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Messaggio

Messaggio numero 27073 del 08-11-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

L’INPS illustra l’estensione della mobilità lunga per accompagnare alla pensione di anzianità i lavoratori licenziati e collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2007 da imprese o gruppi di imprese ammessi al beneficio. Vengono indicati requisiti dei lavoratori, criteri di selezione, modalità di trasmissione degli elenchi, regole pensionistiche, oneri a carico delle imprese e copertura finanziaria.

Mobilità lunga ex art. 1, comma 1189, legge n. 296/2006

Mobilità lunga ex art. 1, comma 1189, legge n. 296/2006

Il messaggio INPS n. 27073 dell’8 novembre 2007 disciplina l’applicazione della mobilità lunga prevista dalla legge finanziaria 2007, finalizzata ad accompagnare alla pensione di anzianità lavoratori licenziati e collocati in mobilità entro il 31 dicembre 2007. Il documento fornisce inoltre istruzioni operative per la predisposizione degli elenchi dei beneficiari, il coordinamento con la disciplina pensionistica e la gestione degli oneri a carico delle imprese.

Quadro normativo e finalità

La disposizione richiama l’art. 1-bis del d.l. 14 febbraio 2003, n. 23, convertito dalla legge 17 aprile 2003, n. 81, e ne estende l’impianto con l’art. 1, comma 1189, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. L’obiettivo è consentire il ricorso alla mobilità lunga nel limite complessivo di 6.000 unità, in favore di lavoratori individuati, licenziati e collocati in mobilità ai sensi dell’art. 4 della legge n. 223/1991, purché ciò avvenga entro il 31 dicembre 2007 da imprese o gruppi di imprese che abbiano presentato specifica domanda al Ministero del Lavoro entro il 31 marzo 2007.

Sono richiamati come riferimenti principali:

  • legge 23 luglio 1991, n. 223;
  • art. 1-bis del d.l. n. 23/2003, conv. legge n. 81/2003;
  • art. 1, comma 1189, legge n. 296/2006;
  • direttiva ministeriale 25 gennaio 2007, integrata dalla nota n. 14/0008352 del 2 agosto 2007;
  • decreto 2 maggio 2007 pubblicato in G.U. n. 104 del 7 maggio 2007.

Imprese o gruppi di imprese destinatari

La norma destina 6.000 unità di mobilità lunga, di cui:

  • 1.000 riservate alle imprese soggette alle procedure di cui al d.lgs. 8 luglio 1999, n. 270 e al d.l. 23 dicembre 2003, n. 347, conv. legge n. 39/2004;
  • 500 riservate alle imprese dell’elettronica sottoposte a procedure concorsuali ubicate in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sardegna e Sicilia.

Il decreto 2 maggio 2007 ha individuato le imprese e i gruppi di imprese ammessi e ha assegnato il numero di unità spettanti a ciascuno. Il messaggio precisa che il decreto ha assegnato complessivamente 4.743 unità alle aziende cosiddette “in bonis”, poiché le imprese in procedura concorsuale, per le quali erano state riservate 1.500 unità, hanno presentato domanda solo per 1.257 unità.

Le aziende autorizzate devono predisporre gli elenchi dei lavoratori destinatari della mobilità lunga entro il 31 gennaio 2008.

Requisiti dei lavoratori beneficiari

Per l’ammissione alla mobilità lunga i lavoratori devono possedere i requisiti contributivi e anagrafici previsti dall’art. 7, comma 7, della legge n. 223/1991, come integrato dalla normativa successiva.

Requisiti contributivi

Alla data del licenziamento il lavoratore deve far valere:

  • 28 anni di contribuzione utile ai fini della pensione di anzianità nell’assicurazione generale obbligatoria.

Ai fini di tale requisito:

  • per i lavoratori esposti all’amianto soggetti a obbligo assicurativo INAIL si applica la rivalutazione con coefficiente 1,5 delle settimane coperte da contribuzione obbligatoria relative ai periodi di lavoro con provata esposizione, ai sensi dell’art. 13 della legge n. 257/1992;
  • possono essere cumulati i contributi versati nel FPLD e nelle Gestioni speciali dei lavoratori autonomi, indipendentemente dall’eventuale ricongiunzione.

Il messaggio precisa che, in mancanza di ricongiunzione, da richiedere prima del licenziamento, la pensione di anzianità sarà conseguibile a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi secondo le regole proprie di tali gestioni. La domanda di ricongiunzione deve essere presentata prima del licenziamento e il relativo onere versato entro la scadenza della durata dell’indennità ordinaria di mobilità.

