Ordinanza ingiunzione o revoca n. 84 del 12/02/2026
Provvedimento del 12 febbraio 2026
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeIl Garante ha accertato l’illiceità del trattamento di dati personali effettuato da un esercizio commerciale tramite impianto di videosorveglianza, per carenza di informativa, riprese non adeguatamente limitate e difformità rispetto all’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato del lavoro. In particolare, è stata rilevata la possibilità di visione da remoto delle immagini, la conservazione per circa 10 giorni anziché 24 ore e una cartellonistica incompleta. È stata quindi irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro, con pubblicazione del provvedimento sul sito del Garante.
Ristorante pizzeria CN 45: sanzione per videosorveglianza installata e gestita in difformità dall'autorizzazione e senza informativa idonea
Videosorveglianza illecita presso un esercizio commerciale con sanzione di 2.000 euro
Il Garante ha esaminato il trattamento di dati personali svolto da un esercizio commerciale mediante un impianto di videosorveglianza interno ed esterno, a seguito di un verbale di controllo trasmesso dai Carabinieri. Il procedimento ha riguardato la conformità del sistema all’autorizzazione rilasciata dall’Ispettorato del lavoro e agli obblighi informativi previsti dal GDPR.
Origine del procedimento e accertamenti
Dalla documentazione acquisita è emerso che presso il locale era installato un impianto con cinque telecamere, alcune delle quali riprendevano aree interne di lavoro e di passaggio, altre l’area esterna in concessione all’esercizio. Le immagini potevano essere visionate anche da remoto dal titolare tramite applicazione su smartphone. In sede di controllo è stato inoltre rilevato che il sistema registrava le immagini per circa 10 giorni.
Quadro autorizzatorio e norme applicabili
L’impianto era stato autorizzato dall’Ispettorato di Area Metropolitana di Napoli con provvedimento n. 592/2024 ai sensi dell’art. 4, comma 1, l. n. 300/1970, per finalità di tutela del patrimonio aziendale. L’autorizzazione subordinava il trattamento a limiti precisi: nessuna visualizzazione da remoto e conservazione non superiore a 24 ore, salvo eccezioni per furti o danni. Il Garante richiama inoltre il quadro generale del GDPR, in particolare gli artt. 5, 6, 13 e 88, nonché l’art. 114 del Codice privacy e l’art. 4 dello Statuto dei lavoratori.
Violazioni accertate
Il Garante ha ritenuto che il trattamento fosse illecito per più profili:
- informativa inidonea, perché i cartelli presenti non indicavano il titolare del trattamento e le finalità della videosorveglianza, in violazione dell’art. 13 GDPR e del principio di trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a);
- trattamento privo di base giuridica adeguata, poiché le telecamere riprendevano anche aree pubbliche senza che fosse dimostrata la necessità di tale estensione, con violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 GDPR;
- trattamento in difformità dall’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro, per l’accesso da remoto e per la conservazione delle immagini oltre il termine autorizzato, in violazione dell’art. 4 l. n. 300/1970 e dell’art. 114 Codice privacy, nonché dell’art. 88 GDPR.
Valutazione del Garante
L’Autorità ha escluso che le violazioni potessero essere considerate minori, valorizzando la natura, la gravità e la durata dei comportamenti, il coinvolgimento di una pluralità di interessati, inclusi i lavoratori, e il fatto che il Garante è venuto a conoscenza della vicenda tramite accertamenti dei Carabinieri. Il titolare, nei propri scritti difensivi, aveva contestato il verbale e rappresentato alcune circostanze giustificative, ma tali deduzioni non sono state accolte.
Misure correttive e regolarizzazione successiva
Dalla successiva comunicazione del titolare è emerso che, dopo l’accertamento, l’applicazione per smartphone non risultava più installata, il sistema era stato impostato per conservare le immagini entro 24 ore e la cartellonistica era stata integrata con l’indicazione del titolare e delle finalità del trattamento. Il Garante richiama la rilevanza delle dichiarazioni rese, anche ai fini dell’art. 168 del Codice.
Sanzione e criteri di quantificazione
Richiamando l’art. 83 GDPR, il Garante ha considerato:
- la natura, gravità e durata della violazione;
- la responsabilità del titolare e la reiterata attenzione già riservata dall’Autorità all’obbligo informativo nella videosorveglianza;
- l’ampia platea di interessati potenzialmente coinvolta;
- l’assenza di precedenti specifici;
- la successiva conformazione del trattamento al quadro normativo.
All’esito, è stata determinata una sanzione amministrativa pecuniaria di euro 2.000,00.
Dispositivo e rimedi
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento e ha ordinato il pagamento della sanzione di euro 2.000,00 entro 30 giorni dalla notifica, in caso di mancata definizione della controversia ai sensi dell’art. 166, comma 8, del Codice. È stata inoltre disposta la pubblicazione del provvedimento sul sito istituzionale dell’Autorità, con omissione del nominativo del contravventore, e l’annotazione nel registro interno del Garante. Contro il provvedimento è ammesso ricorso all’autorità giudiziaria ordinaria nei termini di legge.
Punti principali
Origine dell’istruttoria e accertamenti sul sistema di videosorveglianza
Il procedimento trae origine da un verbale di controllo trasmesso dai Carabinieri dopo un accertamento presso il ristorante-pizzeria. Dalle verifiche è emerso un impianto di videosorveglianza composto da cinque telecamere, interne ed esterne, con immagini visionabili anche da remoto tramite applicazione per cellulare. Le telecamere interne riprendevano aree di passaggio e lavoro, mentre quelle esterne inquadravano l’area pubblica antistante il locale in concessione all’esercizio.
Difformità rispetto all’autorizzazione dell’Ispettorato del lavoro
L’autorizzazione n. 592/2024, rilasciata ai sensi dell’art. 4, comma 1, l. n. 300/1970, consentiva l’impianto solo per finalità di tutela del patrimonio aziendale e subordinava il trattamento a specifiche condizioni. Il Garante ha rilevato che tali condizioni non erano rispettate: le immagini risultavano accessibili da remoto, mentre l’autorizzazione non lo consentiva, e il tempo di conservazione era pari a circa 10 giorni, a fronte del limite di 24 ore autorizzato, salvo eccezioni per furti o danni.
Inadeguatezza dell’informativa e del principio di trasparenza
La cartellonistica presente all’esterno del locale era priva dell’indicazione del titolare del trattamento e delle finalità del trattamento. Il Garante ha quindi ritenuto violati l’art. 13 del GDPR e il principio di trasparenza di cui all’art. 5, par. 1, lett. a), poiché gli interessati non erano messi in condizione di conoscere gli elementi essenziali del trattamento e di esercitare agevolmente i propri diritti.
Riprese di aree pubbliche e mancanza di base giuridica
L’istruttoria ha evidenziato che le telecamere erano idonee a riprendere aree pubbliche, senza elementi idonei a dimostrare la necessità di tale estensione. Il trattamento è stato quindi considerato privo di idonea base giuridica e in violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a) e 6 del GDPR, anche alla luce delle indicazioni del Garante e delle linee guida europee in materia di videosorveglianza.
Esito: illiceità del trattamento e sanzione
Il Garante ha dichiarato l’illiceità del trattamento per violazione degli artt. 5, par. 1, lett. a), c) ed e), 6, 13 e 88 del GDPR, nonché degli artt. 114 del Codice privacy e 4 l. n. 300/1970. Considerati natura, gravità e durata delle violazioni, l’ampia platea di interessati coinvolti, l’assenza di precedenti specifici e la successiva regolarizzazione, è stata irrogata una sanzione amministrativa pecuniaria di 2.000 euro.
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