza, dei motivi aggiunti e dell'elenco nominativo dei controinteressati. La pubblicazione deve avvenire entro 40 giorni dalla comunicazione dell'ordinanza, con deposito dell'attestazione dell'amministrazione entro i successivi 10 giorni, a pena di decadenza. Ha imposto all'amministrazione di mantenere online gli atti sino alla pubblicazione della sentenza definitiva, di inserire il collegamento dalla home page e di rilasciare l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione. L'udienza pubblica di merito è stata fissata al 7 luglio 2026, in sostituzione di quella del 24 febbraio 2026, per garantire ai controinteressati i termini processuali. Le spese della fase sono state compensate.

Norme richiamate

  • art. 55, comma 10, c.p.a.

    attualmente fissata per l'udienza pubblica del 24 febbraio 2026

    Consente, nella fase cautelare, di fissare direttamente l'udienza per la trattazione del merito quando le questioni richiedono l'approfondimento proprio del giudizio di merito.

  • artt. 41, comma 4, e 49, comma 3, c.p.a.

    Costituiscono, insieme all'art. 52, comma 2, c.p.a., la base normativa dell'autorizzazione alla notificazione per pubblici proclami nei confronti dei controinteressati.

  • art. 52, comma 2, c.p.a.

    Disciplina le modalità di notificazione per pubblici proclami e consente la pubblicazione degli atti sul sito web dell'amministrazione.

  • art. 71, commi 3 e 5, c.p.a.

    È richiamato per garantire ai controinteressati il rispetto dei termini processuali prima dell'udienza pubblica di merito.

  • art. 5, comma 1, lett. a), n. 6), del bando di concorso

    È la disposizione della lex specialis alla quale la commissione ha ricondotto la valutazione dei titoli di servizio contestati.

  • art. 30, comma 2, c.p.a.

    condanna prioritaria in forma specifica

    È invocato dalla ricorrente quale fondamento della domanda subordinata di risarcimento in forma specifica, ma non viene deciso in questa ordinanza.

  • art. 52, commi 1 e 2, d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196

    È richiamato quale presupposto per l'oscuramento delle generalità della parte interessata.

  • artt. 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679

    Sono richiamati, unitamente alla normativa nazionale sulla protezione dei dati personali, a tutela dei diritti e della dignità della parte interessata.

Massime di principio

  • Quando il giudice ritiene che le questioni dedotte in sede cautelare richiedano un approfondimento proprio della fase di merito, può fissare l'udienza pubblica per la trattazione del merito ai sensi dell'art. 55, comma 10, c.p.a., senza definire in via cautelare il merito delle censure.
  • Se il ricorso incide sulla posizione di tutti i soggetti collocati in una graduatoria finale, il giudice può ordinare l'integrazione del contraddittorio nei confronti dell'intera platea dei controinteressati.
  • La notificazione per pubblici proclami può essere autorizzata mediante pubblicazione sul sito web dell'amministrazione dell'ordinanza, degli atti introduttivi e dell'elenco nominativo dei controinteressati, con fissazione di termini per la pubblicazione e per il deposito dell'attestazione amministrativa.
  • Quando l'integrazione del contraddittorio è disposta mediante pubblici proclami, l'amministrazione può essere onerata di mantenere disponibili online gli atti pubblicati, di assicurare un collegamento dalla home page e di rilasciare l'attestazione dell'avvenuta pubblicazione.

Come è indicizzato

MaterieConcorsi pubbliciTutela cautelareIstruttoria processuale
RamiPubblico impiego e concorsiProcesso amministrativo
SottomaterieValutazione dei titoli e punteggi
IstitutiTutela cautelareTutela del terzo

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