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Messaggio

Messaggio numero 27090 del 09-11-2007

INPS

Sintesi

Generata da Trovanorma sul testo ufficiale
In breve

Il messaggio INPS comunica che, dal 7 novembre 2007, l'aliquota complessiva della Gestione separata per i soggetti privi di altra tutela previdenziale passa dal 23,50% al 23,72% per effetto dell'aggiunta dello 0,22% destinato al finanziamento delle prestazioni temporanee. Indica le modalità di versamento tramite F24 e di compilazione delle denunce mensili e-mens, chiarendo i periodi di competenza e la possibilità di regolarizzazione entro il 16 febbraio 2008 senza sanzioni civili.

Aumento dell'aliquota della Gestione separata dello 0,22% per i soggetti senza altra copertura previdenziale

Aumento dell'aliquota nella Gestione separata

Il messaggio riguarda la Gestione separata ex articolo 2, comma 26, della legge n. 335/1995 e comunica l'aumento di 0,22 punti percentuali dell'aliquota contributiva per i soggetti privi di altra copertura previdenziale. L'intervento è disposto in attuazione dell'articolo 7 del D.M. 12 luglio 2007, pubblicato sulla G.U. n. 247 del 23 ottobre 2007.

Presupposto normativo e finalità

L'aumento deriva dal comma 791 dell'articolo unico della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (finanziaria 2007), che aveva previsto l'emanazione di un apposito decreto per disciplinare l'applicazione degli articoli 17 e 22 del d.lgs. 26 marzo 2001, n. 151, in favore delle lavoratrici iscritte alla Gestione separata. Il decreto ministeriale del 12 luglio 2007 stabilisce quindi la misura dell'aliquota aggiuntiva necessaria a finanziare le prestazioni economiche previste per tali lavoratrici.

Misura dell'aliquota e soggetti interessati

L'articolo 7 del decreto dispone che le prestazioni economiche siano finanziate tramite un'aliquota aggiuntiva dello 0,22%, da sommarsi alla vigente aliquota dello 0,50% istituita dall'articolo 59, comma 16, della legge n. 449/1997. L'aliquota aggiuntiva si applica ai soggetti iscritti alla Gestione separata privi di altra tutela previdenziale e non titolari di trattamento pensionistico obbligatorio.

Per effetto della maggiorazione, l'aliquota complessiva passa dal 23,50% al 23,72%.

Decorrenza dell'aumento

L'aliquota del 23,72% ha efficacia a partire dai compensi corrisposti dal 7 novembre 2007. Il messaggio precisa tuttavia che, in applicazione della delibera del Consiglio di amministrazione n. 5 del 26 marzo 1993, approvata con D.M. 7 ottobre 1993, la sistemazione delle partite relative alla variazione dell'aliquota può essere effettuata entro il giorno 16 del terzo mese successivo all'emanazione del messaggio.

Di conseguenza, il versamento del contributo relativo allo 0,22% sui compensi corrisposti da novembre 2007 a gennaio 2008 può essere eseguito entro il 16 febbraio 2008 senza aggravio di sanzioni civili.

Modalità di versamento con modello F24

Le aziende committenti che non abbiano già versato i contributi calcolati con l'aliquota aggiornata al 23,72% devono, in occasione del versamento entro il 16 febbraio 2008, compilare tre righi della sezione apposita del modello F24:

  • primo rigo: periodo di riferimento 11/2007, con contributo pari allo 0,22% sui compensi corrisposti nel mese di novembre a partire dal 7;
  • secondo rigo: periodo di riferimento 12/2007, con contributo pari allo 0,22% sui compensi corrisposti a dicembre;
  • terzo rigo: periodo di riferimento 01/2008, con contributo pari al 23,72% sui compensi corrisposti nel mese di gennaio 2008, fatti salvi eventuali aumenti con decorrenza gennaio 2008.

Denunce mensili e-mens

Nelle denunce e-mens devono essere indicate le aliquote di competenza. Il messaggio distingue due ipotesi:

  • se il compenso è corrisposto entro il 6 novembre 2007, l'aliquota da dichiarare è 23,50% (2350);
  • se il compenso è corrisposto tra il 7 e il 30 novembre 2007, oppure nel mese di dicembre, l'aliquota da dichiarare è 23,72% (2372).

Tale indicazione vale indipendentemente dall'aliquota utilizzata per il versamento del contributo. Se nello stesso mese di novembre sono stati corrisposti compensi prima e dopo il 7 novembre, devono essere presentate due distinte denunce, rispettivamente con i codici 2350 e 2372.

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