Sentenza del 13/01/2016 n. 28 - Comm. Trib. Reg. per l'Abruzzo
ACCERTAMENTO - Contributi al Consorzio di Bonifica - Specifico beneficio di natura fondiaria - Onere della prova al consorzio - L'impugnazione di un atto atipico ma espressivo di una pretesa tributaria ormai definita costituisce una mera facoltà, una estensione della tutela giurisdizionale, e non un onere.
Sintesi
Generata da Trovanorma sul testo ufficialeEsito
Favorevole al ricorrente
Prevale il privato
La controversia
La contribuente ha impugnato l'ingiunzione di pagamento relativa ai contributi consortili per l'anno 2012, contestando sia la validità della notificazione sia, soprattutto, l'assenza di uno specifico beneficio fondiario derivante dalle opere di bonifica. Il Consorzio non aveva prodotto il perimetro di contribuenza né il piano di classifica e non aveva dimostrato che i terreni traessero un beneficio concreto, diretto e causalmente collegato alle opere idrauliche o irrigue. La contribuente ha inoltre sostenuto che sui terreni non esistevano opere utili all'irrigazione o specifiche opere di difesa idraulica.
La decisione
La Commissione Tributaria Regionale ha riformato la sentenza di primo grado, che aveva dichiarato inammissibile il ricorso. Ha stabilito che la mancata impugnazione del precedente sollecito di pagamento, atto atipico non incluso nell'articolo 19 del d.lgs. n. 546/1992, non aveva cristallizzato la pretesa tributaria e non impediva l'impugnazione dell'ingiunzione. Nel merito, ha accolto il ricorso perché il Consorzio non aveva prodotto il piano di classifica e il perimetro di contribuenza e non aveva provato uno specifico beneficio fondiario per i terreni della contribuente. Le spese tra contribuente e Soget sono state compensate per entrambi i gradi; il Consorzio è stato condannato a rimborsare alla contribuente le spese di entrambi i gradi, liquidate in euro 645,00 per il primo grado e in euro 795,00 per il secondo grado.
Norme richiamate
Articolo 860 del codice civile
Il proprietario dei beni situati nel comprensorio contribuisce nella spesa necessaria per l'esecuzione, la manutenzione e l'esercizio delle opere di bonifica o di miglioramento fondiario.
L'obbligo contributivo non deriva dalla sola appartenenza dell'immobile al comprensorio, ma richiede che il bene riceva uno specifico beneficio fondiario dalle opere.
Articolo 10 del R.D. 13 febbraio 1933, n. 215
La contribuzione consortile presuppone l'esistenza di un beneficio diretto, specifico e inerente al fondo, tale da incrementarne il valore o costituirne una qualità intrinseca.
Articolo 19 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546
L'elenco degli atti impugnabili non rende obbligatoria l'impugnazione di un atto atipico, come il sollecito di pagamento, quando la pretesa può essere contestata successivamente con un atto tipico, quale l'ingiunzione di pagamento.
Articolo 336, primo comma, del codice di procedura civile
La riforma della sentenza di primo grado impone al giudice d'appello di procedere a una nuova regolazione delle spese processuali sulla base dell'esito complessivo della controversia.
Massime di principio
- Per chiedere contributi di bonifica non è sufficiente dimostrare che l'immobile si trovi nel comprensorio consortile: il Consorzio deve dimostrare un beneficio fondiario specifico, concreto e causalmente collegato alle opere, anche se il beneficio riguarda una pluralità di immobili.
- Il beneficio può essere generale o indiretto, soprattutto per le opere di difesa idraulica, ma non può essere generico: deve comunque incidere direttamente sul valore, sulla sicurezza o sulle caratteristiche del singolo fondo.
- Quando il contribuente contesta specificamente il piano di classifica o il beneficio, il Consorzio deve produrre in giudizio il piano di classifica e il perimetro di contribuenza e deve fornire elementi concreti riferibili agli immobili interessati.
- La mera descrizione generale di opere realizzate in un'ampia area, senza indicazione precisa dei luoghi, dei tempi e del rapporto con i terreni del contribuente, non è sufficiente a provare il presupposto della contribuzione.
- L'inclusione dell'immobile nel perimetro consortile o l'esistenza di un piano di classifica non contestato in sede amministrativa non esonerano necessariamente il Consorzio dalla prova, soprattutto se il contribuente contesta la pretesa davanti al giudice tributario.
- La mancata impugnazione di un semplice sollecito di pagamento, se atto atipico e non espressamente previsto tra quelli impugnabili, normalmente non determina la definitività della pretesa e non impedisce di contestare il successivo atto impositivo o di riscossione.
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