Il Ministero del Lavoro ha inoltre chiarito che la situazione contributiva da considerare è quella risultante dalla documentazione in possesso dell’impresa, salva l’integrazione con dichiarazioni dei lavoratori; eventuali successive integrazioni INPS non possono incidere sugli accordi di mobilità già raggiunti né sui licenziamenti intimati.

Requisito anagrafico

Per l’età anagrafica si rinvia alla circolare INPS n. 116/2003. In base alle regole richiamate:

  • i lavoratori, al momento della cessazione del rapporto, devono avere un’età inferiore di non più di dieci anni rispetto a quella prevista per la pensione di vecchiaia;
  • ai fini della determinazione del requisito, si fa riferimento alla normativa vigente al 31 dicembre 1992, cioè 60 anni per gli uomini e 55 per le donne.

Il Ministero del Lavoro, con nota del 28 maggio 2003, ha chiarito che per la mobilità lunga finalizzata alla pensione di anzianità i requisiti restano fissati a 28 anni di contribuzione e a 50 anni per gli uomini e 47 anni per le donne, fermo restando il limite massimo di permanenza in mobilità lunga non superiore a dieci anni.

Criteri per la scelta dei lavoratori da collocare in mobilità lunga

La direttiva ministeriale del 25 gennaio 2007, integrata dalla nota del 2 agosto 2007, stabilisce criteri ulteriori per l’individuazione dei lavoratori da includere negli elenchi.

Possono essere collocati in mobilità lunga solo i lavoratori che maturino i requisiti pensionistici dopo il periodo di mobilità ordinaria spettante ai sensi dell’art. 7, commi 1 e 2, della legge n. 223/1991.

Non possono invece essere collocati in mobilità lunga i lavoratori che maturerebbero i requisiti pensionistici durante la fruizione della mobilità ordinaria, poiché ciò costituirebbe un modo surrettizio per aggirare la disciplina sui requisiti di anzianità in vigore dal 1° gennaio 2008.

Sono però ammessi anche i lavoratori che maturino i requisiti durante il periodo di mobilità ordinaria, purché:

  • siano stati licenziati da imprese o gruppi di imprese sottoposti alle procedure di cui al d.lgs. n. 270/1999 e al d.l. n. 347/2003, conv. legge n. 39/2004, oppure da imprese dell’elettronica sottoposte a procedure concorsuali nelle regioni del Mezzogiorno indicate;
  • tali imprese abbiano presentato al Ministero la dichiarazione degli organi di vigilanza attestante l’impossibilità di far gravare sul passivo della procedura i relativi oneri finanziari;
  • oppure, per le imprese non rientranti nelle categorie precedenti, queste si facciano carico degli oneri finanziari collocando in mobilità lunga un numero congruo di lavoratori tale da coprire, per una o più mensilità di trattamento di mobilità e di contributi figurativi, l’intera platea dei lavoratori posti in mobilità.

Elenchi dei beneficiari: contenuto e invio

Le imprese o i gruppi di imprese devono predisporre elenchi in formato Excel dei lavoratori individuati, con indicazione di:

  • cognome e nome;
  • data e comune di nascita;
  • residenza e indirizzo;
  • matricola aziendale;
  • indicazione del perfezionamento o meno dei requisiti pensionistici, con riferimento a età, contribuzione e finestra, durante la mobilità ordinaria.

Per consentire la valutazione della congruità del cofinanziamento, gli elenchi devono essere accompagnati da una dichiarazione sottoscritta contenente:

  • il numero complessivo dei lavoratori collocati in mobilità lunga ex lege n. 296/2006;
  • il numero dei lavoratori che matureranno i requisiti pensionistici dopo la fruizione dell’intero periodo di mobilità ordinaria;
  • il numero delle mensilità, comprensive della contribuzione figurativa, imputate a titolo di oneri di mobilità lunga alle imprese o ai gruppi di imprese.

Gli elenchi e la dichiarazione devono essere trasmessi:

  • al Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, Direzione Generale per gli Ammortizzatori Sociali e per gli Incentivi all’occupazione, Via Fornovo 8, 00195 Roma;
  • all’INPS, Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito, via e-mail a Giancarlo.Pellerano@inps.it.

Gli elenchi definitivi devono essere inviati a decorrere dal 2 gennaio 2008. Dopo le verifiche ministeriali e della Direzione Centrale Prestazioni a Sostegno del Reddito sarà emanato uno specifico messaggio con l’elenco dei beneficiari.

