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Messaggio

Messaggio numero 26351 del 2-11-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’INPS chiarisce come gestire i casi di disconoscimento dei contratti di cessione del quinto della pensione. Distingue tra contestazione della firma o mancata erogazione del prestito, da un lato, e mero cambio di modalità di rimborso con pagamenti diretti, dall’altro, indicando le relative istruzioni operative per le Sedi, i contatti con pensionato e finanziaria e il termine di 30 giorni per l’aggiornamento del piano.

Chiarimenti sul disconoscimento dei contratti di cessione del quinto da parte dei pensionati

Disconoscimento dei contratti di cessione del quinto da parte dei pensionati

Il messaggio fornisce chiarimenti operativi alle strutture INPS sulla gestione delle contestazioni formulate dai pensionati in relazione ai contratti di cessione del quinto della pensione. Le istruzioni si collocano nel quadro delle indicazioni già impartite con il messaggio n. 9086 del 16 aprile 2007, successivo all’emanazione del DM n. 313 del 27 dicembre 2006.

Contesto e presupposti

Con il precedente messaggio del 16 aprile 2007 era stato precisato che, per i contratti notificati prima del 23 febbraio 2007, la Sede doveva chiedere al pensionato l’eventuale disconoscimento del consenso alla cessione del quinto, considerato il possibile intervallo temporale tra stipula del contratto e avvio delle trattenute.

La possibilità di disconoscere il consenso era stata ricondotta a due ipotesi specifiche:

  • non veridicità della firma apposta sul contratto;
  • mancata esecuzione del contratto.

Le segnalazioni provenienti dalle Sedi hanno però evidenziato che il disconoscimento era stato utilizzato anche in fattispecie diverse, in particolare da pensionati che stavano già rimborsando il finanziamento con pagamento diretto alla finanziaria. Da qui la necessità di precisare il comportamento da seguire.

Indicazioni generali in caso di disconoscimento

In presenza di un disconoscimento la Sede deve contattare il pensionato, anche informalmente, e invitarlo a chiarire per iscritto le ragioni della contestazione.

Se il pensionato non specifica le motivazioni, la Sede deve comunque interpellare entrambe le parti, cioè pensionato e società finanziaria, chiedendo di indicare tempestivamente se l’Istituto debba o meno procedere all’avvio delle trattenute.

Ipotesi di contestazione della firma o mancata erogazione del prestito

Se il pensionato afferma che il disconoscimento riguarda la firma apposta sul contratto, l’INPS si trova di fronte a un’eccezione di nullità del contratto tra pensionato e finanziaria, idonea a generare una situazione di dubbio oggettivo per l’Istituto quale debitore ceduto.

In tale caso la Sede deve:

  • contattare il soggetto finanziatore;
  • inviare per conoscenza comunicazione anche al pensionato;
  • rappresentare che, in presenza dell’eccezione sollevata, non può procedere alla trattenuta della rata fino a chiarimento della situazione tra le parti o in sede giudiziaria.

Lo stesso comportamento deve essere adottato anche se il pensionato dichiara di aver inviato il disconoscimento per mancata erogazione del prestito.

Ipotesi di inerzia del pensionato nella precisazione delle ragioni

Se il pensionato non indica le ragioni del disconoscimento, la Sede deve contattare entrambe le parti e chiedere loro di comunicare tempestivamente se debba essere avviata o meno la trattenuta sulla pensione.

Nel caso in cui le parti confermino l’avvio della cessione, deve essere trasmesso anche l’eventuale aggiornamento del piano con i dati richiesti dal messaggio n. 13861 del 30 maggio 2007.

Ipotesi di pagamento diretto da parte del pensionato

Diversa è la situazione in cui il pensionato dichiari di aver inviato il disconoscimento perché sta già provvedendo direttamente al rimborso del finanziamento, manifestando la volontà di continuare a pagare personalmente le rate di ammortamento.

Secondo il Coordinamento Generale Legale, in questo caso l’Istituto si trova davanti a un recesso unilaterale di dubbia legittimità, poiché il pensionato non può svincolarsi unilateralmente dalle obbligazioni assunte con il contratto, la cui efficacia era solo differita all’entrata in vigore del DM n. 313 del 2006.

Pertanto, in questa ipotesi l’INPS deve dare esecuzione al contratto di cessione, avendo cura esclusivamente di evitare duplicazioni di pagamento.

Adempimenti verso la società finanziaria nei casi di pagamento diretto

In presenza di pagamento diretto da parte del pensionato, ciascuna Sede deve contattare la società finanziaria, secondo lo schema di cui all’allegato 3, invitandola a:

  • comunicare entro trenta giorni il piano aggiornato con i dati previsti dal messaggio n. 13861 del 30 maggio 2007;
  • impegnarsi a non ricevere più pagamenti diretti dal pensionato a partire dalla data di aggiornamento del piano.

Chiusura e riserva di ulteriori istruzioni

Il messaggio precisa infine che ulteriori istruzioni potranno essere fornite in relazione alle diverse fattispecie che, in concreto, dovessero presentarsi.

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