Cassazione Penale, Sentenza n. 22107/2025 del 12/06/2025
Sintesi
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Favorevole al ricorrente
La controversia
Il ricorso verteva avverso l'ordinanza con cui il Magistrato di sorveglianza di Spoleto aveva rigettato l'opposizione di Mario Gatto avverso la dichiarazione di inammissibilità dell'istanza di remissione del debito per spese di giustizia relative a partite indicate in una cartella esattoriale dell'Agenzia delle Entrate di Pavia. Il Magistrato aveva motivato il rigetto con: (i) sanzioni disciplinari durante la detenzione e violazione di norme comportamentali che avrebbero escluso la 'regolare condotta'; (ii) rilievo ai redditi percepiti dal ricorrente e dai familiari conviventi prima della detenzione; (iii) la proprietà, a carico della compagna convivente, di quote di immobili che avrebbero dimostrato capacità economica. Gatto deduceva violazione di legge (in particolare art.6 d.P.R. 30/5/2002 n.115) e motivazione inesistente/apparente: contestava la mancanza di specificazione delle norme comportamentali e delle sanzioni contestate (anche alla luce del riconoscimento della liberazione anticipata), precisava che la compagna non era coniugata e che gli immobili erano di lei per successione, evidenziava la modesta retribuzione carceraria (250 euro mensili, con 100 euro trattenuti) e sosteneva l'impossibilità di far fronte al debito di €45.496,07.
La decisione
La Corte di cassazione ha accolto il ricorso, ritenendolo fondato. Ha annullato l'ordinanza impugnata e disposto il rinvio al Magistrato di sorveglianza di Spoleto per nuovo giudizio. La Corte ha ritenuto che il Magistrato di sorveglianza non abbia correttamente applicato i principi di diritto: (i) l'art.6 d.P.R. 115 non impone un onere di allegazione esclusivo al detenuto e l'autorità giudiziaria ha il potere/dovere di acquisire gli elementi istruttori necessari; (ii) la motivazione è carente e quasi apparente perché il provvedimento indicava violazioni comportamentali e sanzioni senza specificarle e senza spiegare in che cosa tali comportamenti avrebbero impedito la regolare condotta (contraddizione con il riconoscimento della liberazione anticipata); (iii) quanto alla situazione economica, il provvedimento non ha indicato l'entità dei redditi richiamati né verificato se da quei redditi residuino disponibilità attuali dopo l'inizio della carcerazione (2014); (iv) non è stata valutata la liquidabilità o meno delle quote immobiliari della convivente e se esse possano coprire, totalmente o parzialmente, il debito. Per tali carenze si è disposto il rinvio per un nuovo esame istruttorio e motivato.
Norme richiamate
d.P.R. 30 maggio 2002, n.115, art.6
Prevede la remissione del debito per spese di processo o di mantenimento per chi si trovi in condizioni economiche disagiate e abbia tenuto in istituto una regolare condotta; la Corte interpreta la norma nel senso che l'onere istruttorio non ricade esclusivamente sul detenuto e che l'autorità giudiziaria deve compiere le acquisizioni istruttorie necessarie.
Legge 26 luglio 1975, n.354, art.30-ter, comma 8
Fornisce il riferimento alla 'regolare condotta' in istituto quale presupposto per benefici quali la remissione del debito; la Corte richiede che l'eventuale vizio comportamentale sia specificato e motivato.
Codice di procedura penale, art.678
Regola il procedimento relativo alle spese di giustizia; la Corte rileva che il modello procedurale richiamato consente all'autorità giudiziaria di attivare poteri istruttori ove necessario.
Codice di procedura penale, art.666, comma 5
Attribuisce all'autorità giudiziaria il potere di richiedere informazioni e documenti utili alla decisione; la Corte sottolinea che tale potere deve essere utilizzato prima di rigettare per carenza documentale.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 5790 del 18/11/2014 (Schiavone)
Principio secondo cui l'istanza del condannato non è inammissibile se non corredata da sufficiente documentazione e che l'autorità giudiziaria deve svolgere le necessarie indagini istruttorie.
Giurisprudenza: Sez. 1, n. 12389 del 02/03/2007
Conferma che l'art.666, comma 5, attribuisce all'autorità procedente il potere di richiedere informazioni e documenti necessari ai fini della decisione.
Massime di principio
- L'istanza di remissione del debito presentata dal detenuto non è automaticamente inammissibile per mancanza di documentazione: l'autorità giudiziaria deve utilizzare i suoi poteri istruttori per acquisire informazioni e documenti necessari.
- Il diniego della remissione per mancata 'regolare condotta' richiede motivazione specifica: devono essere indicate le norme violate, le sanzioni applicate e la natura dei comportamenti ostativi, soprattutto se risultano contemporaneamente riconosciuti benefici (es. liberazione anticipata).
- Nella valutazione della 'disagio economico' occorre considerare la situazione economica attuale e la reale possibilità di monetizzare eventuali beni indicati (non solo i redditi percepiti prima della detenzione).
- La semplice indicazione di redditi o di proprietà di familiari conviventi non è sufficiente: il giudice deve verificare l'entità concreta delle risorse disponibili e la loro idoneità a coprire il debito, anche avvalendosi di accertamenti richiesti.
- Se il provvedimento motivazionale è carente o apparente, la Corte di cassazione annulla e rinvia per nuovo giudizio, imponendo una valutazione istruttoria e motivazionale più completa.
- La qualifica giuridica della relazione familiare (coniuge vs convivente di fatto) rileva ai fini dell'imputazione di disponibilità economiche: il giudice deve chiarire se e in che misura le risorse dei conviventi possano essere considerate utili per soddisfare il credito.
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