Disciplina pensionistica: pensione di anzianità

La mobilità lunga prevista dalla legge n. 296/2006 riguarda esclusivamente l’accompagnamento alla pensione di anzianità.

Per i lavoratori collocati in mobilità lunga entro il 31 dicembre 2007, i requisiti di età e contribuzione si perfezionano secondo la tabella C allegata alla legge n. 449/1997, con applicazione dell’art. 59, commi 6, 7 e 8, della stessa legge. Per gli operai o lavoratori precoci continua ad applicarsi la tabella B della legge n. 335/1995, ma per il 2007 i requisiti coincidono con quelli della tabella C.

Le decorrenze della pensione sono così riassunte:

  • requisiti maturati entro il primo trimestre e compimento dei 57 anni entro giugno: decorrenza dal 1° luglio dello stesso anno;
  • requisiti maturati entro il secondo trimestre e compimento dei 57 anni entro settembre: decorrenza dal 1° ottobre dello stesso anno;
  • requisiti maturati entro il terzo trimestre: decorrenza dal 1° gennaio dell’anno successivo;
  • requisiti maturati entro il quarto trimestre: decorrenza dal 1° aprile dell’anno successivo.

L’indennità di mobilità spetta fino al giorno precedente la decorrenza economica della pensione, purché sia presentata la relativa domanda. La pensione decorre dal primo giorno del mese successivo alla domanda.

Il messaggio chiarisce inoltre che:

  • se i requisiti sono maturati dopo la fine della mobilità ordinaria e la domanda di pensione è presentata successivamente, non spetta l’indennità di mobilità per il periodo tra maturazione dei requisiti e decorrenza della pensione;
  • se i requisiti sono maturati durante la mobilità ordinaria, il lavoratore conserva il diritto all’indennità di mobilità, salvo superamento del suo limite ordinario di durata;
  • i lavoratori possono conseguire la pensione di anzianità anche a carico delle gestioni dei lavoratori autonomi, cum ulando la contribuzione pregressa secondo le regole di tali gestioni;
  • continuano ad applicarsi le finestre di accesso previste dalla disciplina previgente alla legge n. 243/2004, anche oltre il 2008, in forza del principio per cui la legge speciale deroga alla legge generale successiva.

Disciplina pensionistica: pensione di vecchiaia

Per i lavoratori collocati in mobilità lunga finalizzata al pensionamento di vecchiaia, il requisito anagrafico nell’assicurazione generale obbligatoria è fissato a:

  • 65 anni per gli uomini;
  • 60 anni per le donne.

Se il lavoratore matura tale requisito prima di aver maturato i requisiti per la pensione di anzianità, cessa di percepire l’indennità di mobilità alla data del compimento dell’età prevista per la pensione di vecchiaia.

Oneri contributivi e monitoraggio

Gli oneri derivanti dal permanere in mobilità oltre la durata ordinaria sono posti a carico dell’impresa che ha attuato la procedura, secondo le istruzioni della circolare n. 185 dell’11 agosto 1998, come modificate dal messaggio n. 32182 del 27 maggio 1999.

L’INPS informa che è in corso la predisposizione di una procedura automatizzata per la determinazione degli oneri e per il monitoraggio degli importi versati dalle imprese. Al fine di integrare il sistema con le partite già in corso di definizione derivanti dalla precedente normativa sulla mobilità lunga, le direzioni regionali devono trasmettere alla Direzione Centrale delle Entrate Contributive un prospetto riepilogativo contenente, per singola direzione sub-regionale e per singola posizione contributiva:

  • il numero dei lavoratori attualmente in mobilità lunga;
  • la data di notifica e l’importo dovuto per ciascun lavoratore;
  • i pagamenti effettuati nei termini o, in caso di ritardo, le somme aggiuntive calcolate per omissione contributiva;
  • gli importi eventualmente oggetto di recupero coattivo e la fase di gestione.

Istruzioni contabili e modalità di versamento

Per la rilevazione contabile degli oneri a carico delle imprese si richiamano le istruzioni del messaggio 25 gennaio 2000, n. 2000/0014/000026.

Per il versamento degli oneri si rinvia al messaggio 18 febbraio 2003, n. 2003/0023/000022, che ha sostituito i bollettini di conto corrente postale con il modello F24, con indicazione del codice contributo "MOBL".

Copertura finanziaria

Il comma 1189 dell’art. 1 della legge n. 296/2006 autorizza la spesa per l’attuazione della misura nei seguenti importi:

  • 2.000.000 di euro per l’anno 2007;
  • 59.000.000 di euro per l’anno 2008;
  • 140.000.000 di euro annui a decorrere dal 2009.

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